Sentenza del 17/01/2019 n. 247 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Agenzia delle Entrate- Direttore- Poteri- uffici locali- legittimati processualmente a stare in giudizio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legittimazione processuale dell'ufficio periferico è stata riconosciuta. In assenza di prova contraria, l'atto di appello deve presumersi proveniente dall'ufficio competente ed esprimere la sua volontà processuale; pertanto, non può essere dichiarato inammissibile sulla base di una contestazione generica relativa ai poteri del sottoscrittore.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la legittimazione processuale degli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate e la validità dell'atto di appello sottoscritto per l'ufficio. Gli uffici locali, ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 546/1992, possono stare in giudizio direttamente, mediante il Direttore o un suo delegato. L'appello è ammissibile quando non sia contestata o dimostrata la sua provenienza dall'ufficio competente e non siano provate la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio o l'usurpazione del potere di impugnare.
Norme richiamate
Articolo 10 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Individua le parti del processo tributario e riconosce la capacità processuale degli uffici dell'amministrazione finanziaria competenti per la controversia.
Articolo 11 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Attribuisce agli uffici locali la legittimazione a stare in giudizio, tramite il Direttore dell'ufficio o un suo delegato.
Massime di principio
- Gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate possono essere parti del processo tributario e possono proporre impugnazioni tramite il Direttore o un delegato.
- La validità dell'atto processuale dell'amministrazione si presume quando l'atto proviene apparentemente dall'ufficio competente e non venga fornita una prova concreta della carenza di potere del sottoscrittore.
- Una contestazione generica sulla firma o sulla delega non è sufficiente a determinare l'inammissibilità dell'appello: occorre dimostrare che il sottoscrittore non apparteneva all'ufficio o che vi sia stata usurpazione del potere di impugnare.
- In situazioni analoghe, chi eccepisce il difetto di legittimazione o di sottoscrizione deve indicare e provare specificamente l'irregolarità, mentre la mera mancata produzione della delega non comporta automaticamente l'invalidità dell'atto.
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