Cassazione Civile, Ordinanza n. 04374/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992. Quanto alle spese, le ha compensate integralmente, ritenendo ravvisabili sia l'obiettiva complessità della materia sia una condotta processuale leale dell'Amministrazione, in linea con l'orientamento richiamato. Ha inoltre escluso i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente impugnava in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria regionale della Puglia che aveva rigettato la domanda di revocazione della precedente decisione resa nei giudizi aventi ad oggetto due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2011 e 2012, relativi a maggior reddito da partecipazione in società di capitali a ristretta base. Nel corso del giudizio di legittimità, l'Ufficio ha poi adottato separati provvedimenti di annullamento totale in autotutela degli avvisi. La ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con regolazione delle spese secondo soccombenza virtuale. La Corte ha verificato che, per effetto dell'annullamento in autotutela, erano venute meno le ragioni di contrasto tra le parti e dunque l'interesse al ricorso.
Norme richiamate
art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando sono venute meno le ragioni di contrasto tra le parti e, con esse, l'interesse al ricorso.
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
Nell'ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la compensazione delle spese può essere disposta in base a una valutazione complessiva della lite.
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
La compensazione ope legis prevista per ogni estinzione del giudizio è distinta dalla compensazione rimessa alla valutazione del giudice; la prima è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 274 del 2005.
art. 88 cod. proc. civ.
L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato può integrare un comportamento processuale conforme a lealtà e correttezza, suscettibile di essere valorizzato nella regolazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non ricorrono, nel caso concreto, i presupposti per l'applicazione del cd. doppio contributo unificato.
Massime di principio
- In materia tributaria, l'annullamento totale in autotutela dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere quando elimina integralmente la lite e fa venir meno l'interesse alla decisione.
- La regolazione delle spese nel giudizio dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere non è automatica: il giudice può compensarle sulla base di una valutazione complessiva della controversia.
- La soccombenza virtuale non impone necessariamente la condanna alle spese quando l'annullamento in autotutela non dipenda da una manifesta illegittimità originaria dell'atto, ma sia giustificato dall'obiettiva complessità della materia e da una condotta processuale leale dell'Amministrazione.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere esclude l'applicazione del doppio contributo unificato ove manchino i relativi presupposti processuali.
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