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Sentenza

Sentenza del 22/03/2019 n. 8127 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

G.A. aveva impugnato gli avvisi di mora relativi all'IVA dovuta dalla società per l'anno 1991, sostenendo di essere legittimato ad agire per la società e di avere un interesse personale, quale amministratore di fatto potenzialmente responsabile delle obbligazioni tributarie. La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato il difetto di interesse al ricorso, basandosi sul fatto che l'accertamento del suo ruolo di amministratore di fatto, contenuto in una sentenza di primo grado, era stato sospeso in appello. La Commissione regionale aveva invece accolto l'appello. L'Agenzia delle Entrate ha contestato, da un lato, che G.A. non avesse riproposto adeguatamente i motivi di merito e, dall'altro, che la sua legittimazione processuale e il suo interesse concreto e attuale potessero fondarsi su una sentenza di primo grado successivamente integralmente riformata.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo sufficiente che G.A. avesse riproposto in appello le domande e i motivi già formulati in primo grado, senza necessità di ulteriori specifiche censure sulla pronuncia pregiudiziale. Ha invece accolto il secondo motivo: la qualità di amministratore di fatto e il conseguente potere di rappresentare la società non potevano essere desunti da una sentenza di primo grado integralmente riformata in appello. Poiché l'interesse ad agire deve essere concreto, attuale e sussistere al momento della decisione, e la capacità rappresentativa deve risultare da un accertamento stabile, la sentenza della Commissione regionale è stata cassata con rinvio a una diversa composizione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che dovrà verificare nuovamente se G.A. avesse effettivi poteri gestori nella società prima del fallimento e decidere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • Art. 327 c.p.c.

    termine lungo per impugnare

    La riduzione del termine lungo a sei mesi, introdotta dalla legge n. 69 del 2009, si applica solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della riforma. Per i giudizi precedenti continuava ad applicarsi il termine annuale, comprensivo della sospensione feriale allora prevista.

  • Art. 155, comma 5, c.p.c.

    Se la scadenza di un termine processuale cade di sabato, essa è prorogata al primo giorno non festivo successivo.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi nei limiti delle domande e delle eccezioni proposte. Nel caso concreto non è stata ravvisata violazione, poiché il contribuente aveva riproposto in appello le domande e i motivi già formulati in primo grado.

  • Art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario l'appello deve investire la decisione impugnata, ma quando il primo giudice ha definito la causa per una questione preliminare senza esaminare il merito, è sufficiente riproporre i motivi originari, senza dover formulare specifiche critiche sul merito non deciso.

  • Art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire è una condizione dell'azione e deve consistere nell'esigenza concreta, attuale e giuridicamente apprezzabile di ottenere dal giudice un risultato utile non conseguibile altrimenti. Deve sussistere per tutta la durata del processo.

  • Art. 75, comma 3, c.p.c.

    La capacità di rappresentare processualmente una persona giuridica spetta normalmente al soggetto che risulta investito del relativo potere secondo gli atti soggetti a pubblicità legale. Chi assume invece di essere amministratore di fatto deve dimostrare tale ruolo e i relativi poteri gestori.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi agisce in giudizio e fonda la propria legittimazione o il proprio interesse su una qualità personale, come quella di amministratore di fatto, deve fornire la prova dei fatti costitutivi di tale qualità quando essa non risulta da atti soggetti a pubblicità legale.

  • Art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973

    La norma può fondare la responsabilità personale di amministratori o liquidatori per obbligazioni tributarie della società, ma presuppone l'effettivo accertamento della qualità e dei poteri rilevanti del soggetto interessato.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo controverso, nei limiti previsti dalla disciplina del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Chi agisce in nome di una società come amministratore di fatto deve provare concretamente l'esistenza di poteri gestori effettivi; non è sufficiente allegare una sentenza di primo grado successivamente riformata.
  • La legittimazione processuale e l'interesse ad agire sono profili distinti: il primo riguarda il potere di rappresentare la società, mentre il secondo richiede un'utilità personale, concreta e attuale derivante dalla decisione.
  • L'interesse ad agire deve permanere fino alla decisione finale; una situazione giuridica meramente eventuale o fondata su un accertamento non stabile non è sufficiente.
  • Quando il primo giudice rigetta il ricorso per una questione preliminare senza esaminare il merito, in appello è normalmente sufficiente riproporre i motivi originari, senza dover contestare una motivazione sul merito che non è stata resa.
  • In presenza di una società fallita, la rappresentanza processuale e la titolarità delle azioni devono essere valutate anche alla luce dei poteri del curatore e della prova effettiva del ruolo ricoperto dal soggetto che agisce.
  • La cassazione con rinvio non attribuisce automaticamente la vittoria definitiva a una parte: impone al giudice di merito un nuovo esame, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Corte.

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