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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19706/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio ex art. 581, comma 1-ter c.p.p.; il ricorrente deduceva che il giudizio di primo grado si era svolto in sua presenza e che dall'atto di appello e dalla sentenza di primo grado risultava indicato un domicilio eletto (Macomer, via Sant'Ignazio n.29).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter c.p.p. (all'epoca ancora vigente per gli atti compiuti prima del 24/08/2024) non debba essere sempre intesa in senso formalistico come deposito 'nuovo' e separato dall'atto di impugnazione. È sufficiente che il domicilio sia idoneo allo scopo e che l'atto di appello specifichi chiaramente quale dichiarazione o elezione di domicilio si intende far valere; nel caso di specie l'atto di appello richiamava espressamente il domicilio già eletto e il processo si era svolto in presenza dell'imputato. Per queste ragioni l'ordinanza impugnata è annullata e la causa è rimessa alla Corte d'appello di Cagliari per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio

    La Corte ha interpretato la norma in modo non formalistico: per gli imputati presenti nel giudizio di primo grado non è necessario che la dichiarazione o elezione di domicilio sia 'nuova' o materialmente unita all'atto di impugnazione; è sufficiente che il domicilio esistente sia idoneo e che l'atto di appello indichi chiaramente quale dichiarazione o elezione si intende utilizzare per le notificazioni

  • legge 9 agosto 2024, n. 114 (c.d. legge Cartabia)

    ha abrogato la disposizione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    L'abrogazione è rilevante per gli atti compiuti dopo l'entrata in vigore (24/08/2024); per le impugnazioni presentate anteriormente va applicata la disciplina previgente secondo il principio di temporaneità delle norme

  • art. 11 Preleggi

    Principio secondo cui va applicata la legge vigente al momento in cui l'atto è stato compiuto; la Corte lo ha richiamato per stabilire che per gli appelli depositati prima dell'abrogazione si applica la norma allora vigente

  • Sentenza delle Sezioni Unite n. 13808 del 24/10/2024

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che, nella successione temporale delle disposizioni regolatrici dell'atto di impugnazione, occorre applicare la legge vigente quando l'atto è stato compiuto e che la dichiarazione o elezione di domicilio può essere richiamata dall'atto di impugnazione purché il richiamo sia chiaro, specifico e inequivoco

Massime di principio

  • Se l'imputato è stato presente in primo grado non è obbligatorio depositare una 'nuova' dichiarazione di domicilio con l'atto di appello; può essere utilizzata una elezione di domicilio precedente purché idonea e chiaramente richiamata nell'atto di impugnazione
  • L'atto di appello deve indicare in modo chiaro ed inequivoco quale dichiarazione o elezione di domicilio si intende utilizzare per le notificazioni; se esistono più dichiarazioni va indicata quella prescelta dal difensore
  • Per gli appelli depositati prima di una abrogazione normativa va applicata la disciplina vigente al tempo del deposito (art.11 Preleggi e giurisprudenza delle Sezioni Unite)
  • Una lettura formalistica della norma che imponeva il deposito della dichiarazione a pena di inammissibilità non è sempre corretta: ciò che conta è l'effettiva idoneità del domicilio a rendere efficaci le notificazioni previste
  • In caso di dubbio sulla regolarità formale della dichiarazione di domicilio, il rimedio non è automatico annullamento dell'impugnazione se il domicilio è comunque individuabile e richiamato in modo chiaro nell'atto di appello

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