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Legge

L.R. Toscana 18/2018

Disposizioni concernenti termini previsti dalla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014).

Normativa regionaleL.R. Toscana 18/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana n. 18/2018 proroga alcuni termini della l.r. 35/2015 in materia di cave, agri marmiferi e attività estrattive. Tra i principali rinvii: il termine per gli agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara al 31 dicembre 2018, la stipula delle convenzioni sulle autorizzazioni/concessioni esistenti al 30 giugno 2019, l’adeguamento dei regolamenti comunali al 30 giugno 2019 e la validità dei piani regionali e provinciali al 31 dicembre 2018.

Proroga di termini della disciplina regionale toscana sulle cave

Proroga di termini in materia di cave e attività estrattive

La legge regionale Toscana 24 aprile 2018, n. 18 interviene sulla l.r. Toscana 25 marzo 2015, n. 35, limitandosi a prorogare alcuni termini relativi alla disciplina delle cave, degli agri marmiferi e degli strumenti regolamentari e pianificatori connessi. La norma opera esclusivamente nel territorio della Toscana.

Agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara

Per gli agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara viene prorogato il termine per gli adempimenti previsti dalla disciplina regionale:

  • il termine originario del 31 ottobre 2016 è sostituito con il 31 dicembre 2018.

Autorizzazioni e concessioni esistenti

Per le autorizzazioni e concessioni già esistenti, la legge proroga il termine per la stipula della convenzione prevista dalla l.r. 35/2015. La convenzione deve:

  • essere stipulata entro il 30 giugno 2019;
  • contenere il piano economico-finanziario;
  • prevedere le modalità di verifica del rispetto degli impegni assunti per tutto il periodo della proroga.

Regolamenti comunali

Anche il termine per l’adeguamento dei regolamenti comunali viene differito:

  • il termine del 31 ottobre 2016 è sostituito con il 30 giugno 2019.

Validità dei piani regionali e provinciali per le attività estrattive

La legge interviene infine sulla durata di validità dei piani regionali e provinciali per le attività estrattive, sostituendo il riferimento temporale precedente con un termine certo:

  • la validità è fissata fino al 31 dicembre 2018.

Portata temporale della legge

Si tratta di una legge di mero rinvio di termini, collegata a scadenze già definite e in larga parte ormai superate. Non introduce una disciplina sostanziale autonoma e, per la sua natura, ha oggi rilievo principalmente storico o interpretativo rispetto agli adempimenti già scaduti.

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