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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14507/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma di condanna per più reati. Il ricorrente ha dedotto, in sintesi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge rispetto alla connessione tra minaccia e successivo tentativo di impossessamento (rapina) e rispetto all'aggravante per fatto commesso da più persone; 2) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla presunta progressione criminosa e all'assorbimento tra delitti; 3) mancata derubricazione nel tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; 4) insussistenza della mancanza di scriminante per aver agito a tutela del diritto all'immagine, anche in forma putativa; 5) errori nella determinazione della pena e mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante la confessione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di cui ai capi A (violenza privata, art. 610) e B (minaccia, art. 612), annullando senza rinvio le relative statuizioni penali e confermando le statuizioni civili nei confronti della parte civile Alessia Candito. Quanto al capo C (tentata rapina, art. 56 e 628), la Cassazione ha rilevato una lacuna motivazionale sulla mancanza di adeguata illustrazione del nesso finalistico fra le minacce e il tentativo di sottrarre il telefono di Candito; ha perciò annullato la sentenza limitatamente a tale capo e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio. Inoltre la Corte ha escluso l'esame dell'aggravante per fatto commesso da più persone in Cassazione, perché non tempestivamente dedotta in appello.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)

    Richiamato per delineare la responsabilità concorrente tra soggetti; la Corte ha considerato rilevante la partecipazione degli altri soggetti, ma ha escluso che l'aggravante per fatto commesso da più persone potesse essere esaminata in Cassazione se non dedotta in appello

  • art. 610 cod. pen. (violenza privata)

    Il reato è stato originariamente contestato e la Cassazione ha rilevato la decorrenza della prescrizione per questo capo, disponendone l'estinzione

  • art. 612 cod. pen. (minaccia)

    Analogamente all'art. 610, la Corte ha ritenuto che il termine prescrizionale sia decorso e ha dichiarato l'estinzione per prescrizione

  • art. 56 cod. pen. (tentativo)

    Rilevante per la qualificazione del tentativo di sottrazione del telefono; la Corte ha disposto il rinvio per accertare se il fatto sia avvenuto mediante violenza o minaccia

  • art. 628 cod. pen. (rapina) comma 3 n. 1 (fatto commesso da più persone riunite)

    La Corte ha richiamato la norma come contestazione per il capo C ma ha osservato che l'aggravante non poteva essere valutata in Cassazione perché non proposta in appello

  • art. 125 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione ai vizi di motivazione e alle questioni di diritto sollevate in cassazione

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesto per la forma di sintesi dei motivi di ricorso; la Corte ha considerato i motivi nei termini risultanti dalla relativa indicazione

  • artt. 157 e 161 cod. pen. (aumento ed estinzione per prescrizione)

    Utilizzate per calcolare il termine prescrizionale aumentato di un quarto e per stabilire la decorrenza della prescrizione

  • art. 129 cod. proc. pen. (estinzione del reato e declaratoria d'ufficio)

    Applicata per dichiarare d'ufficio l'estinzione dei reati A e B per intervenuta prescrizione

  • art. 578, comma 1, cod. proc. pen. (effetti civili dopo annullamento)

    Richiamata per confermare le statuizioni civili anche dopo l'annullamento penale per prescrizione

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (limiti dei motivi in cassazione)

    Richiamata per escludere la possibilità di dedurre in Cassazione questioni (come l'aggravante) non previamente dedotte in appello

Massime di principio

  • Se la motivazione del giudice di merito non illustra adeguatamente il nesso di strumentalità o di causalità tra azioni diverse (es. minacce e successivo tentativo di sottrazione), la Corte di Cassazione può annullare con rinvio per nuovo esame su quel capo
  • La prescrizione del reato deve essere calcolata considerando eventuali aumenti di pena e le sospensioni processuali; se decorso il termine, la Corte può dichiarare d'ufficio l'estinzione e annullare senza rinvio le statuizioni penali
  • Le statuizioni civili possono essere confermate anche quando la parte penale viene estinta per prescrizione, ai sensi delle disposizioni processuali applicabili
  • In Cassazione non sono ammissibili valutazioni su circostanze aggravanti o nuove qualificazioni non dedotte nei riti o gradi precedenti; tali questioni devono essere tempestivamente proposte in appello per poter essere esaminate
  • La possibile esistenza di una scriminante in forma putativa (credenza, anche se infondata, di agire per tutelare un diritto) richiede che la motivazione affronti espressamente la plausibilità di tale convincimento; la sua mera esclusione senza argomentazione può costituire vizio motivazionale
  • Per la configurabilità della rapina è necessario un nesso di immediatezza e causalità tra violenza o minaccia e l'impossessamento; la mera coesistenza temporale non è sufficiente senza adeguata motivazione
  • La confessione o il comportamento processuale dell'imputato possono rilevare ai fini delle attenuanti generiche, ma la valutazione spetta ai giudici di merito e deve risultare motivata per essere esaminabile in sede di legittimità

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