Cassazione Civile, Sentenza n. 10898/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo alla registrazione di una sentenza civile che aveva condannato i cessati amministratori di MOSTARDA S.r.l. al pagamento di € 1.675.206,75 a favore del fallimento. In particolare la ricorrente censurava: (i) carenza di motivazione dell'avviso di liquidazione, (ii) errata qualificazione della NORDICONAD come "parte in causa" e conseguente obbligo solidale al pagamento dell'imposta ex art. 57 D.P.R. n.131/1986, (iii) omissione o carenza di motivazione dell'appello circa l'estraneità della ricorrente al rapporto sostanziale, (iv) mancata applicazione del principio di alternatività IVA/imposta di registro e conseguente tassazione fissa, (v) mancata pronuncia sulla dedotta soggezione ad IVA del credito.
La decisione
Cassazione parziale: la Corte ha rigettato il primo motivo (ritenendo adeguata la motivazione dell'avviso di liquidazione in quanto la sentenza e i criteri di calcolo erano identificati e conosciuti dalla ricorrente) e ha accolto il secondo motivo (ritenendo che, una volta intervenuto il fallimento e subentrato il curatore ex art.146 R.D. 16 marzo 1942 n.267, la NORDICONAD - quale creditrice sociale divenuta interventrice adesiva - era estranea al rapporto sostanziale tassato e quindi non poteva essere considerata obbligata solidalmente ai sensi dell'art.57 D.P.R. n.131/1986). Per tali ragioni la sentenza impugnata è cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è decisa nel merito con pronuncia di accoglimento del ricorso originario della contribuente. Spese di merito compensate; spese di legittimità a carico della resistente.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7
Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama
L'onere di allegazione sussiste solo se il documento richiamato non è già nella conoscenza legale o effettiva del contribuente; la motivazione dell'avviso deve garantire la piena ed immediata esercitazione delle facoltà difensive, ma può essere assolto anche per relationem quando l'atto richiamato sia noto al contribuente.
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 54, comma 4
nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare (...) e la somma da pagare
L'avviso di liquidazione deve indicare gli estremi essenziali dell'atto giudiziario e la somma dovuta; tali indicazioni possono essere sufficienti alla motivazione qualora il provvedimento sia noto al contribuente.
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 57, comma 1
Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, ...
La solidarietà prevista dall'art.57 riguarda le parti del processo la cui sfera sostanziale è interessata dalla decisione; in caso di litisconsorzio facoltativo non si estende a soggetti rimasti estranei al rapporto sostanziale oggetto della sentenza.
R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art. 146
Il curatore fallimentare subentra alle azioni spettanti sia alla società sia, in parte, ai creditori sociali; l'azione diventa unitaria e il curatore è titolare esclusivo dell'azione di responsabilità in corso di fallimento, con la conseguenza che i creditori sociali passano a mera posizione di intervento adesivo e non subiscono direttamente gli effetti patrimoniali della sentenza.
Codice civile, artt. 2394 / 2476 / 2487 (richiamati e richiamo alla giurisprudenza)
Principi relativi alla responsabilità degli amministratori e alla legittimazione all'azione di responsabilità; la Corte ricostruisce che la ratio della tutela dei creditori giustifica l'estensione dell'azione anche nelle s.r.l. e la legittimazione del curatore.
D.L.vo 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d'impresa), art. 389, comma 2
Conferma la rilevanza sistematica dell'azione di responsabilità dei creditori anche per le s.r.l., rafforzando l'interpretazione della legittimazione del curatore.
Massime di principio
- L'avviso di liquidazione dell'imposta di registro è adeguatamente motivato se indica gli estremi essenziali del provvedimento giudiziario, la base imponibile, l'aliquota e l'imposta; l'allegazione della sentenza è necessaria solo se il contribuente non ha già integrale e legale conoscenza del provvedimento o contesti specificamente l'adeguatezza motivazionale.
- Se il contribuente contesta l'adeguatezza dell'avviso deve formulare censure specifiche e circostanziate; il giudice di merito opera un controllo sostanziale sulla comprensibilità della pretesa impositiva, anche tenendo conto della complessità del provvedimento giudiziale.
- Ai fini dell'obbligazione solidale prevista dall'art.57 D.P.R. n.131/1986 rileva la relazione sostanziale oggetto della sentenza: in caso di litisconsorzio facoltativo non si può automaticamente estendere la solidarietà a chi sia rimasto estraneo al rapporto sostanziale.
- Quando in corso di causa sopravviene il fallimento della società e il curatore subentra (art.146 R.D. n.267/1942), i creditori sociali originari diventano interventori adesivi e non sono titolari dell'azione principale; ciò incide sulla loro qualità di soggetti passivi dell'imposta di registro relativa alla sentenza che incrementa la massa fallimentare.
- Nelle controversie su imposte accessorie come l'imposta di registro è essenziale verificare la titolarità sostanziale del beneficio patrimoniale derivante dalla sentenza (indice di capacità contributiva) prima di applicare la solidarietà tributaria.
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