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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 42069/2021 del 30/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento per ICI relativa agli anni 2002-2006. La ricorrente denunciava la mancata e/o irregolare notificazione dell'avviso di accertamento prodromico (notificato il 15/01/2009) perché: 1) la notifica sarebbe stata effettuata da un agente per la riscossione e non da ufficiale giudiziario o messo; 2) la notifica sarebbe avvenuta per "compiuta giacenza" a un indirizzo (Via Giulio Rocco 22, Roma) diverso dalla residenza risultante dal certificato storico anagrafico, senza alcun collegamento con la destinataria e senza prova delle operazioni postali che avrebbero perfezionato la compiuta giacenza. In primo grado la notificazione era stata ritenuta regolare; la Commissione regionale ha ammesso in appello documenti sulla notificazione prodotti tardivamente, ritenendo regolare la notifica e, conseguentemente, inammissibile il ricorso sulla cartella per vizi dell'avviso non impugnato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha rigettato il primo motivo (sulla produzione documentale tardiva) ritenendo che, nel processo tributario, la documentazione prodotta in via tardiva in primo grado può comunque essere validamente valutata in appello ai sensi del regime speciale (art.58, comma 2, d.lgs. 546/1992). Tuttavia la Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo: dalla documentazione acquisita non risultava che l'avviso di accertamento fosse stato notificato alla ricorrente (mancava qualsiasi prova del collegamento fra l'indirizzo di giacenza e la destinataria, nonché la prova delle operazioni postali e della relata di deposito/ mancato ritiro). In mancanza di prova della regolare notificazione dell'atto prodromico, la successiva cartella di pagamento è illegittima. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art.384 c.p.c., ha accolto il ricorso originario della contribuente. Ha condannato solidalmente Velletri Servizi spa ed Equitalia Sud spa al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    Disciplina la costituzione e la produzione documentale; la Corte ha ritenuto che la tardiva costituzione e produzione documentale in primo grado non impedisce la loro nuova produzione in appello nel rispetto delle forme e dei tempi previsti per il gravame, alla luce della specialità del rito tributario.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Norma speciale che consente alle parti di produrre documenti anche in sede di appello anche se preesistenti al giudizio di primo grado; la Corte l'ha applicata per legittimare la valutazione in appello di documenti prodotti tardivamente in primo grado.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Stabilisce le modalità di notifica della cartella di pagamento (anche da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento). La Corte ha osservato che la notifica della cartella può avvenire con quelle modalità, ma la regolarità della cartella dipende comunque dalla regolarità delle notifiche prodromiche quando queste siano impugnate.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Principio di specialità del rito tributario rispetto al rito civile ordinario; la Corte lo richiama per giustificare la diversa disciplina delle produzioni documentali in appello nel processo tributario.

  • art. 87 disp. att. c.p.c.

    Norma di coordinamento sulla forma analoga della produzione documentale; citata dalla Corte nel richiamo alla giurisprudenza che ammette la produzione in appello di documenti già depositati nel fascicolo di parte del primo grado.

  • art. 345 c.p.c. (richiamata)

    Norma del processo civile ordinario sulla preclusione delle produzioni documentali; la Corte ha ritenuto non applicabile nel contenzioso tributario per effetto della specialità indicata dall'art.1, comma 2, d.lgs. 546/1992.

  • art. 384 c.p.c.

    Norma che consente alla Corte di decidere nel merito dopo la cassazione quando non sono necessari nuovi accertamenti di fatto; la Corte l'ha applicata per accogliere direttamente il ricorso originario senza rinvio.

  • art. 360, co.1, n.4, c.p.c. (mezzo invocato)

    Motivo di cassazione invocato dalla ricorrente (violazione di norme sul procedimento) in relazione alla presunta errata applicazione dell'art.32 d.lgs. 546/92; la Corte ha valutato e rigettato la parte relativa alla produzione documentale ma ha accolto il ricorso per la carenza di prova della notifica dell'avviso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la produzione di documenti in appello è disciplinata in modo più favorevole rispetto al rito civile ordinario: documenti prodotti tardivamente in primo grado possono essere valutati in appello ai sensi dell'art.58, comma 2, d.lgs. 546/1992, ferma la necessità del rispetto delle modalità di deposito in appello.
  • La regolarità della cartella di pagamento può essere compromessa se manca la prova della regolare notificazione dell'atto prodromico (avviso di accertamento); la notificazione dell'avviso è condizione di legittimità dell'atto successivo.
  • La mera attestazione sulla busta di "compiuta giacenza al mittente" non è sufficiente, di per sé, a dimostrare la regolare notificazione: il concessionario deve fornire prova delle operazioni postali e di un collegamento concreto fra l'indirizzo di giacenza e la persona destinataria (residenza, domicilio, attestazioni di effettiva dimora).
  • Il certificato storico di residenza costituisce un forte elemento di prova negativo circa la presenza del destinatario in un determinato indirizzo e può contrastare le affermazioni del concessionario se questi non fornisce elementi positivi idonei a superarlo.
  • La notifica della cartella può avvenire tramite concessionario con raccomandata A/R (art.26 DPR 602/73), ma ciò non esonera il concessionario dall'onere di provare la regolare notifica degli atti prodromici quando la loro validità è contestata.
  • Se la Corte, dopo cassazione, ritiene che non occorrono nuovi accertamenti di fatto, può decidere direttamente nel merito ai sensi dell'art.384 c.p.c. e accogliere l'appello originario.

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