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Sentenza

Sentenza del 23/12/2015 n. 841 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia in merito all'assoggettamento all'IVA di un titolo di trasporto non utilizzato e delle somme versate in qualità di corrispettivo. Imposta sul valore aggiunto - Fatto generatore ed esigibilità - Trasporto aereo - Biglietto acquistato ma non utilizzato - Esecuzione della prestazione di trasporto - Emissione del biglietto - Momento del versamento dell'imposta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le compagnie contestavano l'assoggettamento all'IVA degli importi relativi a biglietti aerei acquistati ma non utilizzati dai passeggeri e non rimborsabili. Sostenevano che tali somme costituissero un indennizzo per la mancata presentazione del passeggero, e non il corrispettivo di una prestazione di trasporto. Nel procedimento C-289/14 era inoltre controversa l'assoggettabilità a IVA della somma forfettaria versata dalla compagnia commercializzatrice alla compagnia operatrice nell'ambito di un contratto di franchising.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che il prezzo di un biglietto aereo non rimborsabile è soggetto a IVA anche se il passeggero non utilizza il biglietto. La prestazione consiste nel mettere il passeggero nella condizione di usufruire del trasporto e delle obbligazioni contrattuali previste; il mancato utilizzo non trasforma il prezzo in un risarcimento. L'IVA diviene esigibile al momento dell'incasso del prezzo, sia che l'incasso avvenga direttamente tramite la compagnia aerea, sia tramite un intermediario. La somma forfettaria versata nel rapporto di franchising per i biglietti emessi e non utilizzati costituisce anch'essa il corrispettivo imponibile dei servizi di trasporto. Le pretese delle compagnie sono quindi state respinte, confermando l'assoggettamento a IVA.

Norme richiamate

  • Articolo 2, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE, come modificata dalle direttive 1999/59/CE e 2001/115/CE

    Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.

    Il prezzo del biglietto costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi individuabile, anche quando il passeggero non utilizza il biglietto, purché non abbia diritto al rimborso.

  • Articolo 10, paragrafo 2, della sesta direttiva 77/388/CEE, come modificata

    Il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile all'atto della cessione di beni o della prestazione di servizi. Tuttavia, nel caso di pagamento di acconti anteriore alla cessione o alla prestazione di servizi, l'imposta diventa esigibile all'atto dell'incasso.

    Quando al momento dell'acquisto sono già individuati tutti gli elementi essenziali del trasporto, l'IVA è esigibile al momento dell'incasso del prezzo, anche se il viaggio non viene poi effettuato.

  • Articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE

    La base imponibile è costituita da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni.

    La somma trattenuta per un biglietto non rimborsabile rientra nella base imponibile perché rappresenta il compenso per il servizio offerto, non un indennizzo risarcitorio.

  • Articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE

    Il debitore dell'IVA sul prezzo del biglietto è la compagnia aerea che effettua il servizio di trasporto; la presenza di intermediari o rapporti di franchising può comportare operazioni distinte, senza modificare l'importo complessivo dell'IVA dovuta.

  • Articoli 256 e 269 del Code général des impôts francese

    Le norme nazionali, coerentemente con la disciplina unionale, assoggettano a IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso e rendono l'imposta esigibile all'incasso degli acconti, del prezzo o della remunerazione.

Massime di principio

  • Un pagamento non rimborsabile per un servizio specificamente individuato può costituire corrispettivo imponibile anche se il cliente decide di non usufruirne.
  • Per distinguere un corrispettivo da un risarcimento occorre verificare la sostanza economica dell'operazione: se il pagamento deriva dal diritto del cliente a ricevere o poter utilizzare il servizio, tende a essere imponibile; se compensa esclusivamente un danno autonomo, può avere natura non imponibile.
  • Quando tutti gli elementi essenziali della prestazione sono già determinati e il prezzo è incassato anticipatamente, l'IVA può diventare esigibile al momento dell'incasso, anche se la prestazione materiale è futura o non sarà utilizzata.
  • L'intervento di intermediari, agenti o franchisee non elimina l'imponibilità: occorre identificare chi effettua la prestazione e come opera l'intermediario, ma il corrispettivo resta normalmente soggetto a IVA.
  • L'assenza di un diritto al rimborso è un elemento rilevante per ritenere che la somma trattenuta non abbia natura risarcitoria, soprattutto quando il prestatore ha comunque messo il cliente nella condizione di usufruire del servizio.

Testo integrale

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