Cassazione Civile, Sentenza n. 10/2022 del 04/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva escluso la prova della permanenza all'estero di disponibilità finanziarie per le annualità 2007-2008 e quindi aveva rifiutato di applicare la presunzione di fruttuosità prevista dalla normativa fiscale per attività finanziarie estere non dichiarate nel quadro RW. L'Amministrazione sosteneva che, una volta accertata la detenzione di disponibilità all'estero, opera la presunzione che tale disponibilità persista e produca frutti al tasso ufficiale, salvo che il contribuente provi il contrario; la CTR aveva invece ritenuto non provata la fruttuosità per gli anni successivi e aveva escluso la tassazione dei presunti frutti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto corretta l'interpretazione dell'Amministrazione secondo cui l'art. 6 d.l. 28/06/1990 n.167 stabilisce una presunzione relativa di fruttuosità delle attività finanziarie estere non dichiarate e, correlativamente, la persistenza della disponibilità per gli anni successivi fino a prova contraria. Perciò ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla CTR del Veneto, sezione distaccata di Verona, in diversa composizione, rimettendo a quella sede anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 28/06/1990 n. 167 conv. in l. 04/08/1990 n. 227
Gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta.
La Corte ha interpretato la norma come fonte di una presunzione relativa: la fruttuosità delle disponibilità finanziarie estere non dichiarate e la persistenza della disponibilità negli anni successivi si presumono fino a quando il contribuente non offra prova contraria.
artt. 2727 e 2729 cod. civ.
Richiamati come principi generali sulle presunzioni e sull'onere della prova: la presunzione di persistenza/fruttuosità è relativa ed è al contribuente l'onere di provarne l'assenza o la cessazione.
Quadro RW e circolare Agenzia delle Entrate n. 38/2013
Il quadro RW del modello Redditi va compilato per indicare la consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero nel periodo d'imposta di riferimento.
L'omissione della indicazione nel quadro RW legittima l'applicazione della presunzione prevista dall'art. 6, poiché la norma mira a rilevare trasferimenti e detenzioni estere non dichiarate.
Massime di principio
- Se risulta che il contribuente ha costituito o detenuto disponibilità finanziarie all'estero e non le ha dichiarate nel quadro RW, si applica una presunzione relativa che tali disponibilità producano frutti al tasso ufficiale, salvo prova contraria.
- L'onere di provare la cessazione della disponibilità o la mancanza di fruttuosità grava sul contribuente: occorrono documenti che dimostrino trasferimenti, dismissioni, estinzioni o perdite effettive.
- La presunzione riguarda sia la redditività dei capitali esportati sia la persistenza della disponibilità per gli anni successivi a quello di costituzione: trasferimenti non sono considerati eventi puramente istantanei senza effetti permanenti.
- In giudizio il contribuente dovrebbe esibire documentazione bancaria, contratti, estremi di operazioni e qualsiasi atto che dimostri la cessazione della disponibilità o l'assenza di interessi per convincere il giudice a superare la presunzione.
- Per l'Amministrazione fiscale, la mancata compilazione del quadro RW consente di fondare accertamenti induttivi basati sulle presunzioni legali; il contribuente che intende contestare deve puntare sulla prova documentale e sulla ricostruzione temporale delle operazioni finanziarie.
Testo integrale
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