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Sentenza

Sentenza n. 5976/2026 - Napoli, Sezione 9

Giustizia amministrativa202603108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto dell’inequivoca dichiarazione della ricorrente di non voler proseguire il giudizio. Non ha deciso nel merito la legittimità dell’esclusione né la contestazione dell’ASL circa la notificazione del provvedimento camerale. Spese integralmente compensate.

TAR Campania, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione dalla procedura negoziata per l’accordo quadro relativo alla manutenzione delle aree a verde, allo sfalcio dell’erba e alla cura delle alberature, comunicata il 30 aprile 2026, nonché gli atti connessi e la previsione del disciplinare richiamata nel ricorso

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la propria esclusione dalla procedura negoziata. In corso di giudizio ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, riferendo di avere appreso dopo la costituzione dell’ASL che la Camera di Commercio aveva revocato l’iscrizione relativa ad attività riconducibili al codice ATECO 81.30.00, pertinente all’oggetto dell’appalto e ai codici CPV indicati dalla stazione appaltante. L’ASL ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che il provvedimento della Camera di Commercio era stato notificato ai destinatari ai sensi dell’art. 21-bis della l. 241/1990. La sentenza non esamina nel merito i vizi dedotti contro l’esclusione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Ritenuto in ossequio al principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo, che il giudice deve comunque prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla decisione della causa, applicando, per l’effetto, l’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che prevede che il giudice dichiara improcedibile il ricorso, tra altro, quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione

    La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, se inequivoca, deve essere presa in considerazione dal giudice e comporta l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Massime di principio

  • In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo deve prendere atto dell’inequivoca dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione e dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieProcedura negoziata e affidamento diretto
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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