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Sentenza

Sentenza del 29/03/2019 n. 8824 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR della Lombardia che aveva dichiarato tardivi i ricorsi contro gli avvisi di accertamento. Con l’unico motivo ha denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo riguardante il dies a quo per il perfezionamento della notifica. In particolare, la documentazione postale indicava come data del tentativo di notifica il 23 novembre 2011, mentre la CTR aveva considerato il 18 novembre 2011 come data di deposito dei plichi e aveva fatto decorrere da tale data il termine di compiuta giacenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, rilevando che la CTR non aveva esaminato il contrasto tra le date risultanti dagli atti postali né la documentazione attestante il tentativo di notifica del 23 novembre 2011. Poiché il contribuente aveva ritirato gli avvisi il 1 dicembre 2011, la notifica doveva considerarsi perfezionata in tale data; conseguentemente, i ricorsi spediti il 28 aprile 2012 risultavano tempestivi. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4 e 5

    Disciplina l’accertamento sintetico del reddito sulla base della capacità contributiva e delle spese sostenute dal contribuente. Nel giudizio di rinvio dovrà essere esaminata anche la fondatezza degli accertamenti, poiché la decisione di cassazione ha riguardato la sola tempestività dei ricorsi.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Consente di denunciare in cassazione l’omesso esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e risultante dagli atti processuali. La Corte ha ritenuto integrato tale vizio perché la CTR non aveva valutato le diverse date indicate nella documentazione postale.

  • Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 2

    Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l’agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza.

    Il deposito del plico presso l’ufficio postale presuppone il previo tentativo di consegna. Se gli atti indicano una data di deposito anteriore a quella del tentativo di notifica, il giudice deve verificare e motivare tale anomalia, poiché essa può incidere sul perfezionamento della notifica e sulla decorrenza del termine per impugnare.

Massime di principio

  • Quando la tempestività di un ricorso dipende dalla notifica di un atto, occorre individuare con precisione il momento in cui la notifica si è perfezionata per il destinatario.
  • In caso di irreperibilità temporanea o assenza del destinatario, il deposito del plico presso l’ufficio postale deve normalmente seguire il tentativo di consegna; una sequenza cronologica incoerente tra tentativo e deposito deve essere specificamente esaminata dal giudice.
  • Le date risultanti dalla CAD, dalle annotazioni sulle buste e dalle dichiarazioni dell’ufficio postale devono essere valutate complessivamente. Un giudice non può ignorare documenti idonei a modificare il calcolo del termine processuale.
  • Il ritiro dell’atto prima della scadenza della compiuta giacenza può determinare il perfezionamento della notifica alla data del ritiro, con decorrenza da quel momento del termine per proporre ricorso.
  • La cassazione per omesso esame della documentazione non comporta necessariamente l’annullamento dell’accertamento fiscale: la causa viene rinviata al giudice di merito, che dovrà prima verificare la tempestività del ricorso e poi, se necessario, esaminare le contestazioni sul merito.

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