Regolamento (UE) 2016/812
Regolamento delegato (UE) 2016/812 della Commissione, del 18 marzo 2016, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime di rimborso della Commissione agli Stati membri nell’ambito del Fondo sociale europeo, integrando il regolamento delegato (UE) 2015/2195 con nuove tabelle standard di costi unitari. Le nuove tabelle riguardano operazioni specifiche in Repubblica ceca e in Belgio, definite in funzione dei metodi presentati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione. L’intervento riflette le differenze tra Stati membri e tra tipologie di operazione, così da adattare il rimborso alle condizioni effettive di attuazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2195 aggiungendo tabelle standard di costi unitari per il rimborso delle spese sostenute da Repubblica ceca e Belgio nell’ambito del Fondo sociale europeo.
Ambito di applicazione
Si applica alla Commissione europea e agli Stati membri interessati dal rimborso di spese nell’ambito del Fondo sociale europeo, con effetto specifico per la Repubblica ceca e il Belgio. Riguarda le operazioni finanziate dal programma operativo FSE indicato negli allegati, rispettivamente nel settore dei servizi per l’infanzia in Repubblica ceca e della formazione professionale in Belgio. Non disciplina in generale tutti gli interventi FSE, ma solo i casi coperti dai nuovi allegati III e IV del regolamento delegato (UE) 2015/2195; le condizioni di rimborso sono legate ai metodi approvati dalla Commissione e alle specificità nazionali. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 sui costi unitari e importi forfettari per il Fondo sociale europeo
Il regolamento delegato (UE) 2016/812 della Commissione interviene sul sistema di rimborso delle spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo sociale europeo, aggiornando il regolamento delegato (UE) 2015/2195. La modifica risponde all’esigenza di definire tabelle standard di costi unitari e importi forfettari coerenti con i metodi proposti dagli Stati membri e valutati dalla Commissione, tenendo conto delle differenze tra Stati membri e tra tipologie di operazioni.
Base giuridica e logica dell’intervento
L’atto è adottato sulla base dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1304/2013, relativo al Fondo sociale europeo. Nei considerando si precisa che le tabelle standard devono essere stabilite sulla base di metodi nazionali approvati dalla Commissione, inclusi quelli richiamati dall’articolo 67, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall’articolo 14, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013. La Commissione sottolinea inoltre che i costi variano sensibilmente tra Stati membri e che, pertanto, la quantificazione deve essere calibrata per singolo Stato e per singola operazione.
Ambito materiale e territoriale
Il regolamento non introduce una disciplina generale per tutti i beneficiari del FSE, ma aggiunge due allegati specifici al regolamento delegato (UE) 2015/2195: uno dedicato alla Repubblica ceca e uno al Belgio. Le tabelle riguardano, per la Repubblica ceca, operazioni del programma operativo per l’occupazione connesse ai servizi per l’infanzia; per il Belgio, operazioni di formazione professionale nell’ambito del programma operativo FSE. Le condizioni di rimborso sono definite tramite indicatori, unità di misura e importi predeterminati, secondo una logica di rimborso standardizzato.
Contenuto dell’allegato III: Repubblica ceca
Per la Repubblica ceca, l’allegato III disciplina il rimborso delle spese relative all’asse prioritario 1, «Sostegno all’occupazione e all’adattabilità della forza lavoro», del programma operativo per l’occupazione (CCI 2014CZ05M9OP001). Sono previste cinque tipologie di operazioni:
- apertura di una nuova struttura per l’infanzia, con rimborso per ogni nuovo posto creato;
- trasformazione di una struttura esistente in un «gruppo di bambini», con rimborso per ogni posto trasformato;
- esercizio di una struttura per l’infanzia, con rimborso legato al tasso di occupazione;
- miglioramento delle competenze degli assistenti, con rimborso per ogni persona che ottiene la qualifica di assistente in una struttura per l’infanzia;
- locazione di immobili per strutture per l’infanzia, anch’essa legata al tasso di occupazione.
Gli importi sono espressi in CZK. Per la nuova struttura per l’infanzia il valore è pari a 20 053 CZK IVA inclusa o 16 992 CZK IVA esclusa per nuovo posto creato; per la trasformazione in «gruppo di bambini» il valore è pari a 9 518 CZK IVA inclusa o 8 279 CZK IVA esclusa per posto trasformato; per l’ottenimento della qualifica di assistente l’importo è di 14 178 CZK. Per l’esercizio della struttura il valore è 628 CZK per punto percentuale di occupazione per posto, fino a un massimo del 75% per un periodo di 6 mesi; se il tasso di occupazione è inferiore al 20% non è erogato alcun rimborso. Per la locazione di immobili il valore è 56 CZK con le stesse logiche di calcolo del tasso di occupazione.
L’allegato contiene inoltre definizioni operative rilevanti, ad esempio: i nuovi posti devono essere contabilizzati nella capacità della nuova struttura secondo la normativa nazionale e devono avere giustificativi separati per le attrezzature; il «gruppo di bambini» deve essere registrato ai sensi della legislazione nazionale; il tasso di occupazione è definito come rapporto tra il numero di bambini frequentanti per mezza giornata durante 6 mesi e la capacità massima della struttura per mezza giornata nello stesso periodo, moltiplicato per 100. L’adeguamento degli importi è indicato come non pertinente.
Contenuto dell’allegato IV: Belgio
Per il Belgio, l’allegato IV riguarda l’asse prioritario 1 (priorità d’investimento 8.1) e l’asse prioritario 3 (priorità d’investimento 9.1) del programma operativo FSE (2014BE05SFOP002). Sono previste due tabelle standard di costi unitari:
- formazione professionale individuale (IBO), con importo di 1 439,55 EUR per partecipante che completa con successo la formazione;
- formazione professionale del servizio fiammingo per l’occupazione e la formazione professionale (VDAB), con importo di 8 465,80 EUR per partecipante che completa con successo la formazione.
Per entrambe le misure, il rimborso è subordinato al fatto che il partecipante abbia seguito la formazione corrispondente, che la formazione si sia conclusa nell’anno civile rilevante e che il soggetto abbia svolto un’attività lavorativa, come dipendente e/o autonomo, entro i tre mesi successivi alla conclusione della formazione. Per l’IBO il riferimento probatorio è l’applicazione online IBO e il fascicolo cliente MLP; per il VDAB sono richiamati i fascicoli Dimona e RSVZ. L’allegato specifica che, ove applicabile, dall’importo va sottratto il sostegno di altri fondi SIE e di altri strumenti dell’Unione. Per il tipo VDAB, le attività di formazione nelle sezioni «percorsi di sviluppo specifici per il gruppo di destinatari» e «sostegno linguistico» non sono considerate pertinenti.
Entrata in vigore e carattere vincolante
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Questo ne garantisce l’immediata operatività nel sistema dei rimborsi del FSE per le fattispecie specificamente disciplinate dagli allegati aggiunti.
Disposizioni principali
Integrazione del regolamento delegato (UE) 2015/2195
L’articolo 1 aggiunge il testo dell’allegato del regolamento come allegato III e allegato IV del regolamento delegato (UE) 2015/2195, introducendo le condizioni di rimborso per Repubblica ceca e Belgio.
Base giuridica e criteri di definizione dei costi unitari
Il regolamento si fonda sull’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1304/2013. I costi unitari e gli importi forfettari devono essere stabiliti sulla base di metodi proposti dagli Stati membri e valutati dalla Commissione, inclusi i metodi previsti dall’articolo 67, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall’articolo 14, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013.
Allegato III: tabelle standard per la Repubblica ceca
Sono fissate tabelle standard di costi unitari per operazioni relative ai servizi per l’infanzia nell’asse prioritario 1 del programma operativo per l’occupazione (CCI 2014CZ05M9OP001): apertura di una nuova struttura, trasformazione di una struttura esistente in un «gruppo di bambini», esercizio della struttura, miglioramento delle competenze degli assistenti e locazione di immobili per strutture per l’infanzia. Sono indicati indicatori, unità di misura, importi in CZK e condizioni applicative, inclusi importi IVA inclusa o esclusa, tassi di occupazione, limiti massimi e regole di esclusione del rimborso sotto determinate soglie.
Allegato IV: tabelle standard per il Belgio
Sono fissate tabelle standard di costi unitari per due tipi di formazione professionale finanziata nell’ambito dell’asse prioritario 1 o 3 del programma operativo FSE (2014BE05SFOP002): formazione professionale individuale (IBO) e formazione professionale del VDAB. Gli importi sono espressi in EUR e sono subordinati al completamento con successo della formazione e, nei tre mesi successivi, allo svolgimento di un’attività lavorativa da parte del partecipante; per l’IBO l’importo può essere ridotto del sostegno ricevuto da altri fondi SIE e altri strumenti dell’Unione, ove applicabile.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 18 mar 2016Regolamento (UE) 2016/403
- Regolamento · 18 mar 2016Regolamento (UE) 2016/404
- Regolamento · 18 mar 2016Regolamento (UE) 2016/405
- Regolamento · 18 mar 2016Regolamento (UE) 2016/406
- Regolamento · 18 mar 2016Regolamento (UE) 2016/432
- Regolamento · 18 mar 2016Regolamento (UE) 2016/459
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →