Sentenza del 16/01/2023 n. 1014 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha revocato le agevolazioni "prima casa" perché l'immobile acquistato doveva essere considerato di lusso ai sensi dell'art. 6 del D.M. 2/8/1969 in quanto la superficie utile complessiva superava i 240 mq includendo locali sottotetto; il contribuente ha contestato il computo del sottotetto sostenendo che tale vano assolveva solo funzione isolante, non aveva autonomia di godimento, presentava altezze variabili e quindi non doveva essere computato nella superficie utile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che per atti registrati anteriormente al 10/01/2014 si applica la previgente disciplina (D.M. 2/8/1969) e che, ai fini del calcolo della superficie utile, rileva il criterio dell"utilizzabilità (potenziale utilizzazione a scopo abitativo) e non la conformità alle norme edilizio-igieniche. Ne consegue che il sottotetto, se accessibile dall'interno e potenzialmente utilizzabile, va computato nella superficie utile complessiva anche se ha altezze variabili o non rispetta i parametri di abitabilità; grava sul contribuente l'onere di provare, con idonea documentazione tecnica, che i locali non sono utilizzabili. Condanna del ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2.300,00, e rigetto del ricorso.
Norme richiamate
D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072 (art. 6)
abitazioni con superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e il posto macchine)
La superficie utile si calcola secondo le regole del D.M. 1969; il criterio decisivo è l"utilizzabilità degli ambienti a prescindere dalla loro effettiva abitabilità o conformità edilizia, pertanto il sottotetto accessibile e potenzialmente utilizzabile va computato
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Tariffa, I parte, art. 1)
Rinvio al D.M. 2/8/1969 per stabilire quando un'abitazione sia di lusso e quindi esclusa dalle agevolazioni per la "prima casa"
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (art. 10) e successive modifiche (D.L. 12/9/2013 n. 104 conv. L. 8/11/2013 n. 128; D.Lgs. 175/2014 art. 33)
Hanno introdotto il criterio catastale (categorie A/1, A/8, A/9) per escludere immobili dalle agevolazioni, ma tale innovazione non è retroattiva: si applica ai trasferimenti registrati dal 10/01/2014 in poi
D.P.R. n. 633/1972 (tab. A, parte seconda, n. 21 modificata dall'art. 33 D.Lgs. 175/2014)
Allineamento del trattamento IVA al criterio catastale per le agevolazioni "prima casa" a decorrere dalla data prevista dalla norma di innovazione
Massime di principio
- Se l'atto di trasferimento è stato registrato prima del 10/01/2014 si applica la previgente disciplina (D.M. 2/8/1969): la superficie utile si calcola secondo il D.M. 1969 e il sottotetto è computabile se utilizzabile/potenzialmente abitabile, anche se non conforme a normative edilizie o igienico-sanitarie.
- Se l'atto è registrato dal 10/01/2014 in poi, vale il criterio catastale: l'esclusione dall'agevolazione dipende dall'iscrizione catastale (categorie A/1, A/8, A/9) e non dal computo metrico ai sensi del D.M. 1969.
- Per i trasferimenti disciplinati dal D.M. 1969, i soli locali esclusi dal computo sono quelli espressamente indicati (balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale, posto macchina); ogni altro locale, compreso il sottotetto, va computato se ha utilizzabilità abitativa concreta o potenziale.
- Il requisito dell"utilizzabilità prevale sulla mera conformità edilizia: altezze variabili o non conformi non impediscono il computo se il locale è potenzialmente adibibile ad uso abitativo.
- Grava sul contribuente l'onere di fornire documentazione tecnica idonea (planimetrie, relazione tecnica, accessibilità, assenza di accesso o vincoli strutturali) per dimostrare che un locale non è utilizzabile e quindi non va computato nella superficie utile.
- Nelle controversie, rileva la data di registrazione dell'atto (non la data dell'avviso di liquidazione) per determinare la normativa applicabile; pertanto verificare sempre la data di registrazione dell'atto.
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