Cassazione Penale, Sentenza n. 11017/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata per violazione di legge e per difetto di applicazione dei principi giurisprudenziali relativi al sindacato del Tribunale del riesame sulle misure cautelari reali, e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Avellino ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Avellino che aveva accolto il riesame proposto da Paolo Pellecchia e annullato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato previsto dall'art. 10- quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000, per un importo complessivo di euro 12.331.399,24. Il Procuratore eccepiva violazione di legge e vizi di motivazione sostenendo che il GIP aveva correttamente valutato il fumus commissi delicti (compresi elementi oggettivi e soggettivi relativi a indebita percezione di erogazioni pubbliche, riciclaggio e auto-riciclaggio con utilizzo di crediti d'imposta fittizi), mentre il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente escluso o ridimensionato l'elemento soggettivo e non si sarebbe confrontato con gli argomenti e con la giurisprudenza richiamata.
Norme richiamate
art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000
Decreto contestato: indebita compensazione di crediti d'imposta. La Corte ricorda che, ove il debito sia compensato con credito acquisito mediante cessione, devono essere verificate le condizioni oggettive e formali prima e al momento dell'utilizzo; l'omessa verifica non esclude l'elemento soggettivo. L'inesistenza del credito costituisce, salvo prova contraria, un indice della consapevolezza del contribuente.
art. 12-bis, d.lgs. n. 74/2000
Norma richiamata nel ricorso in relazione a profili di confisca e sequestro; la Corte non sviluppa un'interpretazione specifica nel testo, la norma è citata inquadrando la posizione sostanziale contestata.
art. 309, comma 9, c.p.p.
Richiamato in rapporto alla fase del GIP e ai limiti procedurali dei decreti di sequestro. La Corte sottolinea l'obbligo di motivazione del GIP e la necessità che il Tribunale del riesame rispetti i limiti del proprio sindacato.
art. 324, commi 5 e 7, c.p.p.
Le norme disciplinano il procedimento di riesame; comma 5 indica la competenza per il rinvio. La Corte ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame competente ai sensi del comma 5; il riferimento al comma 7 attiene agli effetti del riesame e alla regolamentazione dei provvedimenti impugnabili.
art. 606, lett. b) ed e), c.p.p.
Previsioni che individuano i motivi di ricorso in cassazione invocati dal Procuratore: violazione di legge (lett. b) e mancanza o manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione (lett. e). La Corte ha ritenuto fondate tali doglianze.
art. 325, c.p.p.
Disciplina l'ammissione del ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di appello e riesame di misure cautelari reali: ammesso per sola violazione di legge e per vizi radicali della motivazione. La Corte richiama questo principio per delimitare l'ambito del sindacato di legittimità.
Massime di principio
- In materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto da indebita compensazione, il Tribunale del riesame non può sostituirsi al giudice del merito nella valutazione definitiva della colpevolezza; tuttavia deve motivare adeguatamente ogni valutazione che escluda il fumus commissi delicti, confrontandosi con il decreto del GIP e con la giurisprudenza consolidata.
- La sussistenza dell'elemento soggettivo non viene automaticamente esclusa dalla presunta buona fede dell'agente quando il credito compensato risulti fittizio o inesistente; l'inesistenza del credito costituisce, salvo prova contraria, indice rilevante della consapevolezza dell'illiceità.
- Quando il credito d'imposta è stato acquisito tramite cessione, è necessario che, prima e al momento dell'utilizzo in compensazione, siano verificati i presupposti oggettivi e formali che ne consentono l'utilizzo; l'omessa verifica non esclude a priori il dolo.
- Il sindacato del giudice del riesame sulle misure cautelari reali deve limitarsi a censurare l'assenza di elementi, 'ictu oculi', che escludano il fumus commissi delicti; decisioni che ignorano o non confrontano adeguatamente le argomentazioni e le prove riportate dal GIP possono essere annullate in cassazione per violazione di legge o vizio di motivazione.
- Per chi esercita l'azione penale: nei decreti di sequestro preventivo è importante articolare chiaramente, e con puntuale riferimento alle prove, la ricostruzione degli elementi oggettivi e soggettivi, anticipando e contrastando possibili argomentazioni di buona fede.
- Per la difesa: contestare la qualificazione del credito e produrre elementi concreti che dimostrino l'assenza di coscienza della illiceità o la positivita formale e sostanziale del credito può essere decisivo in sede di riesame; tuttavia l'onere di prova sulla concreta inesistenza del credito ricade, in prospettiva, su chi afferma tale inesistenza.
- In cassazione contro provvedimenti di riesame la strategia utile è puntare su violazioni di legge e su vizi radicali della motivazione piuttosto che su rinnovate valutazioni di fatto, dato il perimetro di sindacato di legittimità.
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