Cassazione Penale, Ordinanza n. 11650/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza della Corte d'appello, emessa in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con una sentenza del Tribunale. Con l'unico motivo ha dedotto l'assenza dei presupposti per la revoca, sostenendo che la sentenza richiamata nel provvedimento esecutivo concernente le pene concorrenti si riferisse a reati commessi nel 2011 e non nel 2008, come invece ritenuto nell'ordinanza impugnata; da ciò faceva discendere l'insussistenza del rapporto temporale richiesto per la revoca del beneficio. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza si fondava su una lettura erronea del titolo esecutivo richiamato, poiché la sentenza revocante era quella indicata al n. 2 del certificato penale in atti e non quella richiamata dal ricorrente nell'ordine di esecuzione; tale sentenza riguardava infatti un reato commesso l'8 luglio 2008, quindi nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato della decisione con cui la sospensione condizionale era stata concessa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la censura perché basata su un'inesatta individuazione della sentenza richiamata nel provvedimento esecutivo. Ha quindi confermato la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal giudice dell'esecuzione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre a una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo l'impugnazione irrituale e colpevole ai sensi dei criteri richiamati dalla Corte costituzionale.
Norme richiamate
art. 163 c.p.
Richiamato implicitamente come base del beneficio della sospensione condizionale della pena, poi revocato dal giudice dell'esecuzione per la sopravvenienza di una condanna entro il termine rilevante.
art. 674 c.p.p.
Norma di riferimento del procedimento esecutivo nel quale il giudice dell'esecuzione può revocare benefici penali come la sospensione condizionale della pena.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità dell'impugnazione per colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro provvedimenti del giudice dell'esecuzione, la censura è manifestamente infondata quando si fonda su una non corretta identificazione del titolo esecutivo o della sentenza richiamata nel provvedimento impugnato.
- La revoca della sospensione condizionale della pena è legittima quando la nuova condanna richiamata dal giudice dell'esecuzione riguarda un reato commesso entro il quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio.
- L'inammissibilità del ricorso per errore macroscopico nella ricostruzione del dato processuale può comportare, oltre alle spese, la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ove sia ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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