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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13310/2026 del 08/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imposizione di una sanzione amministrativa di €6.000,00 per la mancata tenuta del registro CITES relativa al ritrovamento, presso il punto vendita DIMAR s.p.a., di due barattoli contenenti anguilla marinata privi dell'attestazione del registro di carico e scarico. Il ricorrente contestava che l'obbligo di tenuta del registro gravasse esclusivamente sul produttore/trasformatore (la ditta Cesare Regnoli e Figlio s.r.l.), essendo il prodotto frutto di una trasformazione di filiera e avendo quest'ultima adempiuto agli obblighi, e quindi che il commerciante all'ingrosso non fosse tenuto a compilare il registro CITES (richiamando anche una circolare interpretativa in tal senso).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'interpretazione della Corte d'Appello di Genova secondo cui le anguille marinate sono "esemplari" o parti di esemplari sottoposti a tutela CITES e che l'obbligo di tenuta del registro, ex d.m. 08.01.2002 art. 2 lett. c), grava su "chiunque" utilizzi, detenga o esponga esemplari a scopo di lucro: ciò comprende sia il trasformatore sia il commerciante all'ingrosso. Le esenzioni previste dall'art. 3 (lett. d) e h)) sono di portata limitata: la lett. h) esclude l'obbligo solo per le imprese commerciali di pesce fresco destinato per usi alimentari (incluso il pesce vivo della specie anguilla) e non si applica ai prodotti conservati/marinate come nel caso di specie. La Corte ha pertanto confermato l'ordinanza-ingiunzione sanzionatoria, condannando il ricorrente alle spese processuali e disponendo l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • d.m. 08.01.2002 (registro CITES)

    E' istituito il registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali previsto dall'art. 5, comma 5-bis, della legge 7 febbraio 1992, n. 150. Il registro si riferisce agli esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali e alle parti di specie animali e vegetali, incluse negli allegati A e B del regolamento (CE) 338/97

    Il decreto istituisce l'obbligo di registro anche per parti o prodotti derivati da specie protette; l'art. 2 lett. c) ("chiunque" utilizzi, detenga o esponga esemplari a scopo di lucro) va inteso in senso inclusivo e cumulativo, imponendo l'obbligo sia al trasformatore/produttore sia al commerciante all'ingrosso. Le esenzioni di cui all'art. 3 sono di portata limitata e non ricomprendono prodotti conservati/marinate.

  • art. 3 d.m. 08.01.2002 (esenzioni)

    d) limitatamente agli esemplari morti di specie animali e vegetali e alle parti di esemplari di specie animali e vegetali, coloro che esercitano il commercio al dettaglio ... h) le imprese commerciali, anche all'ingrosso, di pesce fresco destinato per usi alimentari ivi incluso pesce vivo della specie anguilla, in quanto destinato, oggettivamente ed effettivamente, sulla base della documentazione disponibile, per scopi alimentari

    L'esenzione per il commercio all'ingrosso di pesce riguarda il pesce fresco destinato per usi alimentari (incluso pesce vivo) e non si estende ai prodotti trasformati o conservati; l'esenzione per il commercio al dettaglio evita duplicazioni, ma non esonera gli intermediari della filiera (es. grossisti) quando trattano parti/prodotti protetti.

  • legge 7 febbraio 1992, n. 150 (art. 8-sexies e art. 5, comma 6)

    b) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nelle appendici ... qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabile, ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie ... 6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-bis è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila

    La legge definisce la nozione di "esemplare" in senso ampio, comprendendo parti e prodotti; prevede la sanzione amministrativa per la mancata osservanza degli obblighi di tenuta del registro.

  • regolamento (CE) 338/97

    Il regolamento individua le specie e le categorie soggette a tutela e costituisce il quadro europeo cui il d.m. e la legge fanno riferimento per l'individuazione degli esemplari e delle parti/prodotti soggetti a registrazione; la normativa comunitaria è richiamata per la nozione di specie protette e relativi allegati.

  • d.P.R. n. 115/2002 (contributo unificato)

    Richiamato in relazione all'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato per i ricorsi proposti dopo il 30/01/2013; non incide sulla decisione di merito ma riguarda oneri processuali.

Massime di principio

  • Le parti e i prodotti derivati da specie protette CITES, anche se trasformati o conservati (es. anguilla marinata), rientrano nella nozione di "esemplare" e sono soggetti agli obblighi di registrazione previsti dalla normativa nazionale di recepimento.
  • L'obbligo di tenuta del registro CITES previsto dall'art. 2 d.m. 08.01.2002 grava su "chiunque" detenga, esponga o utilizzi esemplari a scopo di lucro; pertanto può ricadere sia sul trasformatore/produttore sia sul commerciante all'ingrosso in modo cumulativo.
  • Le esenzioni previste (es. commercio al dettaglio; pesce fresco destinato all'alimentazione) sono interpretate restrittivamente: si applicano solo ai casi espressamente indicati (pesce fresco destinato all'uso alimentare, pesce vivo destinato al consumo) e non si estendono ai prodotti trasformati o conservati.
  • La mera disponibilità di documenti di trasporto o fatture che attestino la provenienza non solleva dall'obbligo di tenuta del registro da parte dell'operatore che detiene o commercializza il prodotto: la tracciabilità non equivale all'esonero dall'iscrizione nel registro CITES dovuta a ciascun soggetto tenuto.
  • Per evitare sanzioni, gli operatori della filiera (produttori/trasformatori, grossisti) che trattano specie protette devono verificare separatamente gli obblighi di registrazione e adempiere individualmente, salvo il ristretto ambito di esenzione previsto dalla legge e dal decreto.

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