L.R. Toscana 12/2018
Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Toscana la lavorazione, trasformazione e confezionamento di prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale per degustazione in azienda e vendita diretta nel mercato locale. Stabilisce destinatari, requisiti dei locali, autocontrollo, notifica sanitaria, sanzioni e rinvia a un regolamento attuativo. Restano applicabili le regole igienico-sanitarie UE e le disposizioni sulla vendita diretta agricola.
Lavorazione e vendita diretta di prodotti agricoli aziendali
Lavorazione, trasformazione e confezionamento di prodotti agricoli aziendali
La legge regionale toscana agevola le piccole produzioni agricole locali consentendo la lavorazione, trasformazione e confezionamento di prodotti di esclusiva provenienza aziendale, destinati alla degustazione in azienda e alla vendita diretta al consumatore finale nel mercato locale. L’ambito territoriale della vendita è limitato alla provincia in cui ha sede l’azienda e alle province contermini.
Ambito di applicazione e soggetti destinatari
La disciplina riguarda le attività svolte da:
- imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 c.c.;
- coltivatori diretti ai sensi dell’articolo 2083 c.c.;
- cooperative agricole che impiegano esclusivamente il lavoro dei propri soci lavoratori.
Le attività devono comunque svolgersi nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza alimentare, con espresso richiamo ai regolamenti (CE) n. 178/2002, n. 852/2004 e n. 853/2004.
Prodotti consentiti
È ammessa la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva produzione aziendale. Sono inoltre consentiti prodotti extra aziendali tradizionalmente usati a fini conservativi, come sale, zucchero, olio, aceto e prodotti similari.
Avvio dell’attività e vendita diretta
Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento sono soggette a notifica sanitaria ai sensi del regolamento regionale 40/R/2006, da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui ha sede legale l’impresa.
La vendita diretta dei prodotti agricoli resta soggetta alla disciplina dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 228/2001.
Locali, requisiti edilizi e uso della cucina domestica
Le attività possono essere svolte nei locali dell’azienda o dell’abitazione. I requisiti edilizi sono quelli previsti per gli edifici ad uso residenziale del comune sede dell’impresa, tenendo conto della ruralità degli edifici.
La destinazione del locale a tali attività non comporta cambio di destinazione d’uso. È possibile utilizzare anche la cucina di civile abitazione, purché dotata dei requisiti igienico-sanitari previsti dal regolamento attuativo e purché le lavorazioni siano separate dall’uso domestico.
Locale polifunzionale e separazione delle lavorazioni
È consentito utilizzare uno stesso locale per diverse fasi di lavorazione, a condizione che:
- le attività si svolgano in tempi diversi;
- tra una fase e l’altra siano effettuate pulizia e disinfezione adeguate;
- siano evitate contaminazioni crociate, soprattutto tra alimenti con diverso profilo microbiologico;
- tempi e modalità di separazione siano descritti nel piano di autocontrollo.
Le lavorazioni possono riguardare anche prodotti agricoli diversi, purché siano svolte in momenti distinti e con adeguate operazioni di pulizia e disinfezione tra una lavorazione e la successiva.
Autocontrollo e linee guida regionali
I soggetti interessati devono applicare l’autocontrollo secondo i regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004. La Giunta regionale deve emanare, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, linee guida sulle procedure di autocontrollo.
Regolamento attuativo
Un regolamento di attuazione definisce i requisiti strutturali e igienico-sanitari relativi alla lavorazione, trasformazione e confezionamento, nel rispetto dei regolamenti europei richiamati. Il regolamento doveva essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Sanzioni
È prevista la sanzione amministrativa nei confronti di chi:
- non effettua la notifica sanitaria prevista per l’avvio dell’attività, con applicazione della sanzione di cui all’articolo 6, comma 3, del d.lgs. n. 193/2007;
- non rispetta i requisiti strutturali e igienico-sanitari dei locali stabiliti dal regolamento attuativo, con sanzione pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
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