Cassazione Penale, Sentenza n. 19706/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio ex art. 581, comma 1-ter c.p.p.; il ricorrente deduceva che il giudizio di primo grado si era svolto in sua presenza e che dall'atto di appello e dalla sentenza di primo grado risultava indicato un domicilio eletto (Macomer, via Sant'Ignazio n.29).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter c.p.p. (all'epoca ancora vigente per gli atti compiuti prima del 24/08/2024) non debba essere sempre intesa in senso formalistico come deposito 'nuovo' e separato dall'atto di impugnazione. È sufficiente che il domicilio sia idoneo allo scopo e che l'atto di appello specifichi chiaramente quale dichiarazione o elezione di domicilio si intende far valere; nel caso di specie l'atto di appello richiamava espressamente il domicilio già eletto e il processo si era svolto in presenza dell'imputato. Per queste ragioni l'ordinanza impugnata è annullata e la causa è rimessa alla Corte d'appello di Cagliari per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio
La Corte ha interpretato la norma in modo non formalistico: per gli imputati presenti nel giudizio di primo grado non è necessario che la dichiarazione o elezione di domicilio sia 'nuova' o materialmente unita all'atto di impugnazione; è sufficiente che il domicilio esistente sia idoneo e che l'atto di appello indichi chiaramente quale dichiarazione o elezione si intende utilizzare per le notificazioni
legge 9 agosto 2024, n. 114 (c.d. legge Cartabia)
ha abrogato la disposizione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
L'abrogazione è rilevante per gli atti compiuti dopo l'entrata in vigore (24/08/2024); per le impugnazioni presentate anteriormente va applicata la disciplina previgente secondo il principio di temporaneità delle norme
art. 11 Preleggi
Principio secondo cui va applicata la legge vigente al momento in cui l'atto è stato compiuto; la Corte lo ha richiamato per stabilire che per gli appelli depositati prima dell'abrogazione si applica la norma allora vigente
Sentenza delle Sezioni Unite n. 13808 del 24/10/2024
Le Sezioni Unite hanno chiarito che, nella successione temporale delle disposizioni regolatrici dell'atto di impugnazione, occorre applicare la legge vigente quando l'atto è stato compiuto e che la dichiarazione o elezione di domicilio può essere richiamata dall'atto di impugnazione purché il richiamo sia chiaro, specifico e inequivoco
Massime di principio
- Se l'imputato è stato presente in primo grado non è obbligatorio depositare una 'nuova' dichiarazione di domicilio con l'atto di appello; può essere utilizzata una elezione di domicilio precedente purché idonea e chiaramente richiamata nell'atto di impugnazione
- L'atto di appello deve indicare in modo chiaro ed inequivoco quale dichiarazione o elezione di domicilio si intende utilizzare per le notificazioni; se esistono più dichiarazioni va indicata quella prescelta dal difensore
- Per gli appelli depositati prima di una abrogazione normativa va applicata la disciplina vigente al tempo del deposito (art.11 Preleggi e giurisprudenza delle Sezioni Unite)
- Una lettura formalistica della norma che imponeva il deposito della dichiarazione a pena di inammissibilità non è sempre corretta: ciò che conta è l'effettiva idoneità del domicilio a rendere efficaci le notificazioni previste
- In caso di dubbio sulla regolarità formale della dichiarazione di domicilio, il rimedio non è automatico annullamento dell'impugnazione se il domicilio è comunque individuabile e richiamato in modo chiaro nell'atto di appello
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