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Legge

L.R. Toscana 11/2018

Disposizioni in materia di gestione attiva del bosco e di prevenzione degli incendi boschivi. Modifiche alla l.r. 39/2000.

Normativa regionaleL.R. Toscana 11/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Toscana 39/2000 per rafforzare la gestione attiva dei boschi, disciplinare comunità e forme associate del bosco, potenziare la prevenzione AIB con piani specifici decennali e introdurre controlli, sanzioni e scadenze annuali per piani, relazioni e liquidazione delle risorse. Prevede anche una disciplina transitoria sulla permanenza del direttore di Terre regionali toscane fino al bilancio 2018 e comunque non oltre il 30 aprile 2019.

Gestione attiva del bosco e prevenzione incendi boschivi in Toscana

Gestione attiva del bosco e prevenzione degli incendi boschivi in Toscana

La legge regionale Toscana n. 11 del 20 marzo 2018 interviene in modo organico sulla l.r. 39/2000, rafforzando la programmazione degli interventi forestali, favorendo nuove forme di gestione attiva del bosco e introducendo strumenti specifici di prevenzione degli incendi boschivi. La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Toscana.

Programmazione e finanziamento degli interventi forestali pubblici

La programmazione annuale degli interventi pubblici forestali viene resa più stringente e scandita da termini precisi. I soggetti competenti presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, la proposta di piano annuale degli interventi per l’annualità successiva, in coerenza con la programmazione regionale forestale. La proposta deve essere redatta secondo uno schema tipo approvato dalla Regione entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, e deve contenere il cronoprogramma dei lavori, concordato con la struttura regionale competente, oltre all’indicazione separata delle attività svolte in convenzione con i consorzi di bonifica.

La Giunta regionale approva il piano annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, determinando anche le risorse da assegnare. Se nel corso dell’anno emergono gravi processi di degrado oppure esigenze di pubblica utilità o incolumità, la Regione può chiedere l’adeguamento del piano alle nuove necessità.

Le risorse vengono liquidate dalla struttura regionale competente per stati di avanzamento, tenendo conto del rispetto del cronoprogramma, degli obiettivi di gestione definiti da Terre regionali toscane e delle eventuali penalità previste per ritardi.

Interventi nei territori montani e ruolo dei consorzi di bonifica

Per gli interventi forestali ricadenti nei territori montani, quando essi costituiscono opere di bonifica ai sensi della normativa sui consorzi di bonifica e risultano previsti nel piano delle attività di bonifica, la realizzazione può essere affidata anche ai consorzi di bonifica tramite apposite convenzioni. La norma collega così la gestione forestale alla programmazione delle opere di bonifica nei contesti montani.

Controllo regionale sull’attuazione dei piani

Gli enti competenti trasmettono alla Regione, con cadenza semestrale, lo stato di attuazione degli interventi previsti nel piano annuale. Per gli interventi eseguiti in amministrazione diretta devono essere indicate anche le ore di lavoro del personale tecnico e amministrativo impiegato.

La struttura regionale verifica l’attuazione del piano anche tramite sopralluoghi. I ritardi non dovuti a forza maggiore comportano penalità nella determinazione del contributo dell’annualità successiva, secondo parametri fissati dalla Giunta regionale.

Gestione attiva del bosco: principi e strumenti

La Regione promuove la gestione attiva del bosco, intesa come insieme delle azioni selvicolturali finalizzate a garantire un uso delle foreste compatibile con biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e funzioni ecologiche, economiche e sociali, senza danni ad altri ecosistemi.

Le finalità sono perseguite soprattutto attraverso:

  • la promozione delle comunità del bosco;
  • la promozione delle forme di gestione associata tra i soggetti interessati e degli atti di aggregazione previsti dalla legge forestale.

Comunità del bosco

La comunità del bosco è definita come l’insieme di soggetti pubblici e privati che, d’intesa tra loro, gestiscono in modo attivo aree boscate.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve approvare le modifiche al regolamento forestale necessarie a disciplinare:

  • contenuti e modalità della sezione dedicata alle comunità del bosco nel sistema informativo regionale;
  • eventuali criteri per il censimento delle proprietà private;
  • criteri per individuare le imprese boschive qualificate per la gestione attiva del bosco.

Gli enti competenti devono implementare e aggiornare il portale relativo ai rispettivi ambiti territoriali. Gli interventi realizzati dalle comunità del bosco sono soggetti all’approvazione di uno degli strumenti di pianificazione previsti dalla legge forestale, secondo le regole del regolamento forestale.

L’elenco regionale delle ditte boschive è integrato con una sezione dedicata alle imprese boschive che operano nell’ambito delle comunità del bosco.

Forme associate e consorzi forestali

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve impartire direttive per la costituzione delle forme associate di gestione e per la stipula degli atti previsti dalla legge forestale.

Gli enti competenti individuano gli ambiti territoriali idonei al perseguimento delle finalità della gestione attiva e, all’interno di tali ambiti, promuovono le forme associate.

Quando ciò sia indispensabile per la razionale gestione dei boschi e per l’attuazione degli interventi forestali, e vi sia la richiesta di almeno il 70 per cento dei proprietari, la costituzione dei consorzi forestali può avvenire anche in forma coattiva. La proposta è trasmessa alla Giunta regionale dagli enti competenti, che decidono entro 90 giorni.

Proventi della gestione e rendicontazione

Gli enti competenti devono trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno a Terre regionali toscane una relazione, redatta secondo uno schema tipo approvato dal direttore dell’ente entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, corredata dalla documentazione contabile. La relazione deve attestare, con riferimento all’annualità precedente, la destinazione dei proventi incassati al finanziamento degli interventi previsti dalla legge.

Autorizzazioni al taglio e semplificazioni

La legge introduce alcune precisazioni sulle comunicazioni per i tagli boschivi. La comunicazione non è dovuta per i tagli su superfici inferiori a 1 ettaro eseguiti in economia dal proprietario esclusivamente per autoconsumo, con divieto di commercializzazione del materiale.

Per imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti, la disciplina speciale non si applica quando eseguano direttamente o tramite dipendenti o familiari coadiuvanti gli interventi di taglio e di esbosco su superfici di loro proprietà o in possesso per almeno cinque anni; in tali casi resta comunque dovuta la comunicazione, indicando lo svolgimento in proprio dei lavori.

Prevenzione incendi boschivi: pianificazione e piani specifici

La disciplina AIB viene rafforzata mediante l’introduzione dei piani specifici di prevenzione AIB. I comuni devono assicurare che i propri piani comunali di protezione civile siano coerenti con tali piani specifici.

Nel piano AIB regionale rientrano anche i piani specifici di prevenzione AIB. Nelle aree individuate dal piano AIB, la Giunta regionale approva piani specifici riferiti a un periodo minimo di 10 anni, aggiornabili durante la loro vigenza. Il regolamento forestale disciplina le modalità di realizzazione.

Questi piani devono prevedere in particolare:

  • interventi colturali straordinari per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali;
  • opere e impianti destinati alla prevenzione e all’estinzione degli incendi, con puntuale localizzazione.

La realizzazione di tali interventi e opere è qualificata come intervento pubblico forestale e segue le procedure ordinarie previste per tali interventi.

Gli enti competenti prescrivono ai proprietari o possessori dei terreni le modalità e i criteri di coltivazione e utilizzazione delle aree interessate. Se tali prescrizioni non vengono rispettate, si applica una sanzione amministrativa e gli enti possono intervenire in sostituzione dei privati per motivi di sicurezza e incolumità pubblica, ponendo i costi a loro carico secondo il regolamento forestale.

Sanzioni

Per la coltivazione o utilizzazione non conformi alle prescrizioni relative ai piani specifici di prevenzione AIB è prevista una sanzione amministrativa da 60 euro a 360 euro per ettaro o frazione di ettaro.

Clausola valutativa e monitoraggio

La Giunta regionale deve trasmettere alla commissione consiliare competente una prima relazione entro un anno dall’entrata in vigore della legge, sullo stato di attuazione delle norme relative a comunità del bosco, forme associate e piani specifici di prevenzione AIB.

Entro due anni dall’entrata in vigore, e successivamente ogni tre anni, deve essere inviata una relazione sui risultati conseguiti in termini di recupero delle aree boschive e prevenzione degli incendi. La relazione deve contenere dati su comunità del bosco, forme associate, piani AIB adottati, controlli effettuati ed esiti, oltre alle criticità emerse.

Regime transitorio sulla direzione di Terre regionali toscane

Il direttore di Terre regionali toscane in carica alla data di entrata in vigore della legge resta in carica fino all’adozione del bilancio di esercizio 2018 e comunque non oltre il 30 aprile 2019.

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