Cassazione Civile, Sentenza n. 29016/2020 del 17/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, ex dipendenti della Direzione Generale per l'Aviazione Civile transitati nei ruoli dell'ENAC, hanno chiesto che il trattamento di fine rapporto (TFR) fosse calcolato con le modalità proprie dell'indennità di anzianità degli enti pubblici non economici. Contestano l'applicazione, prevista dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 250/1997, della legge n. 297/1982 a decorrere dall'inquadramento definitivo e sostengono che la trasformazione dell'ENAC in ente pubblico economico (mai attuata) fosse condizione necessaria per applicare quel regime. Denunciano inoltre disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti pubblici in ragione di successive modifiche normative (legge n. 335/1995 e interventi successivi) e sollevano profili di illegittimità costituzionale e di eccesso di delega.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la corretta interpretazione della Corte d'appello: l'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 250/1997 applica la legge n. 297/1982 ai fini della costituzione del trattamento di fine rapporto per il personale proveniente dalla Direzione Generale dell'Aviazione Civile "a decorrere dall'inquadramento definitivo" e dispone che il maturato dell'indennità di buonuscita costituisca la quota iniziale trasferita all'Ente. La Corte ha ritenuto che la norma speciale non sia subordinata alla trasformazione in ente pubblico economico, che la scelta normativa persegua l'obiettivo di unificare il trattamento del personale trasferito e che la disciplina speciale prevalga sulle successive norme generali (principio lex specialis). Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 3 Cost. (disparità giustificata dalla storia e composizione dell'ente), ha respinto la questione di illegittimità costituzionale e ha ritenuto assente eccesso di delega. Infine ha disposto che, se dovuto, scatti il raddoppio del contributo unificato ai sensi del DPR n. 115/2002 art. 13, comma 1-quater.
Norme richiamate
d.lgs. n. 250/1997, art. 10, comma 3
Ai fini della costituzione del trattamento di fine rapporto del personale già in servizio presso la Direzione generale dell'aviazione civile, a decorrere dall'inquadramento definitivo, si applica la legge 29 maggio 1982, n. 297, ed il maturato dell'indennità di buonuscita costituirà la quota iniziale da trasferire all'Ente
Disposizione speciale che stabilisce l'applicazione immediata della legge n. 297/1982 al personale trasferito dall'ex Direzione generale, indipendentemente dalla successiva (e non realizzata) trasformazione dell'ENAC in ente pubblico economico; il "maturato" viene mantenuto come quota iniziale
legge n. 297/1982
Regime richiamato dall'art. 10 per la costituzione del trattamento di fine rapporto del personale proveniente dalla D.G.A.C.; applicato come disciplina speciale per il caso concreto
legge n. 1032/1973, artt. 3 e 38
Disciplina dell'indennità di buonuscita precedentemente spettante al personale della Direzione generale dell'aviazione civile; il maturato secondo questa disciplina si trasferisce come quota iniziale nel nuovo regime
legge n. 70/1975, art. 13
Riferimento alla diversa indennità di anzianità prevista per i dipendenti degli enti pubblici non economici, rispetto alla quale la normativa speciale ha voluto operare una diversa soluzione per il personale proveniente dalla D.G.A.C.
legge n. 335/1995, art. 2 (testo originario)
Disciplina generale sul TFR/TFS e sulla contrattualizzazione del pubblico impiego; la Corte ha ritenuto che la norma speciale del d.lgs. 250/1997 fosse compatibile con quel quadro normativo dell'epoca e che la successiva normativa generale non abrogasse implicitamente la speciale (principio lex specialis)
interventi normativi successivi (es.: legge 27/12/1997 n.449, legge 23/12/1998 n.448, accordo quadro 29/7/1999, D.P.C.M. 20/12/1999)
Norme e atti che hanno rimodulato nel tempo il regime del trattamento di fine rapporto nel pubblico impiego; la Corte ha ritenuto che non potessero operare abrogazione o modifica della disposizione speciale senza chiara volontà normativa contraria
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (richiamato)
Norma processuale che consente il raddoppio del contributo unificato in determinate ipotesi; la Corte ha rilevato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione di tale raddoppio, se dovuto
Costituzione, art. 3
Richiamata nella valutazione della compatibilità del trattamento differenziato con il principio di uguaglianza: la Corte ha ritenuto la differenziazione giustificata da ragioni oggettive e dalla tutela dei diritti maturati
Massime di principio
- Una norma speciale volta a disciplinare il trattamento economico di personale trasferito in un nuovo ente prevale sulla normativa generale successiva, salvo chiara volontà normativa di abrogazione o incompatibilità
- Se il legislatore ha espressamente previsto il trasferimento del "maturato" (indennità di buonuscita) quale quota iniziale del nuovo trattamento, i diritti acquisiti sono preservati e il nuovo sistema opera solo per il futuro
- La previsione di un regime diverso per personale proveniente da enti diversi può essere giustificata dalla storia e dalla composizione dell'ente istituito; differenze di trattamento richiedono una giustificazione oggettiva per non risultare incompatibili con l'art. 3 Cost.
- L'applicabilità di un regime (es. privatistico) non può essere presupposta dal solo fatto che una trasformazione statutaria non si è concretizzata: è necessario verificare il tenore letterale e la ratio delle disposizioni legislative che collegano l'operatività delle norme a condizioni o a termini specifici
- In sede di impugnazione, il giudice di cassazione privilegia l'interpretazione letterale e la ratio legislativa; per impugnare efficacemente una disposizione speciale occorre dimostrare il contrasto normativo o la chiara intenzione abrogativa della disciplina successiva
- Le questioni di illegittimità costituzionale possono essere rilevate d'ufficio dal giudice, ma la mera insoddisfazione del giudice di merito sulla rilevanza della questione non costituisce motivo autonomo di cassazione
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