Sentenza del 25/02/2020 n. 4989 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La CTR Lazio aveva accolto l'appello di S. srl avverso il silenzio-rifiuto dell'Agenzia riguardo alla richiesta di autotutela per estendere a sé il giudicato favorevole ottenuto dal coobbligato nella vendita di lotti edificabili e relativa imposta di registro. L'Agenzia impugna la sentenza sostenendo la nullità per violazione di norme (D.Lgs. 546/1992 art. 19, D.M. 37/1997 art. 2 comma 2, art. 1306 c.c., art. 360 c.p.c. n.4), argomentando che la richiesta di autotutela è solo un sollecito discrezionale che non obbliga l'amministrazione a provvedere o a rispondere e che, in presenza di atti impositivi già definitivi, non è esperibile un'azione autonoma volta a contestarne la legittimità se non per dedurre profili di illegittimità del rifiuto di autotutela (ossia l'illegittimità della scelta di non esercitare il potere), non invece per rimettere in discussione il merito della pretesa tributaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente. La Corte ha ritenuto che non fosse ammessa una autonoma tutela giurisdizionale volta a contestare la fondatezza di un atto impositivo ormai definitivo tramite una domanda di autotutela, potendosi impugnare solo l'eventuale illegittimità del diniego di autotutela sulla base di ragioni di interesse generale. Inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui il coobbligato può avvalersi del giudicato favorevole pronunciato nei confronti di altro obbligato solo nella misura in cui non sia intervenuto un diverso giudicato favorevole o sfavorevole nei suoi confronti. Le spese processuali sono compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
Secondo la giurisprudenza richiamata e la Corte, l'art. 19 non consente un'autonoma impugnazione volta a discutere il merito di un atto impositivo divenuto definitivo tramite una richiesta di autotutela; è ammessa l'impugnazione del diniego solo per profili di illegittimità del rifiuto, non per rimettere in discussione la pretesa tributaria.
D.M. n. 37 del 1997, art. 2, comma 2
La richiesta di autotutela vale esclusivamente come sollecito all'amministrazione e non crea un obbligo giuridico di provvedere o di rispondere; l'esercizio del potere di autotutela rimane discrezionale.
Art. 1306 c.c.
Regola l'efficacia del giudicato tra obbligati in solido: un coobbligato può avvalersi del giudicato favorevole pronunciato nei confronti di altro obbligato solo se non esiste già un diverso giudicato intervenuto nei suoi confronti; un giudicato sfavorevole formato precedentemente impedisce l'uso del successivo giudicato favorevole altrui.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Norma di cassazione per violazione di legge; l'Agenzia ha invocato questa causa di nullità per la violazione delle norme citate e la Corte ha ritenuto fondato il motivo di censura fino a decidere nel merito.
Massime di principio
- La richiesta di autotutela amministrativa è, di regola, un sollecito discrezionale e non crea un obbligo giuridico per l'amministrazione di provvedere o di rispondere; pertanto non tutte le contestazioni alla mancata riapertura possono tradursi in un'autonoma azione giurisdizionale.
- Avverso il diniego (espresso o tacito) di autotutela è ammissibile il sindacato giurisdizionale solo nei limiti in cui si allega l'illegittimità del rifiuto in relazione a ragioni di interesse generale che giustificano l'esercizio del potere, non per riesaminare il merito dell'imposizione ormai definitiva.
- Il coobbligato può invocare il giudicato favorevole ottenuto da altro obbligato in solido, salvo che non sia già intervenuto un giudicato diverso e definitivo nei suoi confronti: la presenza di un giudicato sfavorevole anteriore impedisce l'operatività del successivo giudicato favorevole altrui.
- Quando la vicenda è pacifica nei fatti e la questione è di diritto (nessuna istruttoria da compiere), la Corte di cassazione può cassare senza rinvio e decidere nel merito.
- In situazioni analoghe è fondamentale distinguere tra la legittimità del rifiuto di esercitare l'autotutela (questione sindacabile) e la fondatezza della pretesa tributaria (che normalmente non può essere rimessa in discussione tramite una semplice richiesta di autotutela su atti divenuti definitivi).
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