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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07535/2026 del 29/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all’anno 2012, con tre rilievi: (1) utilizzo del plafond per acquisti senza IVA; (2) riqualificazione di cessioni verso una società polacca come cessioni interne imponibili; (3) indetraibilità dell’IVA relativa a fatture emesse da un fornitore ritenuto soggettivamente inesistente. In primo grado l’avviso fu annullato solo sul terzo rilievo per difetto di prova. In appello l’Agenzia impugnò la statuizione sul solo terzo rilievo; la società propose appello incidentale per ottenere l’annullamento anche dei primi due rilievi. La CTR rigettò l’appello principale, accolse l’incidentale e, nel dispositivo, annullò l’avviso anche con riguardo al rilievo n. 3. In cassazione l’Agenzia dedusse quattro motivi: (i) nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo; (ii) tardività e quindi inammissibilità dell’appello incidentale; (iii) nullità per motivazione apparente quanto all’accoglimento dell’appello incidentale, poiché i due gravami riguardavano rilievi autonomi; (iv) violazione delle regole su onere della prova e presunzioni in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la prova della fittizietà della fornitrice e della consapevolezza dell’acquirente, valorizzando indebitamente la regolarità contabile e dei pagamenti.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi: ha ritenuto che il riferimento all’annullamento del rilievo n. 3 fosse un mero lapsus calami, poiché dalla motivazione emergeva chiaramente la volontà di rigettare l’appello principale dell’Agenzia e di accogliere l’incidentale della società; ha inoltre ritenuto tempestivo l’appello incidentale perché, alla data di quel giudizio, operava la sospensione di nove mesi dei termini prevista dall’art. 6 del d.l. 119/2018 per le controversie definibili. Ha invece accolto il terzo motivo, ravvisando motivazione solo apparente nella statuizione di accoglimento dell’appello incidentale, perché la CTR si era limitata ad affermare che il rigetto dell’appello principale comportava l’accoglimento dell’incidentale senza spiegare il nesso logico tra i due autonomi blocchi di contestazioni. Ha accolto anche il quarto motivo, affermando che in tema di operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza o conoscibilità da parte del cessionario; il giudice di merito deve valutare gli indizi prima singolarmente e poi complessivamente, senza attribuire rilievo decisivo alla sola regolarità della contabilità o dei pagamenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. 546/1992

    La nullità per contrasto tra motivazione e dispositivo ricorre solo se il contrasto incide sulla complessiva intelligibilità della decisione; altrimenti può trattarsi di mero errore materiale.

  • art. 23 d.lgs. 546/1992

    È richiamato per il termine di costituzione/appello, ma la sua applicazione è stata coordinata con la sospensione straordinaria dei termini prevista dalla normativa sulla definizione agevolata.

  • art. 54 d.lgs. 546/1992

    È richiamato per l’appello incidentale e per il suo regime temporale; nel caso concreto è stato ritenuto tempestivo per effetto della sospensione normativa dei termini.

  • art. 6 d.l. 23/10/2018 n. 119 conv. in l. 136/2018

    Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, di riassunzione e per il controricorso in Cassazione, se in scadenza nel periodo indicato.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per nullità della sentenza per vizi motivazionali o di motivazione apparente e per violazione delle norme processuali richiamate.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale in tema di prova e presunzioni.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    La sentenza del giudice tributario deve contenere la motivazione; la sua mancanza o apparenza determina nullità.

  • artt. 2709 c.c. e 2710 c.c.

    Le scritture contabili hanno efficacia probatoria nei limiti di legge e non possono essere utilizzate per sottrarre alla prova presuntiva elementi che attestino la frode.

  • art. 2697 c.c.

    Ripartisce l’onere della prova: nell’IVA per operazioni soggettivamente inesistenti grava sull’Amministrazione la prova della fittizietà e della consapevolezza/conoscibilità del cessionario, poi sul contribuente la prova della propria diligenza.

  • art. 2729 c.c.

    La prova per presunzioni è legittima se fondata su indizi gravi, precisi e concordanti; il giudice deve valutarli anche nel loro complesso, non atomisticamente.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972

    Le risultanze contabili del contribuente possono essere disattese se contrastate da presunzioni gravi, precise e concordanti; la mera regolarità contabile non esclude la frode.

  • art. 54, comma 5, d.P.R. 633/1972

    È richiamato dalla ricorrente nel quadro dei poteri accertativi e della prova in materia IVA.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla valutazione delle prove raccolte e alla loro corretta considerazione da parte del giudice di merito.

  • Direttiva 2006/112/CE

    Va interpretata nel senso che l’Amministrazione non può limitarsi a provare la sola esistenza di una catena di fatturazione circolare, ma deve dimostrare frode e partecipazione o conoscibilità del soggetto passivo; può richiedere diligenza, non verifiche eccessivamente complesse.

Massime di principio

  • In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, la detrazione dell’IVA è negabile solo se l’Amministrazione prova, anche per presunzioni, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; poi grava sul contribuente dimostrare di aver agito con la massima diligenza esigibile.
  • La regolarità della contabilità e l’avvenuto pagamento delle fatture non sono, di per sé, elementi idonei a escludere la partecipazione del contribuente a una frode IVA, perché sono compatibili con il meccanismo fraudolento.
  • La prova presuntiva deve essere valutata sia singolarmente sia nel suo complesso: il giudice di merito non può isolare i singoli indizi per negar loro rilevanza senza verificare la loro convergenza complessiva.
  • La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando si limita a formule assertive che non consentono di comprendere il percorso logico seguito dal giudice, specie se riguardano rapporti tra capi di domanda o appelli autonomi.
  • Il contrasto tra motivazione e dispositivo dà luogo a nullità solo se impedisce di comprendere la decisione complessiva; se il contrasto è solo apparente e riconducibile a un errore materiale, la sentenza resta valida.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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