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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34191/2025 del 26/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La lite nasceva da una complessa vicenda successoria relativa ai beni caduti nelle successioni dei genitori. In primo grado era stata respinta la domanda di nullità del testamento paterno, dichiarata l’apertura della successione testamentaria e disposta la prosecuzione del giudizio per la divisione di alcuni beni e per il rendiconto dell’esecutore testamentario. All’esito della fase definitiva, il tribunale aveva diviso solo i beni mobili residui, facendo riferimento a un inventario e a una stima risalenti a molti anni prima, e aveva dichiarato improcedibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria materna. In appello la ricorrente principale e alcuni altri coeredi lamentavano che la corte territoriale avesse confermato o comunque utilizzato una individuazione non puntuale della massa da dividere e una valutazione non aggiornata dei beni, senza rispondere ai motivi di gravame sulla incompletezza dell’inventario, sulla necessità di una consulenza tecnica e sull’incongruità del valore stimato nel 2002 rispetto alla domanda divisoria proposta nel 2005 e alla decisione di primo grado del 2013. Nel ricorso per cassazione venivano dedotte violazioni degli artt. 112, 113, 329 e 342 c.p.c., 111 Cost., 132 c.p.c., 61, 115, 116, 718, 720, 726, 727, 728, 729, 2697, 2727 e 2729 c.c., per omessa pronuncia, motivazione apparente o insufficiente, omesso esame di fatti decisivi e errata applicazione dei criteri di formazione delle porzioni e di stima dei beni ereditari. Un ricorso incidentale verteva solo sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i tre motivi del ricorso principale e i tre motivi del ricorso incidentale adesivo, ritenendo fondati i rilievi sulla mancata risposta ai motivi di appello e sulla inadeguata individuazione e valutazione dei beni mobili da dividere. Ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale limitato alle spese. La sentenza impugnata è stata cassata nei capi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, in materia divisoria, la stima dei beni deve riferirsi al valore venale al momento della divisione o della domanda giudiziale, e che l’inventario e la stima redatti dall’esecutore testamentario hanno natura soltanto sommaria e possono essere utilizzati solo se il giudice ne verifichi completezza e congruità con motivazione adeguata.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per censurare l'omessa pronuncia sui motivi di appello e il mancato esame delle doglianze sulla divisione

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato insieme alle altre norme processuali a sostegno della censura di violazione dei criteri decisori

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato nella doglianza relativa al contenuto e alla portata delle impugnazioni

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato per denunciare l'inadeguata risposta ai motivi di appello

  • art. 111 Cost.

    richiamato per dedurre il vizio di motivazione della sentenza di merito

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione apparente o mancante

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato in relazione alla mancata consulenza tecnica e alla valutazione dei beni

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nella censura sulla valutazione delle prove e dei dati di stima

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nella censura sulla valutazione degli elementi probatori

  • art. 718 c.c.

    richiamato per i criteri di formazione delle porzioni nella divisione

  • art. 720 c.c.

    richiamato per la disciplina della divisione e dell'assegnazione dei beni

  • art. 726 c.c.

    richiamato per le regole di formazione delle porzioni divisionali

  • art. 727 c.c.

    richiamato per la ripartizione dei beni nella divisione ereditaria

  • art. 728 c.c.

    richiamato per i criteri divisionali e di collazione delle porzioni

  • art. 729 c.c.

    richiamato per i criteri di divisione e possibile conguaglio

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nella censura sul riparto dell'onere probatorio relativo alla consistenza e al valore dei beni

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in relazione alle presunzioni utilizzate nella ricostruzione della massa ereditaria

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in relazione alle presunzioni semplici nella individuazione dei cespiti e delle loro caratteristiche

  • art. 335 c.p.c.

    richiamato per affermare la necessaria riunione delle impugnazioni avverso la stessa sentenza

Massime di principio

  • Nella divisione ereditaria la stima dei beni deve essere riferita al loro valore venale al momento della divisione, e quindi, di regola, al momento della domanda giudiziale; può farsi riferimento a stime anteriori solo se sia motivatamente verificata la loro attualità.
  • Se una parte deduce che il valore stimato dei beni sia divenuto inattuale per il tempo trascorso, il giudice deve dare conto della congruità di quel valore oppure spiegare perché non sia necessario l'adeguamento.
  • L'inventario e la stima redatti dall'esecutore testamentario hanno carattere sommario e non possono essere assunti a base della divisione senza verifica della completezza della ricognizione dei beni e della correttezza del valore attribuito.
  • Il giudice di merito deve rispondere in modo specifico alle censure di appello sulla individuazione della massa divisoria e sulla stima dei beni; la mera affermazione per relationem non è sufficiente se non chiarisce perché l'inventario sia esaustivo e la valutazione attendibile.
  • In presenza di più impugnazioni contro la stessa sentenza, l'impugnazione incidentale tardiva resta ammissibile anche se adesiva, e le impugnazioni devono essere riunite ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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