Sentenza n. 16753/2026 - Roma, Sezione 4Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Archiviazione della domanda di contributo per l’arresto definitivo dell’attività di pesca, preavviso di archiviazione e graduatoria nella parte in cui la domanda era stata esclusa dal finanziamento
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa di pesca)
Prevale il privato
La controversia
Il proprietario del motopeschereccio aveva chiesto, il 27 agosto 2024, il contributo previsto dal decreto direttoriale 17 luglio 2024 per l’arresto definitivo della pesca. Il Ministero aveva preannunciato l’archiviazione perché i dati del sistema SIPA indicavano soltanto 48 giornate di pesca nel 2022 e 44 nel 2023, anziché le almeno 90 giornate annue richieste; dopo le osservazioni dell’interessato, corredate da fatture di vendita del pescato, libretti d’imbarco e documentazione sui consumi di carburante, l’istanza era stata definitivamente archiviata. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento, illogicità e contraddittorietà, lamentando che il provvedimento finale non avesse confutato le osservazioni e la documentazione prodotta. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 20 del Regolamento UE 2021/1139 e dei criteri FEAMPA e del decreto direttoriale, nonché sproporzione, irragionevolezza, lesione dell’affidamento e disparità di trattamento: sosteneva di avere dimostrato il requisito delle 90 giornate e contestava che le risultanze SIPA potessero essere considerate esclusive e prevalenti. In memoria ha inoltre sostenuto che, per le unità lunghe da 12 a 15 metri, l’obbligo di trasmissione tramite E-Logbook non fosse ancora applicabile. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità per accettazione implicita del sistema di controllo previsto dal decreto e ha difeso l’affidabilità e l’obbligatorietà delle verifiche SIPA.
La decisione
Il TAR ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha accolti nei limiti dell’interesse del ricorrente. Ha rilevato che il decreto direttoriale prescrive la verifica tramite SIPA e ha ritenuto non tempestivamente impugnata la previsione che stabilisce tale modalità di accertamento; non ha quindi accolto la contestazione tardivamente formulata circa la non obbligatorietà del sistema per i pescherecci di lunghezza compresa tra 12 e 15 metri. Ha però escluso che le risultanze SIPA siano insindacabili o che impediscano al privato di provare altrimenti il requisito. Poiché il ricorrente aveva prodotto registri marittimi delle annotazioni giornaliere di pesca per il 2022 e il 2023 e documentazione relativa a imbarchi di carburante e lubrificante, il Ministero avrebbe dovuto verificare concretamente tali elementi e riscontrare i dati informatici, anziché affermare in modo tautologico la prevalenza del sistema. L’omessa verifica ha determinato un difetto sostanziale d’istruttoria e, conseguentemente, di motivazione. Il giudice non ha accertato direttamente il numero delle giornate di pesca né il diritto al contributo o il punteggio utile in graduatoria, perché tali presupposti non erano stati adeguatamente valutati dall’amministrazione e non potevano essere accertati per la prima volta nel giudizio di legittimità. Ha annullato gli atti impugnati nei limiti dell’interesse del ricorrente e disposto il riesame della domanda, con rinnovazione dell’istruttoria e riscontro in contraddittorio dei dati di navigazione e delle giornate di pesca, anche sulla base degli atti già acquisiti al processo. Spese compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 20 Regolamento UE 2021/1139
Il sostegno ai sensi del presente articolo può essere erogato unicamente alle seguenti condizioni: … c) il peschereccio è registrato come peschereccio in attività e ha svolto attività di pesca in mare per almeno 90 giorni all’anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.
La norma individua il requisito sostanziale di ammissibilità al sostegno: il peschereccio deve essere registrato come attivo e avere svolto attività di pesca in mare per almeno 90 giorni in ciascuno dei due anni civili precedenti la domanda.
art. 4, comma 4, decreto direttoriale 17 luglio 2024, n. 319453
Al fine di verificare il requisito relativo all’attività di pesca, l’Ufficio Marittimo si avvale della procedura in SIPA “Attività di pesca natante” presente all’interno della nuova gestione giornale di bordo elettronico e cartaceo - Gestione giornale di bordo - Monitoraggio.
La disposizione prescrive l’impiego della procedura SIPA per verificare l’attività di pesca, ma non rende le sue risultanze insindacabili né preclude il riscontro di documentazione qualificata prodotta dall’interessato.
art. 10-bis l. 241/1990
A seguito del preavviso di rigetto, la parte ricorrente presentava osservazioni e memoria difensiva in data 14 agosto 2025, corredate dalla produzione di fatture di vendita del pescato relative agli anni 2022, 2023 e 2024, nonché dei libretti d’imbarco e di consumo del carburante, sostenendo che tale documentazione dimostrasse lo svolgimento dell’attività di pesca per un numero di giornate ampiamente superiore alla soglia richiesta dal bando.
Le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto devono essere effettivamente valutate; l’amministrazione non può limitarsi a ribadire le risultanze precedenti senza confrontarsi con gli elementi documentali addotti dall’interessato.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., l’Ufficio dovrà pertanto procedere al rinnovo dell’istruttoria previo riscontro, in contraddittorio, dei dati di navigazione e delle giornate di pesca, che potrà essere condotto - per economia di mezzi processuali - anche solo allo stato degli atti e delle informazioni già acquisite al processo.
Quando l’accoglimento dipende da un’istruttoria amministrativa sostanzialmente incompleta, il giudice annulla l’atto e conforma la riedizione del potere, imponendo il rinnovo dell’istruttoria senza sostituirsi all’amministrazione nell’accertamento originariamente omesso.
Massime di principio
- L’utilizzo di un sistema informatico previsto dalla disciplina di settore per verificare un requisito amministrativo non rende le relative risultanze insindacabili: in presenza di contestazioni specifiche e documentazione qualificata, l’amministrazione deve verificarle concretamente e confrontarle con i dati del sistema.
- Nel procedimento di concessione di un beneficio, l’amministrazione che riceve documenti e osservazioni idonei a contestare i dati sui quali si fonda il preavviso di rigetto deve svolgere un effettivo riscontro istruttorio e motivare perché tali elementi non siano idonei a modificare l’esito; la mera affermazione della prevalenza dei dati informatici non è sufficiente.
- Quando l’amministrazione ha omesso di accertare in istruttoria presupposti sostanziali rilevanti per l’accesso a un beneficio, il giudice di legittimità non li accerta per la prima volta né determina direttamente il diritto al finanziamento: annulla l’atto e dispone il riesame, indicando gli accertamenti da compiere e lasciando all’amministrazione la riedizione del potere.
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