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Sentenza

Sentenza del 19/05/2016 n. 4479 - Comm. Trib. Prov. Milano

IRES - DETERMINAZIONE - OPERAZIONI INFRAGRUPPO - Transfer pricing - Valore normale dei corrispettivi - Individuazione - Onere della prova - Contribuente - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha stabilito che l'onere della prova incombe sulla società contribuente, in applicazione del principio della vicinanza della prova. La società deve fornire dati oggettivamente significativi e numericamente apprezzabili idonei a dimostrare la correttezza dei corrispettivi praticati rispetto al valore normale. Il principio è conforme a Cass. n. 9709/2015.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la determinazione, ai fini IRES, del valore normale dei corrispettivi relativi a operazioni infragruppo (transfer pricing). In particolare, si discuteva di chi dovesse provare che i prezzi applicati nelle transazioni tra società del medesimo gruppo fossero conformi al valore normale di mercato.

Norme richiamate

  • Disciplina IRES sul valore normale e transfer pricing

    Nelle operazioni tra imprese appartenenti allo stesso gruppo multinazionale, i corrispettivi devono essere valutati in rapporto al valore normale di mercato.

  • Principio della vicinanza della prova

    L'onere probatorio grava sulla parte che dispone più direttamente dei dati e dei documenti necessari. Nelle operazioni infragruppo, tale parte è normalmente la società contribuente.

  • Cassazione n. 9709/2015

    È richiamato il precedente secondo cui il contribuente deve produrre elementi oggettivi, verificabili e quantitativamente apprezzabili per dimostrare la conformità dei prezzi infragruppo al valore normale.

Massime di principio

  • Nelle controversie sul transfer pricing, la società contribuente deve generalmente dimostrare la correttezza dei prezzi applicati nelle operazioni infragruppo.
  • Non è sufficiente una contestazione generica o una documentazione meramente descrittiva: occorrono dati concreti, verificabili e numericamente quantificabili, come comparabili di mercato, analisi funzionali e criteri di determinazione dei margini.
  • La disponibilità della documentazione interna e dei dati sulle transazioni infragruppo può determinare l'attribuzione dell'onere della prova alla società, secondo il principio della vicinanza della prova.
  • Per ridurre il rischio di contestazioni, è opportuno predisporre e conservare una documentazione contemporanea e coerente con i metodi di transfer pricing adottati.

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