Sentenza del 19/05/2016 n. 4479 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRES - DETERMINAZIONE - OPERAZIONI INFRAGRUPPO - Transfer pricing - Valore normale dei corrispettivi - Individuazione - Onere della prova - Contribuente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che l'onere della prova incombe sulla società contribuente, in applicazione del principio della vicinanza della prova. La società deve fornire dati oggettivamente significativi e numericamente apprezzabili idonei a dimostrare la correttezza dei corrispettivi praticati rispetto al valore normale. Il principio è conforme a Cass. n. 9709/2015.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la determinazione, ai fini IRES, del valore normale dei corrispettivi relativi a operazioni infragruppo (transfer pricing). In particolare, si discuteva di chi dovesse provare che i prezzi applicati nelle transazioni tra società del medesimo gruppo fossero conformi al valore normale di mercato.
Norme richiamate
Disciplina IRES sul valore normale e transfer pricing
Nelle operazioni tra imprese appartenenti allo stesso gruppo multinazionale, i corrispettivi devono essere valutati in rapporto al valore normale di mercato.
Principio della vicinanza della prova
L'onere probatorio grava sulla parte che dispone più direttamente dei dati e dei documenti necessari. Nelle operazioni infragruppo, tale parte è normalmente la società contribuente.
Cassazione n. 9709/2015
È richiamato il precedente secondo cui il contribuente deve produrre elementi oggettivi, verificabili e quantitativamente apprezzabili per dimostrare la conformità dei prezzi infragruppo al valore normale.
Massime di principio
- Nelle controversie sul transfer pricing, la società contribuente deve generalmente dimostrare la correttezza dei prezzi applicati nelle operazioni infragruppo.
- Non è sufficiente una contestazione generica o una documentazione meramente descrittiva: occorrono dati concreti, verificabili e numericamente quantificabili, come comparabili di mercato, analisi funzionali e criteri di determinazione dei margini.
- La disponibilità della documentazione interna e dei dati sulle transazioni infragruppo può determinare l'attribuzione dell'onere della prova alla società, secondo il principio della vicinanza della prova.
- Per ridurre il rischio di contestazioni, è opportuno predisporre e conservare una documentazione contemporanea e coerente con i metodi di transfer pricing adottati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 mag 2016Sentenza del 19/05/2016 n. 409 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 19 mag 2016Sentenza del 19/05/2016 n. 600 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 19 mag 2016Sentenza del 19/05/2016 n. 718 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 19 mag 2016Sentenza del 19/05/2016 n. 923 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 19 mag 2016Sentenza del 19/05/2016 n. 924 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 19 mag 2016Sentenza del 19/05/2016 n. 1023 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →