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Sentenza

Sentenza del 03/08/2016 n. 16171 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava la legittimità dell'applicazione congiunta della sanzione amministrativa pari al 30% prevista dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 e dell'indennità di mora e degli interessi previsti dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1995, per il ritardato pagamento delle rate di acconto dell'accisa sul gas metano relativa all'anno 2003. Sosteneva inoltre che l'art. 13 fosse applicabile soltanto alle imposte dirette e all'IVA e che l'indennità di mora avesse già natura sanzionatoria, impedendo il cumulo in applicazione del principio di specialità.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso della società e confermato la legittimità dell'operato della Regione. Ha ritenuto applicabile anche alle accise la sanzione generale del 30% prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, cumulabile con l'indennità di mora e gli interessi previsti dalla disciplina delle accise. La sanzione ha funzione afflittiva, mentre l'indennità di mora e gli interessi hanno funzione risarcitoria o reintegrativa del pregiudizio subito dall'Erario; pertanto non si tratta di un cumulo illegittimo di sanzioni. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00 oltre accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1

    Sanzione amministrativa del 30% per chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti in acconto, periodici, a conguaglio o a saldo dell'imposta.

    La disposizione ha portata generale in materia di riscossione dei tributi e si applica anche alle accise, non soltanto alle imposte dirette e all'IVA.

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 3, comma 4

    In caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono inoltre dovuti gli interessi.

    L'indennità di mora e gli interessi costituiscono conseguenze patrimoniali del ritardato pagamento, con funzione reintegrativa o risarcitoria, e possono essere applicati insieme alla sanzione amministrativa del 30%.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Fa parte del sistema generale delle sanzioni tributarie, che deve essere coordinato con le discipline speciali dei singoli tributi.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473

    Integra il sistema sanzionatorio tributario generale; la Corte rileva che, per gli illeciti relativi alla riscossione, non esiste una disciplina generale alternativa alla sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, impone il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Quando una disciplina tributaria prevede una sanzione per il tardivo o omesso versamento e una disciplina speciale prevede interessi o indennità di mora, le somme possono essere applicate cumulativamente se hanno natura e funzione diverse.
  • La sanzione amministrativa mira a punire l'illecito e ha funzione afflittiva; interessi e indennità di mora mirano invece a compensare il ritardo e a reintegrare il patrimonio dell'ente impositore.
  • Il principio di specialità impedisce il cumulo di sanzioni aventi la stessa natura e funzione, ma non esclude il cumulo tra una sanzione punitiva e un accessorio del tributo con funzione risarcitoria o reintegrativa.
  • Le disposizioni generali sulle sanzioni tributarie possono applicarsi anche a tributi speciali, come le accise, salvo che la normativa speciale preveda espressamente una disciplina incompatibile o sostitutiva.
  • Il semplice fatto che un tributo abbia una disciplina speciale non esclude automaticamente l'applicazione delle sanzioni generali in materia di riscossione.

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