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Legge

L.R. Toscana 17/2018

Disposizioni in merito alle etichette informative negli impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011.

Normativa regionaleL.R. Toscana 17/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana 17/2018 modifica la l.r. 49/2011 sugli impianti di radiocomunicazione: introduce l’obbligo di etichetta informativa visibile e non asportabile entro 90 giorni dall’installazione, consente l’invio della documentazione fotografica ad ARPAT e Comune, e inasprisce le sanzioni per gli impianti installati o eserciti in difformità dal titolo abilitativo. Prevista una finestra transitoria di 6 mesi per l’invio della documentazione fotografica.

Etichette informative e sanzioni per impianti di radiocomunicazione

Etichette informative e sanzioni negli impianti di radiocomunicazione

La legge regionale Toscana 17 aprile 2018, n. 17 interviene sulla disciplina regionale degli impianti di radiocomunicazione, modificando la l.r. 49/2011. Il provvedimento rafforza gli obblighi informativi verso il pubblico e coordina il regime sanzionatorio per le difformità rispetto al titolo abilitativo.

Obbligo di etichetta informativa

I gestori degli impianti devono applicare l’etichetta informativa prevista dalla normativa statale entro novanta giorni dall’installazione. L’etichetta deve essere collocata in un luogo accessibile e visibile al pubblico, riportare almeno i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo, ed essere apposta in modo da impedirne l’asportazione e l’alterazione.

Documentazione fotografica verso ARPAT e Comune

La norma consente ai gestori di trasmettere all’ARPAT e al Comune la documentazione fotografica dell’etichetta installata. Tale invio non sostituisce l’obbligo di apposizione, ma costituisce una forma di comunicazione documentale dell’avvenuto adempimento.

Difformità dal titolo abilitativo e sanzioni

Viene introdotta una specifica sanzione amministrativa per chi installi o esercisca un impianto in difformità da quanto dichiarato nella richiesta del titolo abilitativo. Le sanzioni sono differenziate in base alla gravità della difformità:

  • da 6.000 a 15.000 euro se la difformità riguarda una potenza di irradiazione superiore a quella dichiarata;
  • da 1.000 a 9.000 euro se la difformità riguarda parametri radioelettrici o altri parametri incidenti sull’impatto elettromagnetico;
  • da 100 a 1.000 euro per le altre difformità.

Regime transitorio

Per i soli primi sei mesi dall’entrata in vigore della legge, i gestori possono inviare ad ARPAT e al Comune la documentazione fotografica dell’installazione dell’etichetta informativa. La previsione ha natura transitoria e riguarda quindi esclusivamente tale finestra temporale iniziale.

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