Cassazione Penale, Ordinanza n. 32713/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti di un imputato per furto aggravato, irrogando la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 300 di multa. Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato tramite difensore, articolava due censure: (1) errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante del furto di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p., contestando la qualificazione del bene sottratto come destinato a pubblico servizio; (2) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, per asserita mancata indicazione dei criteri legali che avevano orientato la quantificazione della pena. L'imputato chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non deducibili in sede di legittimità perché sostanzialmente ripetitivi di censure già esaminate e disattese in appello, senza una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Quanto alla circostanza aggravante, ha ribadito che nel furto di energia elettrica l'aggravante dell'art. 625, comma 1, n. 7, c.p. è configurabile anche quando la sottrazione avvenga mediante allaccio abusivo, poiché rileva la destinazione finale del bene a pubblico servizio. Quanto alla pena, ha ritenuto la motivazione congrua, logicamente coerente e conforme ai criteri di cui all'art. 133 c.p., osservando che la determinazione della pena nel medio o nel minimo edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede una motivazione analitica particolarmente estesa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma incriminatrice del furto, richiamata come base del capo di imputazione confermato nei due gradi di merito.
art. 625, comma 1, n. 7, c.p.
L'aggravante è ritenuta configurabile quando la cosa sottratta è destinata a pubblico servizio; nel furto di energia elettrica rileva la destinazione finale del bene al servizio pubblico, anche in caso di allaccio abusivo.
art. 133 c.p.
Costituisce il parametro legale per la determinazione della pena; il giudice può motivare in modo sintetico richiamando gravità del reato, adeguatezza ed equità, specie se la pena è contenuta entro valori medi o prossimi al minimo.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito senza una specifica confutazione delle ragioni poste a base della decisione impugnata.
- La circostanza aggravante del furto di cosa destinata a pubblico servizio può sussistere anche quando la sottrazione riguardi energia elettrica prelevata mediante allacciamento abusivo: ciò che rileva è la destinazione finale del bene a un servizio pubblico, non la sola modalità materiale di apprensione.
- In tema di dosimetria della pena, il giudice di merito assolve l'obbligo motivazionale anche con formule sintetiche, purché emerga l'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; una motivazione più analitica è richiesta solo quando la pena si discosti in modo significativo dalla misura media edittale.
- La determinazione della pena entro i limiti edittali è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e non manifestamente illogica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32596/2025 del 03/10/2025
- ordinanza_penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32609/2025 del 03/10/2025
- ordinanza_penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32611/2025 del 03/10/2025
- ordinanza_penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32616/2025 del 03/10/2025
- ordinanza_penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32617/2025 del 03/10/2025
- ordinanza_penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32618/2025 del 03/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →