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Provvedimento

Deliberazione n. 215 del 11/04/2024

Provvedimento dell’11 aprile 2024

Garante Privacy215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento urgente già adottato dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile tramite la piattaforma. Viene confermata l’ingiunzione a impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la prescrizione di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro per soli fini probatori per dodici mesi, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.

Telegram FZ-LLC: ratifica di un provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

Telegram FZ-LLC: ratifica di un provvedimento urgente in materia di revenge porn

Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica il provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC, nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per le segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e suscettibili di diffusione tramite piattaforme digitali senza consenso.

Origine della segnalazione e quadro normativo

La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice, chiedendo un intervento nei confronti della piattaforma Telegram indicata nella segnalazione. Il Garante richiama espressamente:

  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce all’Autorità la competenza a ricevere tali segnalazioni e a decidere entro quarantotto ore;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salvo ratifica successiva.

Provvedimento urgente adottato il 25 marzo 2024

Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 121 del 25 marzo 2024. Il provvedimento è stato trasmesso al gestore della piattaforma con nota della medesima data.

Misure ordinate a Telegram FZ-LLC

Il provvedimento urgente ha imposto a Telegram FZ-LLC due adempimenti principali:

  • l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalla piattaforma, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con comunicazione tempestiva all’Autorità.

Ratifica del Garante

Preso atto delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, il Garante ratifica, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il provvedimento d’urgenza n. 121/2024 adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC. Il provvedimento conferma quindi le misure volte a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a preservarne l’eventuale conservazione probatoria nei limiti indicati.

Punti principali

Origine del procedimento e competenza del Garante

Il procedimento nasce da una segnalazione dell’interessato, che ha rappresentato di versare in una delle ipotesi di cui all’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento del Garante presso la piattaforma Telegram indicata. Il Garante richiama la disciplina speciale introdotta per i casi di c.d. revenge porn e la necessità di una decisione entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione.

Provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente

Ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 121 del 25 marzo 2024, verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice.

Misure impartite a Telegram FZ-LLC

Il provvedimento urgente ha ordinato a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, tramite misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica finale del Garante

Esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ratifica il provvedimento d’urgenza n. 121/2024 adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC.

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