Sentenza n. 12082/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'elenco degli esiti della prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, nella parte in cui l'odierna ricorrente ha ottenuto il punteggio di 20 punti, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario; - dell'avviso del 28 ottobre 2025, con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso de quo, nella parte in cui è stato attribuito all'odierna ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti; - del provvedimento con cui è stato comunicato alla ricorrente il mancato superamento della prova scritta, con conseguente sua esclusione dal concorso de quo; - dell'elenco dei candidati idonei alla prova scritta (sebbene allo stato non pubblicato e non conosciuto), per la parte in cui non ricomprende la ricorrente; - dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, conosciuto dalla stessa in data 28 ottobre 2025, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti; - del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta pari a 20 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti all'interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti nn. 25 e 32; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 25 e 32, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; - del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente; - dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti; -ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell'odierna parte ricorrente; nonché per l'accertamento dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio della prova scritta sostenuta, con relativa inclusione nella graduatoria finale del concorso, tra i candidati vincitori riservisti; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente per la prova scritta e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria, tra i candidati vincitori riservisti. per quanto riguarda i motivi aggiunti: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del decreto pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia in data 18 febbraio 2026, con cui l’Amministrazione resistente ha approvato la graduatoria di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02 nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente; - della graduatoria di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia in data 18 febbraio 2026, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente; - della graduatoria dei vincitori, pubblicata in data 03.04.2026, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente; - della graduatoria rettificata dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, pubblicata in data 15 aprile 2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non comprende il nominativo dell’odierna parte ricorrente, a causa dell’omessa valutazione del titolo di riserva dei posti; - dell’Avviso pubblicato sul sito web ufficiale del Ministero in data 16.03.2026, recante “Assunzione dei vincitori assegnatari di sede”, nella parte in cui l’odierna ricorrente non è stata inclusa nell’elenco dei vincitori assegnati, unitamente al corrispondente ufficio di destinazione; - dell’Avviso pubblicato sul sito web ufficiale del Ministero in data 09.04.2026, recante “Assunzione 2.600 unità nell’Area degli assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Richiesta documentazione ai fini della priorità nella scelta della sede”, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi della ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell’odierna parte ricorrente; nonché degli atti precedentemente impugnati con il ricorso principale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta e successive graduatorie del concorso pubblico per 2.970 unità di personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, con mancato superamento per il punteggio di 20/30
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e organismo concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, risultata non idonea avendo conseguito 20/30 a fronte della soglia minima di 21/30, ha impugnato gli esiti della prova scritta, l’esclusione, le graduatorie e gli atti connessi, chiedendo la rettifica in aumento del punteggio, l’inclusione tra i vincitori riservisti e il risarcimento in forma specifica. Ha contestato in particolare il quesito n. 25, sostenendo che due risposte — “arguire” e “infliggere” — fossero corrette come sinonimi di “inferire”, in violazione del principio di univocità delle risposte. Ha inoltre contestato il quesito n. 32, sostenendo che fosse corretta anche la risposta secondo cui nel procedimento penale occorre l’intervento degli operatori di cancelleria per la ricezione degli atti informatici. Con motivi aggiunti ha impugnato per illegittimità derivata la graduatoria finale, la graduatoria dei vincitori, la graduatoria rettificata e gli avvisi relativi all’assunzione e alla scelta della sede. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente escluso il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, ritenendo che esso sia l’amministrazione presso la quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio e non sia estraneo alla procedura. Ha invece dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, che non aveva svolto alcun ruolo nel procedimento e non concorreva alla composizione della Commissione RIPAM, organismo autonomo e indipendente. Nel merito, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Il giudice ha ribadito che la formulazione dei quesiti concorsuali e la valutazione delle risposte rientrano in un’ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili solo in presenza di assoluta incomprensibilità, irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità, purché il candidato fornisca almeno un principio di prova. Ha comunque precisato che le domande a risposta multipla devono essere chiare, complete e non ambigue, poiché l’amministrazione non può costringere i candidati a scegliere la risposta “meno errata”. Quanto al quesito n. 25, ha ritenuto che la ricorrente avesse indicato l’unica risposta palesemente errata tra quelle opzionabili, sicché non spettava alcuna rettifica del punteggio. Quanto al quesito n. 32, ha ritenuto corretta la risposta dell’amministrazione, secondo cui normalmente non occorre l’intervento degli operatori di cancelleria, salvo anomalie bloccanti del sistema; la risposta “sì, occorre” fornita dalla ricorrente era quindi erronea e il quesito non era ambiguo. Cadute le censure sulla prova, sono state respinte anche le impugnazioni delle graduatorie per illegittimità derivata e le domande di accertamento e risarcimento in forma specifica. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in 1.000 euro, oltre accessori se dovuti, in favore delle amministrazioni resistenti, in solido.
Norme richiamate
facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata in sede camerale, ritenendo integrati i presupposti processuali.
La Sezione ha richiamato proprie precedenti sentenze conformi come precedenti rilevanti per la motivazione della decisione.
La domanda di risarcimento in forma specifica, diretta alla rettifica del punteggio e all’inclusione in graduatoria, è stata respinta insieme alle domande principali per l’infondatezza delle censure sulla prova.
art. 13-bis, comma 2, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44
Gli atti e i documenti di cui al comma 1, si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici, che attesta il deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente, senza l'intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti.
La ricezione degli atti informatici avviene normalmente senza intervento degli operatori di cancelleria; tale intervento è richiesto solo in presenza di anomalie bloccanti.
Massime di principio
- La formulazione dei quesiti e la valutazione delle risposte nelle prove concorsuali rientrano in un’ampia discrezionalità tecnica dell’amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo quando risultino evidenti l’assoluta incomprensibilità del quesito, l’irragionevolezza, l’arbitrarietà o l’illogicità della risposta prescelta, sulla base di una prova o almeno di un principio di prova fornito dal candidato.
- Nei concorsi con quesiti a risposta multipla, l’amministrazione deve formulare domande chiare, complete e univoche; non è legittimo imporre al candidato di scegliere tra più risposte errate quella soltanto meno inesatta o approssimativamente più accettabile.
- Quando il candidato seleziona una risposta palesemente errata tra quelle disponibili, la presenza di eventuali questioni controverse relative ad altre opzioni non comporta, di per sé, l’obbligo di annullare il quesito o di attribuire il relativo punteggio positivo.
- Ai sensi dell’art. 13-bis, comma 2, del D.M. n. 44/2011, gli atti informatici si intendono ricevuti dal dominio giustizia con la generazione della ricevuta di accettazione del portale, senza intervento degli operatori di cancelleria o segreteria, salvo anomalie bloccanti; pertanto, è corretta la risposta concorsuale secondo cui tale intervento normalmente non è necessario.
- L’amministrazione presso la quale i vincitori di una procedura concorsuale sono destinati a instaurare il rapporto di servizio ha legittimazione passiva rispetto alle controversie sugli esiti della procedura, mentre ne è priva un’amministrazione che non abbia svolto alcun ruolo nel procedimento e non partecipi alla composizione dell’organismo concorsuale autonomo.
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