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Sentenza

Sentenza del 02/08/2017 n. 19198 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, che aveva confermato gli accertamenti fiscali e gli atti di contestazione relativi a Irpef, Iva, Irap e sanzioni per gli anni d'imposta 1998, 1999 e 2000. La contribuente contestava, da un lato, l'applicazione della disciplina prevista dal D.Lgs. n. 460 del 1997 e, dall'altro, la qualificazione dell'associazione sportiva come ente commerciale, sostenendo che la Ctr avesse attribuito rilievo decisivo alla mancata regolarizzazione formale dello statuto e avesse motivato erroneamente la propria decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha rilevato la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché il ricorso non conteneva una sommaria, chiara e completa esposizione dei fatti di causa, delle difese, dell'esito dei precedenti gradi e del contenuto della sentenza impugnata. Anche i singoli motivi sono stati ritenuti inammissibili: il primo era privo di chiara pertinenza rispetto alle annualità controverse, mentre il secondo mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.300 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 366, comma 1, n. 3, codice di procedura civile

    requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa

    Il ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro e completo i fatti rilevanti, l'oggetto della controversia e lo svolgimento dei precedenti gradi di giudizio. La mancanza di tali elementi comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

    un'adeguata comprensione dell'oggetto delle pretese del ricorrente e delle critiche sollevate alla sentenza impugnata

    Il ricorso deve consentire alla Corte di comprendere la controversia e le censure senza dover ricercare autonomamente informazioni in altri atti o nella sentenza impugnata.

  • D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 5, commi 1 e 3

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente in relazione alla disciplina degli enti non commerciali, ma la censura è stata ritenuta non comprensibile e non pertinente, poiché le annualità oggetto degli accertamenti iniziavano dal 1998.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 4

    L'oggetto esclusivo o principale dell'ente è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza in base all'attività effettivamente esercitata

    La natura dell'ente non dipende esclusivamente dalla forma dello statuto: in assenza di un atto costitutivo formalmente idoneo, assume rilievo l'attività concretamente svolta. Nel caso esaminato, tuttavia, la Ctr aveva considerato anche ulteriori elementi di fatto indicativi della natura commerciale.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile, nel testo applicabile ratione temporis

    Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione non consente una nuova valutazione complessiva delle prove e dei fatti. La Corte può verificare vizi rilevanti della motivazione, ma non sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito.

  • Art. 366 c.p.c. e principio di inammissibilità del ricorso

    La violazione dei requisiti formali e contenutistici del ricorso impedisce l'esame nel merito delle doglianze, anche quando la controversia riguardi questioni fiscali sostanziali.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve ricostruire autonomamente e in modo ordinato i fatti, gli atti impositivi, le difese, le decisioni dei precedenti gradi e il contenuto della sentenza impugnata; la mera riproduzione di estratti degli atti non è sufficiente.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e collegati alla concreta motivazione della sentenza impugnata. Una censura generica o non riferibile alle annualità controverse è inammissibile.
  • In sede di cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti già esaminati dal giudice di merito, salvo l'esistenza di un effettivo vizio giuridico o motivazionale nei limiti consentiti dalla legge.
  • Per stabilire se un'associazione sia fiscalmente non commerciale non rilevano soltanto la forma dello statuto o gli adempimenti formali: in assenza di documentazione formalmente idonea, può assumere rilievo decisivo l'attività concretamente esercitata e l'insieme degli elementi di fatto accertati.
  • La mancata regolarizzazione formale dello statuto, da sola, non necessariamente determina la natura commerciale dell'ente; tuttavia può essere valutata insieme ad altri elementi concreti che dimostrino lo svolgimento di un'attività commerciale.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la chiusura del giudizio di legittimità senza esame del merito e può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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