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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21054/2026 del 21/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 per l'anno d'imposta 2018, avverso la quale la società contribuente aveva proposto ricorso nel merito dinanzi al giudice tributario. In appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva rigettato il gravame. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: (1) ha denunciato ultrapetizione e motivazione apparente, sostenendo che il giudice d'appello aveva deciso su questioni non dedotte dalle parti e con affermazioni apodittiche; (2) ha dedotto la nullità della sentenza e del procedimento per difetto di legitimatio ad processum e di ius postulandi dell'agente della riscossione, assumendo che la procura al difensore fosse stata rilasciata dal direttore generale senza prova dei poteri rappresentativi; (3) ha reiterato il profilo del difetto di rappresentanza e della mancata prova del potere del soggetto che aveva conferito la procura alle liti, con conseguente invalidità della costituzione in giudizio della resistente; (4) ha censurato la sentenza per avere ritenuto legittima la cartella senza considerare la mancata produzione/notifica dell'atto presupposto e l'omessa litis denuntiatio all'ente impositore, sostenendo che tale omissione avrebbe comportato nullità derivata dell'atto consequenziale. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi nei limiti indicati in motivazione: ha escluso la fondatezza della doglianza sulla motivazione apparente, ma ha accolto il profilo di ultrapetizione; ha inoltre riconosciuto tempestivamente e specificamente sollevata l'eccezione di difetto di rappresentanza processuale della società di riscossione, precisando che ciò può incidere sulla costituzione della resistente e sulle spese, ma non travolge automaticamente la sentenza nel merito sulla pretesa tributaria; infine ha rigettato il quarto motivo perché la cartella era stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis e quindi non presupponeva un distinto atto impositivo.

La decisione

La Corte ha accolto i primi tre motivi di ricorso nei limiti della motivazione, ha rigettato il quarto motivo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, affinché verifichi la corretta costituzione in giudizio dell'agente della riscossione e la possibile incidenza del vizio sulle spese di lite. La Corte ha formulato il principio secondo cui il difetto di legitimatio ad processum del direttore generale della società di riscossione, ove tempestivamente eccepito e specificamente allegato, può comportare l'inammissibilità delle controdeduzioni della resistente e riflettersi sulla liquidazione delle spese, ma non determina di per sé la nullità della sentenza quanto alla decisione sulla fondatezza della pretesa tributaria, salvo che la decisione sia fondata su eccezioni in senso stretto proposte dalla parte priva di legittimazione processuale.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza tributaria; il ricorso lamentava la violazione delle regole di motivazione della decisione

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    invocato per censurare la motivazione apparente o mancante della sentenza impugnata

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato come parametro della sufficienza della motivazione

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    utilizzato come vizio processuale dedotto per nullità della sentenza e del procedimento

  • art. 12 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel secondo motivo in tema di validità della costituzione e del procedimento tributario

  • art. 18 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel secondo motivo in tema di costituzione nel processo tributario

  • art. 77 c.p.c.

    richiamato per il difetto di legitimatio ad processum del soggetto che ha rilasciato la procura al difensore

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato per sostenere la carenza di legittimazione processuale e la conseguente invalidità degli atti compiuti

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato in relazione alla procura alle liti e alla sua validità

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato sia per il contraddittorio sia per la dedotta irregolare formazione dello stesso

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo come norma sulla valutazione delle prove e degli atti di causa

  • art. 111 Cost.

    richiamato per la dedotta irregolare formazione del contraddittorio e il principio del giusto processo

  • art. 39 d.lgs. n. 112/1999

    richiamato per sostenere l'onere della litis denuntiatio all'ente impositore da parte dell'agente della riscossione

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel quarto motivo in tema di integrazione del contraddittorio nel processo tributario

  • art. 23 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per la modalità indiretta di chiamata dell'ente impositore nel giudizio tributario

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo sul contraddittorio e sui soggetti necessari del processo

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    indicato come base del controllo automatizzato da cui è scaturita la cartella di pagamento; in tale ipotesi non vi è un autonomo atto presupposto da notificare

  • art. 6, comma 5, L. n. 212/2000

    richiamato per escludere l'obbligo di comunicazione preventiva in mancanza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione

  • art. 182 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla sanatoria/termine per regolarizzare la rappresentanza processuale

  • art. 106 c.p.c.

    richiamato nel quadro della litis denuntiatio all'ente impositore

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, la motivazione apparente è configurabile solo quando la sentenza sia davvero priva del percorso argomentativo minimo; non è più deducibile come semplice insufficienza motivazionale, preclusa dall'attuale testo dell'art. 360 c.p.c.
  • L'ultrapetizione ricorre quando il giudice decide su questioni non devolute dalle parti; la relativa nullità è solo parziale e riguarda la parte della decisione eccedente il thema decidendum.
  • Se la procura alle liti è rilasciata da un soggetto diverso dal legale rappresentante della società, la parte che contesta il potere rappresentativo deve farlo in modo specifico e tempestivo, allegando l'assenza di elementi pubblici o consultabili che consentano di verificare quel potere.
  • Il difetto di legitimatio ad processum del soggetto che ha conferito la procura al difensore può incidere sulla validità della costituzione in giudizio della parte resistente e sulle spese, ma non travolge automaticamente la sentenza nel merito sulla pretesa impositiva, salvo che il decisum sia fondato su eccezioni in senso stretto sollevate da quella parte.
  • La cartella emessa all'esito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 non presuppone un distinto atto impositivo: la sua legittimità non è condizionata, di regola, dalla previa notifica di un atto prodromico autonomo.
  • La comunicazione preventiva prima dell'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando il controllo evidenzi errori o incertezze rilevanti nella dichiarazione; se la pretesa deriva dal mancato versamento di somme già dichiarate, l'omissione della comunicazione non determina invalidità della cartella.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamentoRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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