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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28981/2020 del 17/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ricorrente impugnava la sentenza di fallimento per due motivi principali: (1) difetto di giurisdizione del giudice italiano perché la sede statutaria era stata trasferita in Portogallo prima della domanda di fallimento e quindi, secondo il regolamento UE sulle procedure di insolvenza, il centro degli interessi principali (COMI) si sarebbe dovuto presumere coincidente con la nuova sede statutaria; (2) nullità/irregolarità delle notifiche degli atti prefallimentari (notifiche del ricorso per dichiarazione di fallimento), con violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, poiché si sarebbe dovuto notificare presso la sede effettiva all'estero e consultare il registro portoghese per verificare la legittimità delle notifiche

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto applicabile il regolamento (UE) 2015/848 e ha confermato che, dal momento che il trasferimento della sede è avvenuto nei tre mesi precedenti la domanda di fallimento, non opera la presunzione che la sede statutaria coincida con il COMI, sicché il giudice di merito doveva e ha valutato i fatti per individuare il COMI; la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che il trasferimento in Portogallo fosse meramente apparente, atteso che l'attività, i macchinari, le materie prime e i rapporti erano rimasti in Italia, e ha quindi mantenuto la giurisdizione italiana. Sul secondo motivo la Cassazione ha rilevato l'insufficienza dell'impugnazione per difetto di autosufficienza (art. 366, n.6 c.p.c.), osservando inoltre che la sentenza impugnata riferisce documentazione che comprova notifiche sia via PEC sia eseguite in Portogallo con traduzione giurata; inoltre, una volta accertata la fittizietà del trasferimento all'estero, risultava corretta la notificazione presso la sede effettiva in Italia. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (liquidate in complessivi C 5.200,00 oltre oneri e accessori) e al pagamento di eventuali maggiori contributi unificati

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza

    art. 3 - Sono competenti ad aprire la procedura d'insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le societa' si presume, salvo prova contraria, che il COMI coincida con la sede legale; tale presunzione non si applica se la sede legale e' stata spostata in un altro Stato membro nei tre mesi precedenti la domanda

    La Corte ha applicato il regolamento e ricordato che la presunzione di coincidenza tra sede legale e COMI e' superabile; quando il trasferimento della sede e' recente (entro tre mesi) la presunzione non opera e il giudice deve accertare in fatto il COMI. Le valutazioni di fatto del giudice di merito sull'individuazione del COMI non sono sindacabili in sede di legittimità salvo censure di diritto ben fondate

  • Regolamento (CE) n. 1346/2000

    Richiamato solo in ordine storico: il precedente regolamento e la giurisprudenza della Corte di giustizia sono coerenti con i principi del nuovo regolamento ma il Reg. 2015/848 ha sostituito il Reg. 1346/2000

  • Art. 15 e art. 14 legge fallimentare (richiamati nel ricorso)

    La ricorrente invocava norme sul modo di notificare il ricorso per dichiarazione di fallimento e sul rispetto del contraddittorio; la Corte, tuttavia, ha ritenuto che le notifiche fossero state eseguite via PEC e in Portogallo con traduzione giurata e che, data la fittizietà del trasferimento, fosse corretto notificare presso la sede effettiva in Italia

  • Art. 366, n. 6, c.p.c.

    La Corte ha censurato il secondo motivo come privo del requisito di autosufficienza previsto dall'art. 366, n.6 c.p.c., ossia l'obbligo di esporre gli elementi di fatto e le censure in modo compiuto e autosufficiente nel motivo di ricorso

  • Art. 111 Costituzione italiana

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che non fosse stata dimostrata una violazione concreta di tali principi, dati gli accertamenti compiuti dal giudice di merito sulla validità delle notifiche

Massime di principio

  • Se la sede statutaria di una societa' viene trasferita in un altro Stato membro nei tre mesi precedenti la domanda di apertura della procedura, non opera la presunzione che la nuova sede coincida automaticamente con il COMI: il giudice deve accertare fattualmente il COMI
  • Il trasferimento formale della sede all'estero che non corrisponde a un effettivo trasferimento dell'attivita', degli asset, della direzione e dei dipendenti non sposta il COMI; elementi indiziari quali macchinari, sedi operative e rapporti continuativi nel precedente Stato sono rilevanti per negare la genuinita' del trasferimento
  • Le decisioni di merito sull'individuazione del COMI sono valutazioni di fatto difficilmente sindacabili in Cassazione; il ricorrente deve proporre censure di diritto e contestazioni specifiche e motivate dei fatti accertati dal giudice di merito
  • Chi contesti la validita' delle notifiche all'estero deve indicare con precisione le irregolarita concrete; motivi meramente generici o privi di autosufficienza formale saranno inammissibili
  • Quando emerge che il trasferimento all'estero e' fittizio, e' legittimo notificare presso la sede effettiva nel precedente Stato; dunque la verifica della regolarita' delle notifiche si collega all'accertamento in fatto sul luogo dove la societa' effettivamente opera

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