Sentenza del 19/12/2018 n. 9252 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Controversie in cui è parte società del gruppo Equitalia - Subentro Agenzia delle Entrate Riscossione - Patrocinio - Avvocati del libero foro - Condizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa costituzione in giudizio tramite avvocati del libero foro è stata ritenuta inammissibile, poiché non risultava provato il rispetto delle condizioni previste dalla legge, ossia l'esistenza di un caso speciale e l'adozione della preventiva delibera motivata sottoposta agli organi di vigilanza. Il subentro dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione non elimina tali requisiti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la validità della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione, rappresentato da avvocati del libero foro anziché da propri dipendenti o dall'Avvocatura dello Stato. Ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 1611/1933, il ricorso a legali esterni è ammesso soltanto in casi speciali, previa adozione di una delibera motivata da sottoporre agli organi di vigilanza. La questione si poneva anche in relazione al subentro dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione alla società del gruppo Equitalia estinta durante il processo.
Norme richiamate
Art. 43 del regio decreto n. 1611/1933
Gli uffici dell'Avvocatura dello Stato possono, in casi speciali, essere autorizzati a farsi rappresentare e difendere da avvocati del libero foro.
La deroga al patrocinio tramite l'Avvocatura dello Stato o il personale interno è eccezionale e richiede sia una situazione speciale sia una preventiva delibera motivata, soggetta al controllo degli organi di vigilanza. L'amministrazione deve dimostrare il rispetto di tali condizioni.
Massime di principio
- Gli enti pubblici e gli agenti della riscossione non possono affidare ordinariamente la difesa processuale ad avvocati esterni: il ricorso al libero foro è una deroga eccezionale.
- In caso di rappresentanza tramite un legale esterno, l'ente deve poter documentare il caso speciale e la delibera motivata che autorizza l'incarico, oltre agli eventuali adempimenti di vigilanza.
- La mera presenza di una procura alle liti o di un incarico professionale non dimostra, da sola, la legittimità della costituzione dell'ente tramite avvocato del libero foro.
- Il subentro di un nuovo ente o soggetto pubblico nel processo non sana automaticamente eventuali carenze relative alla scelta del difensore e alla prova delle autorizzazioni richieste.
- Se l'ente non prova il rispetto delle condizioni previste per il patrocinio esterno, la costituzione in giudizio può essere dichiarata inammissibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 dic 2018Sentenza del 19/12/2018 n. 55 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 19 dic 2018Sentenza del 19/12/2018 n. 238 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 19 dic 2018Sentenza del 19/12/2018 n. 379 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 19 dic 2018Sentenza del 19/12/2018 n. 1027 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 19 dic 2018Sentenza del 19/12/2018 n. 1032 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 19 dic 2018Sentenza del 19/12/2018 n. 1035 - Corte di Giustizia UE
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →