L.R. Toscana 17/2018
Disposizioni in merito alle etichette informative negli impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana 17/2018 modifica la l.r. 49/2011 sugli impianti di radiocomunicazione: introduce l’obbligo di etichetta informativa visibile e non asportabile entro 90 giorni dall’installazione, consente l’invio della documentazione fotografica ad ARPAT e Comune, e inasprisce le sanzioni per gli impianti installati o eserciti in difformità dal titolo abilitativo. Prevista una finestra transitoria di 6 mesi per l’invio della documentazione fotografica.
Etichette informative e sanzioni per impianti di radiocomunicazione
Etichette informative e sanzioni negli impianti di radiocomunicazione
La legge regionale Toscana 17 aprile 2018, n. 17 interviene sulla disciplina regionale degli impianti di radiocomunicazione, modificando la l.r. 49/2011. Il provvedimento rafforza gli obblighi informativi verso il pubblico e coordina il regime sanzionatorio per le difformità rispetto al titolo abilitativo.
Obbligo di etichetta informativa
I gestori degli impianti devono applicare l’etichetta informativa prevista dalla normativa statale entro novanta giorni dall’installazione. L’etichetta deve essere collocata in un luogo accessibile e visibile al pubblico, riportare almeno i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo, ed essere apposta in modo da impedirne l’asportazione e l’alterazione.
Documentazione fotografica verso ARPAT e Comune
La norma consente ai gestori di trasmettere all’ARPAT e al Comune la documentazione fotografica dell’etichetta installata. Tale invio non sostituisce l’obbligo di apposizione, ma costituisce una forma di comunicazione documentale dell’avvenuto adempimento.
Difformità dal titolo abilitativo e sanzioni
Viene introdotta una specifica sanzione amministrativa per chi installi o esercisca un impianto in difformità da quanto dichiarato nella richiesta del titolo abilitativo. Le sanzioni sono differenziate in base alla gravità della difformità:
- da 6.000 a 15.000 euro se la difformità riguarda una potenza di irradiazione superiore a quella dichiarata;
- da 1.000 a 9.000 euro se la difformità riguarda parametri radioelettrici o altri parametri incidenti sull’impatto elettromagnetico;
- da 100 a 1.000 euro per le altre difformità.
Regime transitorio
Per i soli primi sei mesi dall’entrata in vigore della legge, i gestori possono inviare ad ARPAT e al Comune la documentazione fotografica dell’installazione dell’etichetta informativa. La previsione ha natura transitoria e riguarda quindi esclusivamente tale finestra temporale iniziale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 17 apr 2018L.R. Toscana 16/2018
- Legge · 16 apr 2018L.R. Toscana 15/2018
- Legge · 24 apr 2018L.R. Toscana 18/2018
- Legge · 11 mag 2018L.R. Toscana 19/2018
- Legge · 21 mar 2018L.R. Toscana 12/2018
- Legge · 14 mag 2018L.R. Toscana 20/2018
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →