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Legge

L.R. Toscana 15/2018

Disposizioni in materia di tirocini non curriculari. Modifiche alla l.r.32/2002.

Normativa regionaleL.R. Toscana 15/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riforma la disciplina toscana dei tirocini non curriculari, definendone tipologie, destinatari, soggetti promotori e ospitanti, durata, indennità, controlli e sanzioni. Si applica in Toscana ai tirocini attivati secondo la legge e il relativo regolamento; prevede anche termini per l’adeguamento del regolamento e degli atti attuativi entro 120 giorni.

Disciplina dei tirocini non curriculari in Toscana e modifiche alla l.r. 32/2002

Disciplina dei tirocini non curriculari in Toscana

La legge regionale Toscana 16 aprile 2018, n. 15 riscrive la disciplina dei tirocini non curriculari contenuta nella l.r. 32/2002. Il provvedimento definisce chi può accedervi, come si attivano, quali soggetti possono promuoverli o ospitarli, quali durate massime si applicano e quali controlli sono previsti per il corretto utilizzo dello strumento.

Ambito di applicazione e finalità

La Regione tutela il tirocinio non curriculare come esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, che non costituisce rapporto di lavoro, svolta presso soggetti pubblici o privati nel territorio regionale. La finalità generale è agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro. La legge richiama anche la promozione dei tirocini curriculari, in raccordo con scuole e università, per favorire l’alternanza studio-lavoro.

Tipologie di tirocinio e destinatari

I tirocini non curriculari si distinguono in due categorie:

  • tirocini formativi e di orientamento;
  • tirocini finalizzati all’inserimento o al reinserimento al lavoro.

I tirocini formativi e di orientamento sono destinati a neo-diplomati, neo-laureati e a chi abbia conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore, il diploma di tecnico superiore o una qualifica professionale, entro 24 mesi dal conseguimento del titolo.

I tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro sono rivolti a:

  • soggetti in stato di disoccupazione;
  • lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro o di fondi di solidarietà bilaterali;
  • lavoratori a rischio di disoccupazione;
  • soggetti già occupati in cerca di altra occupazione, nel rispetto dei limiti di orario di lavoro.

Entrambe le tipologie possono essere destinate anche a:

  • persone con disabilità;
  • soggetti svantaggiati;
  • persone inserite in programmi di assistenza e integrazione sociale per vittime di tratta e grave sfruttamento;
  • vittime di violenza inserite in percorsi di protezione certificati;
  • richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato o protezione sussidiaria;
  • titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari;
  • profughi.

Attivazione del tirocinio, soggetti promotori e soggetti ospitanti

Il tirocinio è attivato da un soggetto promotore, responsabile della regolarità e qualità dell’esperienza formativa. Possono svolgere tale ruolo, tra gli altri, i centri per l’impiego, gli enti bilaterali, le associazioni sindacali, università e istituti di alta formazione artistica e musicale, ITS, ANPAL, enti in house di amministrazioni centrali, cooperative iscritte all’albo regionale, soggetti accreditati per i servizi al lavoro e associazioni di volontariato iscritte al registro regionale.

Il tirocinio si svolge presso un soggetto ospitante, pubblico o privato, che stipula una convenzione con il promotore. Alla convenzione è allegato un progetto formativo che individua obiettivi, competenze da acquisire, durata e modalità di svolgimento. Lo schema-tipo della convenzione è approvato dalla struttura regionale competente.

Un soggetto privato non può essere, per il medesimo tirocinio, sia promotore sia ospitante. I tirocini non curriculari sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dalla normativa statale.

Assicurazioni, tutoraggio e conclusione del tirocinio

Il soggetto promotore deve assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi, direttamente o tramite il soggetto ospitante secondo la convenzione. La copertura vale anche per le attività svolte fuori dall’azienda ma previste dal progetto formativo. Se il promotore è un soggetto pubblico, le spese assicurative sono a carico dell’ospitante.

Sono previsti due tutor:

  • un tutor del soggetto promotore, responsabile delle attività didattico-organizzative e del raccordo con l’ospitante;
  • un tutor del soggetto ospitante per ciascun tirocinante, responsabile dell’inserimento e dell’affiancamento.

Al termine, promotore e ospitante redigono una relazione finale sulle attività svolte e la consegnano al tirocinante; le competenze acquisite sono registrate nel libretto formativo del cittadino. Anche lo schema-tipo della relazione finale è approvato dalla struttura regionale competente.

Durata dei tirocini

La durata è commisurata alle competenze da acquisire e agli obiettivi formativi, ma non può essere inferiore a 2 mesi né superiore a 6 mesi, proroghe comprese, salvo eccezioni.

La durata massima è elevata a:

  • 12 mesi per laureati e per chi abbia conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di tecnico superiore, se il tirocinio è attivato entro 24 mesi dal titolo ed è coerente con il profilo professionale;
  • 24 mesi per le persone con disabilità;
  • 12 mesi per i soggetti svantaggiati.

Rimborso spese

Al tirocinante spetta un rimborso spese forfettario a carico del soggetto ospitante nella misura minima stabilita dal regolamento regionale. Il rimborso può essere erogato anche da soggetti pubblici o privati che finanziano progetti di tirocinio, secondo le modalità regolamentari.

Per i tirocini svolti da soggetti percettori di strumenti di sostegno al reddito, il rimborso non è dovuto; se però l’importo dell’indennità percepita è inferiore al rimborso minimo previsto, spetta un’integrazione fino alla concorrenza di tale minimo.

Requisiti di ammissibilità e limiti soggettivi

I tirocini non curriculari sono riservati a soggetti di età non inferiore a 18 anni.

Salvo quanto previsto per persone con disabilità e soggetti svantaggiati, il destinatario:

  • non può svolgere più di un tirocinio per ciascun profilo professionale;
  • non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso soggetto;
  • non può essere ospitato da un soggetto con il quale abbia avuto rapporti di lavoro, collaborazione o incarico nei 24 mesi precedenti l’attivazione.

Controlli, monitoraggio e violazioni

La Regione assicura il corretto utilizzo dei tirocini tramite attività di informazione, monitoraggio e controllo, secondo quanto stabilito dal regolamento. Sono inoltre promosse intese con l’Ispettorato nazionale del lavoro per garantire la corretta applicazione dell’istituto.

Il controllo regionale mira ad accertare violazioni relative a:

  • modalità di attivazione e svolgimento;
  • ammissibilità dei soggetti;
  • requisiti e obblighi dei soggetti coinvolti;
  • numero dei tirocini attivabili.

Se la violazione è sanabile e il tempo residuo del tirocinio consente di ripristinare le condizioni corrette, la struttura regionale contesta la violazione e invita a regolarizzare; il tirocinio prosegue. Se la regolarizzazione non avviene o la violazione non è sanabile, viene intimata l’interruzione del rapporto dalla contestazione della violazione.

L’interruzione comporta l’interdizione ad attivare o ospitare nuovi tirocini per un periodo da 12 a 36 mesi decorrenti dalla contestazione.

Regolamento attuativo e atti applicativi

La legge rinvia al regolamento di esecuzione della l.r. 32/2002 per definire, tra l’altro, le modalità di informazione, monitoraggio e controllo e le ipotesi di violazioni sanabili e non sanabili.

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge deve essere modificato il regolamento regionale di esecuzione. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore delle modifiche regolamentari deve essere approvata la deliberazione della Giunta regionale sulla procedura di accertamento delle violazioni. Lo schema-tipo della convenzione e dell’attestazione finale deve essere approvato entro 60 giorni dalle modifiche regolamentari.

Aspetti finanziari e decorrenza

La legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

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