Salta al contenuto
Legge

L.R. Toscana 19/2018

Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana s.p.a. Modifiche alla l.r. 28/2008.

Normativa regionaleL.R. Toscana 19/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riorganizza l’operatività di Sviluppo Toscana s.p.a., definendone in modo più puntuale oggetto sociale, piano annuale delle attività, piano della qualità, bilancio, controlli, trattamento dell’amministratore unico e modalità di finanziamento. Alcune previsioni riguardano espressamente il POR FESR 2014-2020 e gli strumenti di programmazione annuale; l’atto è stato poi in parte superato, poiché la norma finanziaria originaria è stata abrogata nel 2019.

Disciplina dell’attività e del finanziamento di Sviluppo Toscana s.p.a.

Disciplina dell’attività e del finanziamento di Sviluppo Toscana s.p.a.

La legge regionale Toscana n. 19 del 2018 interviene sulla l.r. 28/2008 per ridefinire attività, programmazione, controlli e copertura finanziaria di Sviluppo Toscana s.p.a., società operante prevalentemente a supporto della Regione e degli enti dipendenti nel quadro delle politiche regionali.

Oggetto sociale e funzioni della società

L’oggetto sociale viene ampliato e dettagliato, mantenendo il requisito dell’operatività in regime di “in house providing” e il collegamento alle politiche di programmazione regionale. La società può svolgere:

  • progettazione e attuazione di programmi e progetti comunitari di interesse regionale;
  • consulenza e assistenza alla programmazione degli incentivi alle imprese, con attività di monitoraggio e valutazione;
  • gestione e controllo di fondi, istruttoria per finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi e altri benefici regionali, nazionali e comunitari per imprese ed enti pubblici;
  • funzioni di organismo intermedio per la gestione, il controllo e il pagamento del POR FESR 2014-2020;
  • collaborazione alle politiche regionali in materia di ricerca, innovazione e competitività, inclusi trasferimento tecnologico e valorizzazione della ricerca pubblica;
  • supporto a progetti di investimento, sviluppo territoriale e internazionalizzazione;
  • sostegno tecnico-operativo a iniziative rivolte a obiettivi di sviluppo economico e sociale delle comunità locali nell’ambito di programmi di committenza pubblica regionale;
  • informatizzazione e manutenzione evolutiva del sistema di gestione e controllo del POR FESR 2014-2020;
  • informatizzazione e manutenzione evolutiva dei protocolli di colloquio tra i sistemi informativi regionali sugli aiuti di Stato e il Registro nazionale aiuti.

Piano delle attività

La società deve operare sulla base di un piano delle attività annuale, eventualmente con proiezioni pluriennali. Il piano distingue tra:

  • attività istituzionali continuative, relative alle lettere a), c), d), f), h) e i) dell’oggetto sociale, svolte in modo costante in attuazione della programmazione regionale ed europea;
  • attività istituzionali non continuative, relative alle lettere b), e) e g).

Il piano individua inoltre:

  • il contributo complessivo per coprire i costi, diretti e indiretti, delle attività continuative;
  • il tariffario dei compensi per le attività non continuative.

La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre dell’anno precedente, definisce:

  • i criteri per il contributo e per il tariffario;
  • gli indirizzi di attività, gestione e controllo della società, inclusi gli obiettivi dell’amministratore unico e il piano della qualità della prestazione organizzativa;
  • le attività per le quali la Regione intende avvalersi di Sviluppo Toscana s.p.a.

Il piano è predisposto dall’amministratore unico e trasmesso alla Giunta entro il 30 novembre, insieme al bilancio di previsione. È trasmesso anche alla commissione consiliare competente, che esprime parere entro 15 giorni; decorso tale termine, la Giunta può procedere anche senza parere. In corso d’anno il piano può essere aggiornato con deliberazione della Giunta per attività non prevedibili o per rimodulare quelle già previste.

Piano della qualità della prestazione organizzativa

La società deve adottare annualmente un piano della qualità della prestazione organizzativa, che definisce obiettivi, indicatori e valori attesi per misurare e valutare i risultati organizzativi e che esplicita anche gli obiettivi individuali dell’amministratore unico.

Il piano è predisposto dall’amministratore unico in coerenza con il piano delle attività e trasmesso alla Giunta contestualmente a quest’ultimo. A conclusione del ciclo di programmazione e valutazione, l’amministratore unico presenta entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sui risultati organizzativi e individuali dell’anno precedente. La Giunta approva la relazione, su proposta del direttore generale, e determina l’eventuale premio di risultato spettante in base agli obiettivi raggiunti.

Bilancio e assenso preventivo regionale

Il bilancio economico di previsione della società è redatto dall’amministratore unico e trasmesso alla Giunta entro il 30 novembre dell’anno precedente, insieme alla relazione del collegio sindacale.

La Giunta regionale esprime entro il 31 dicembre l’assenso preventivo sul bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo, sul piano delle attività e sul piano della qualità della prestazione organizzativa.

Controlli e convenzione quadro

La disciplina dei controlli è aggiornata richiamando la convenzione quadro prevista dal nuovo articolo 3-bis come base regolatoria dei rapporti con la società. Viene inoltre coordinato il rinvio normativo in materia di controlli con la disciplina regionale sulla partecipazione a società e altri organismi di diritto privato.

Organi sociali e amministratore unico

Il trattamento economico dell’amministratore unico è determinato dall’assemblea entro una fascia compresa tra gli emolumenti dei dirigenti regionali di ruolo e quelli dei direttori regionali, includendo retribuzione di posizione e di risultato, con adeguamento automatico alle relative modifiche.

Il contratto dell’amministratore unico può essere risolto anticipatamente, con decreto del Presidente della Giunta regionale che dispone la revoca della nomina, non solo nei casi previsti dalla disciplina generale richiamata, ma anche per:

  • grave perdita del conto economico;
  • mancato raggiungimento dei risultati del piano delle attività per cause imputabili all’amministratore;
  • valutazione negativa sul conseguimento degli obiettivi del piano della qualità della prestazione organizzativa.

La verifica dei motivi di revoca avviene secondo le modalità stabilite nella convenzione quadro.

Finanziamento delle attività

Le attività istituzionali continuative sono finanziate mediante un contributo annuale, anche con proiezioni pluriennali, a copertura dei costi diretti e indiretti, il cui ammontare è definito con la legge regionale di bilancio.

Le attività istituzionali non continuative non coperte dal contributo sono finanziate tramite compensi determinati sulla base delle tariffe previste dal piano delle attività e secondo le modalità della convenzione quadro.

Norma finanziaria e attualità della disciplina

La legge conteneva una norma finanziaria poi abrogata nel 2019. La disciplina sostanziale introdotta nel 2018 resta focalizzata sulla programmazione annuale e sul finanziamento di Sviluppo Toscana s.p.a., con particolare rilievo per le attività connesse al POR FESR 2014-2020.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.