Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10960/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per tre doglianze principali: 1) vizio di motivazione perché la Corte d'appello non avrebbe valutato che la causa del dissesto fu la mancata nomina di un amministratore giudiziario (art. 104 disp. att. c.p.p.) nel procedimento sulla frode carosello, evento imprevedibile e non imputabile all'imputato; la difesa si fondava su una consulenza tecnica di parte che quantificava il debito erariale in euro 1.600.000,00 e riteneva la società ancora risanabile; 2) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in quanto non si sarebbe tenuto conto dell'entità effettiva del debito, delle somme confiscate e dell'impegno dell'imputato a salvare l'azienda; 3) vizio nella scelta della pena sostitutiva: la Corte d'appello avrebbe disposto la detenzione domiciliare anziché la meno afflittiva sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, senza considerare la riabilitazione e la positiva evoluzione della personalità dell'imputato (richiami a art. 20-bis c.p., artt. 56-bis e 58 l. n. 689/1981).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per mancata specificità estrinseca e, di merito, ha confermato che la sistematica evasione fiscale posta in essere dall'imputato costituiva una concausa del dissesto societario; inoltre la nomina dell'amministratore giudiziario è rimessa alla discrezionalità del giudice (richiamo alla giurisprudenza sull'art. 104-bis disp. att. c.p.p.). Sul secondo motivo ha ritenuto che la Corte territoriale abbia fornito un congruo riferimento motivazionale per negare le attenuanti generiche (rilevanza dell'entità del debito = 1,6 mln, contesto di frode estesa, precedenti penali). Sul terzo motivo ha confermato la legittimità della scelta discrezionale della Corte d'appello di applicare la detenzione domiciliare piuttosto che una pena sostitutiva più lieve, in quanto la decisione è coerente con i parametri dell'art. 133 c.p. e con le finalità rieducative e di prevenzione; la Cassazione ha limitato il suo controllo alla verifica della congruità motivazionale. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 223 legge fallimentare

    La Corte considera applicabile la fattispecie di bancarotta fraudolenta per operazioni dolose anche quando le operazioni consistono nel sistematico inadempimento degli obblighi fiscali e previdenziali, essendo tale condotta idonea a determinare l'aggravamento dell'esposizione debitoria e contribuire al dissesto.

  • artt. 110 cod. pen.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione; la Corte valuta la corrispondenza tra argomentazioni difensive e motivazione del giudice di merito, richiedendo specificità delle censure.

  • art. 104 disp. att. cod. proc. pen. (e art. 104-bis)

    «in tema di sequestro preventivo, la decisione di nominare un amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. per consentire la gestione e l'esercizio del complesso dei beni aziendali non è obbligatoria ma è rimessa alla sfera discrezionale del giudice»

    La mancata nomina di un amministratore giudiziario non è automaticamente idonea a escludere la responsabilità del manager per il dissesto; la scelta è discrezionale e non necessariamente prevedibile dall'imputato come evento esimente.

  • art. 41 cod. pen.

    Richiamato il principio del concorso causale: anche se esisteva una causa anteriore del dissesto, l'operazione dolosa che ha aggravato il dissesto integra la responsabilità in concorso causale.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Stabilisce la possibilità per il giudice di applicare pene sostitutive; la Corte ricorda che l'applicazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito.

  • art. 58 legge n. 681/1989

    Norma citata per ribadire il potere discrezionale del giudice nella scelta delle pene sostitutive, richiamando i parametri dell'art. 133 c.p.; la Corte verifica che la motivazione del giudice di merito attenga a tali parametri.

  • art. 133 cod. pen.

    Parametro per la determinazione della pena e per valutare l'idoneità delle pene sostitutive in relazione alla rieducazione e alla prevenzione di ulteriori reati; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia applicato correttamente tali criteri.

  • artt. 56-bis e 58 legge n. 689/1981

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla scelta della sanzione sostitutiva; la Corte di Cassazione osserva che l'esercizio del potere discrezionale è consentito e va controllato in sede di legittimità solo per la congruità della motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in ordine alle conseguenze processuali del rigetto del ricorso: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La sistematica evasione fiscale da parte degli amministratori può costituire operazione dolosa ai fini della bancarotta fraudolenta: tale comportamento è idoneo a essere considerato concausa del dissesto anche se esistevano altre condizioni antecedenti.
  • La mancata nomina di un amministratore giudiziario in sede di sequestro preventivo non è automaticamente esimente per gli amministratori societari: la nomina dipende dalla discrezionalità del giudice e la sua assenza non interrompe necessariamente il nesso di causalità tra condotta dolosa e fallimento.
  • In tema di attenuanti generiche il giudice di merito non è obbligato a motivare in modo esaustivo su ogni singolo elemento: è sufficiente un riferimento congruo agli elementi considerati decisivi per il diniego o il riconoscimento.
  • La scelta tra pena detentiva, detenzione domiciliare e sanzioni sostitutive è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito, che deve motivare la scelta in base ai parametri dell'art. 133 c.p.; il controllo della Cassazione si limita a valutare la congruità della motivazione, non la valutazione di merito.
  • In sede di cassazione la mancata specificità delle censure comporta l'inammissibilità del motivo: è necessario che il ricorso indichi con precisione il vizio e lo colleghi alla motivazione impugnata.
  • Quando la fattispecie concreta evidenzia ingenti debiti erariali e precedenti per reati di analoga indole, ciò incide negativamente sulla valutazione delle attenuanti e sulla possibilità di applicare pene sostitutive meno afflittive.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.