Cassazione Penale, Ordinanza n. 08939/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite, liquidate complessivamente in euro 5.000, oltre accessori di legge.
Esito
Favorevole al resistente (parti civili)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la sua responsabilità per rapina. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione della prova, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente fondato l'affermazione di penale responsabilità e che occorresse una diversa lettura delle emergenze processuali. La Corte ha rilevato che la censura mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità, e che la motivazione di merito era congrua e immune da vizi. Con il secondo motivo ha contestato la qualificazione giuridica del fatto come rapina, assumendo che mancasse il fine di profitto; la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, richiamando il principio secondo cui nel delitto di rapina il profitto può consistere in qualsiasi utilità, anche non economica o morale, purché la sottrazione della cosa mobile altrui avvenga con violenza o minaccia. I motivi nuovi sono stati ritenuti tardivi e comunque inammissibili, anche per effetto dell'inammissibilità del ricorso principale.
Norme richiamate
art. 628 c.p.
Per la rapina, il profitto richiesto dal dolo specifico può consistere in qualsiasi utilità, anche non patrimoniale o meramente morale, purché la cosa mobile altrui sia sottratta mediante violenza o minaccia.
art. 591 c.p.p.
I motivi nuovi sono stati considerati tardivi e, comunque, inammissibili in presenza dell'inammissibilità del ricorso principale.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, se la censura si risolve in una mera alternativa lettura delle prove già esaminate dai giudici di merito.
- Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo quando la sentenza impugnata presenti reali carenze logiche o giuridiche, non quando la doglianza si limiti a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti.
- Nel delitto di rapina il fine di profitto non richiede un vantaggio economico in senso stretto: è sufficiente qualsiasi utilità perseguita dall'agente, anche morale o non immediata, sempre che la sottrazione della cosa avvenga con violenza o minaccia.
- I motivi nuovi proposti tardivamente sono inammissibili e restano comunque travolti dall'inammissibilità del ricorso principale.
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