Cassazione Penale, Sentenza n. 15135/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di merito relativa a un'operazione di scambio TLE/denaro rilevata dagli operanti (carico occultato nella Peugeot 308) con richiesta di riconsiderazione delle qualifiche e delle circostanze applicate: contestata la qualificazione del ruolo dell'imputato (minima partecipazione o favoreggiamento), la mancata confisca del denaro e la rilevanza della proprietà del veicolo (intestato al cognato) e delle aggravanti ex art. 291-ter d.P.R. 43/1973 (oggi art. 85 d.lgs. 26/9/2024, n.141), in particolare la circostanza di essere sorpreso insieme ad altre persone che ostacolavano la polizia
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili: la Corte ha ritenuto che la ricostruzione fattuale del giudice di merito (l'imputato come dominus dello scambio, l'osservazione visiva dello scambio, la funzione di scorta della Lancia Musa e la fuga in direzioni diverse) non sia sindacabile in sede di legittimità; i motivi di ricorso non si confrontano criticamente con la sentenza impugnata e risultano generici; la mancata applicazione in appello della confisca sul denaro è stata imputata al primo grado; i ricorrenti proprietari terzi del mezzo non hanno fornito la prova necessaria per evitare la confisca obbligatoria
Norme richiamate
art. 114 cod. pen. (attenuante della minima partecipazione)
La Corte territoriale ha escluso l'applicabilità dell'attenuante della minima partecipazione perché ha ritenuto l'imputato il dominus dell'operazione; il ricorso non ha criticato specificamente tale ricostruzione
art. 378 cod. pen. (favoreggiamento)
Analoga esclusione del favoreggiamento per la stessa ricostruzione fattuale: il ruolo dell'imputato non è compatibile con la qualificazione del fatto come favoreggiamento
art. 301, comma 3, d.P.R. 43/1973
«si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza»
Nel contrabbando l'eventuale proprietario terzo del mezzo ha l'onere di provare di non aver potuto prevederne l'uso illecito e di non aver vigilato in difetto per ottenere la restituzione ed evitare la confisca; qui tale prova non è stata fornita
art. 291-ter d.P.R. 43/1973 (ora art. 85 d.lgs. 26/9/2024, n.141)
la Corte richiama la norma e, per la comma 2, lett. b), la definizione: "nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia"
La Corte ha ritenuto che la circostanza aggravante sussista implicitamente dato che l'imputato era presente con altri mezzi (Lancia Musa come scorta) e la fuga in direzioni diverse, elemento valorizzato per la sussistenza dell'aggravante
art. 240-bis cod. pen. / art. 301 d.P.R. 43/1973 (confisca)
La Corte ha osservato che il denaro aveva evidente natura di profitto o prezzo del reato e che l'applicazione della confisca ex officio non è stata compiuta in appello per mancanza di devoluzione del capo, rimproverando il giudice di primo grado
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
L'inammissibilità dei motivi originari del ricorso si estende ai motivi aggiunti: regola processuale utilizzata per rigettare le doglianze successive
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito un nuovo esame dei fatti provati in sede di merito: le valutazioni fattuali chiaramente motivate dal giudice di merito non sono sindacabili se il ricorso non le confronta criticamente
- Un motivo di ricorso che non si confronta specificamente e criticamente con la motivazione della sentenza di merito è generico e può essere dichiarato inammissibile
- Il giudice d'appello non è obbligato a rispondere punto per punto a tutte le argomentazioni difensive se la motivazione complessiva implicitamente le respinge fornendo una ricostruzione univoca dei fatti
- Per evitare la confisca di un mezzo appartenente a terzi in casi di contrabbando, il proprietario deve provare di non aver potuto prevederne l'uso illecito e l'assenza di difetto di vigilanza; l'onere probatorio ricade sul terzo proprietario
- Le aggravanti (es. art. 291-ter) possono essere riconosciute anche in base a elementi fattuali contestuali (presenza di più persone, disposizione dei mezzi, fuga), e l'assenza di una motivazione espressa su singole deduzioni non è sempre viziabile se la motivazione complessiva rende irrilevanti tali deduzioni
- La confisca di denaro quale profitto o prezzo del reato deve essere affrontata concretamente in primo grado; l'appello non può sempre sanare l'omissione di devoluzione del relativo capo
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