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Legge

L.R. Toscana 12/2018

Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale.

Normativa regionaleL.R. Toscana 12/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Toscana la lavorazione, trasformazione e confezionamento di prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale per degustazione in azienda e vendita diretta nel mercato locale. Stabilisce destinatari, requisiti dei locali, autocontrollo, notifica sanitaria, sanzioni e rinvia a un regolamento attuativo. Restano applicabili le regole igienico-sanitarie UE e le disposizioni sulla vendita diretta agricola.

Lavorazione e vendita diretta di prodotti agricoli aziendali

Lavorazione, trasformazione e confezionamento di prodotti agricoli aziendali

La legge regionale toscana agevola le piccole produzioni agricole locali consentendo la lavorazione, trasformazione e confezionamento di prodotti di esclusiva provenienza aziendale, destinati alla degustazione in azienda e alla vendita diretta al consumatore finale nel mercato locale. L’ambito territoriale della vendita è limitato alla provincia in cui ha sede l’azienda e alle province contermini.

Ambito di applicazione e soggetti destinatari

La disciplina riguarda le attività svolte da:

  • imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 c.c.;
  • coltivatori diretti ai sensi dell’articolo 2083 c.c.;
  • cooperative agricole che impiegano esclusivamente il lavoro dei propri soci lavoratori.

Le attività devono comunque svolgersi nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza alimentare, con espresso richiamo ai regolamenti (CE) n. 178/2002, n. 852/2004 e n. 853/2004.

Prodotti consentiti

È ammessa la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva produzione aziendale. Sono inoltre consentiti prodotti extra aziendali tradizionalmente usati a fini conservativi, come sale, zucchero, olio, aceto e prodotti similari.

Avvio dell’attività e vendita diretta

Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento sono soggette a notifica sanitaria ai sensi del regolamento regionale 40/R/2006, da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui ha sede legale l’impresa.

La vendita diretta dei prodotti agricoli resta soggetta alla disciplina dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 228/2001.

Locali, requisiti edilizi e uso della cucina domestica

Le attività possono essere svolte nei locali dell’azienda o dell’abitazione. I requisiti edilizi sono quelli previsti per gli edifici ad uso residenziale del comune sede dell’impresa, tenendo conto della ruralità degli edifici.

La destinazione del locale a tali attività non comporta cambio di destinazione d’uso. È possibile utilizzare anche la cucina di civile abitazione, purché dotata dei requisiti igienico-sanitari previsti dal regolamento attuativo e purché le lavorazioni siano separate dall’uso domestico.

Locale polifunzionale e separazione delle lavorazioni

È consentito utilizzare uno stesso locale per diverse fasi di lavorazione, a condizione che:

  • le attività si svolgano in tempi diversi;
  • tra una fase e l’altra siano effettuate pulizia e disinfezione adeguate;
  • siano evitate contaminazioni crociate, soprattutto tra alimenti con diverso profilo microbiologico;
  • tempi e modalità di separazione siano descritti nel piano di autocontrollo.

Le lavorazioni possono riguardare anche prodotti agricoli diversi, purché siano svolte in momenti distinti e con adeguate operazioni di pulizia e disinfezione tra una lavorazione e la successiva.

Autocontrollo e linee guida regionali

I soggetti interessati devono applicare l’autocontrollo secondo i regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004. La Giunta regionale deve emanare, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, linee guida sulle procedure di autocontrollo.

Regolamento attuativo

Un regolamento di attuazione definisce i requisiti strutturali e igienico-sanitari relativi alla lavorazione, trasformazione e confezionamento, nel rispetto dei regolamenti europei richiamati. Il regolamento doveva essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Sanzioni

È prevista la sanzione amministrativa nei confronti di chi:

  • non effettua la notifica sanitaria prevista per l’avvio dell’attività, con applicazione della sanzione di cui all’articolo 6, comma 3, del d.lgs. n. 193/2007;
  • non rispetta i requisiti strutturali e igienico-sanitari dei locali stabiliti dal regolamento attuativo, con sanzione pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.

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