Provvedimento AGCM I864 n. 31673 del 23/09/2025
PREZZO DEL BIOCARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM ha accertato che ENI, KUWAIT, ESSO, TAMOIL, IP e SARAS hanno partecipato a una pratica concordata avente ad oggetto gli aumenti coordinati della "componente bio" del prezzo dei carburanti per autotrazione, dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2023. Il cartello è stato ricostruito tramite analisi dei prezzi, scambi informativi diretti tra concorrenti e una prassi di annunci pubblici su Staffetta Quotidiana, con ENI nel ruolo di leader e di canale di stabilizzazione/monitoraggio. IPLOM e REPSOL sono state escluse per insufficienza di elementi. Sono state irrogate sanzioni complessive di importo molto rilevante alle imprese partecipanti, con riconoscimento di un’attenuante solo per SARAS per il programma di compliance.
ENI, KUWAIT, ESSO, TAMOIL, IP e SARAS: cartello sulla componente bio del carburante per autotrazione; accertata infrazione ex art. 101 TFUE e irrogate sanzioni
ENI, KUWAIT, ESSO, TAMOIL, IP e SARAS: cartello sulla componente bio del carburante per autotrazione
L’AGCM ha accertato una pratica concordata tra le principali compagnie petrolifere attive in Italia, avente a oggetto gli aumenti coordinati della componente bio applicata al prezzo dei carburanti per autotrazione. La vicenda riguarda il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2023 e si colloca nel mercato nazionale della distribuzione di carburanti, nella fase di immissione in consumo e miscelazione dei biocarburanti. Sono state escluse dal perimetro dell’infrazione REPSOL e IPLOM.
Parti, settore e contesto economico
Le parti del procedimento erano ENI, ESSO, SARAS, KUWAIT, TAMOIL, IP e IPLOM; TAMOIL era coinvolta anche per le attività di REPSOL. Il mercato rilevante è stato individuato nell’immissione in consumo di carburante per autotrazione, con particolare riferimento alla quota di prezzo destinata a coprire gli oneri di miscelazione del biocarburante. L’Autorità evidenzia che il mercato è nazionale, altamente concentrato, trasparente, omogeneo e con barriere all’ingresso elevate. La componente bio assume un ruolo importante nella formazione del margine lordo e, nel periodo considerato, ha raggiunto un peso significativo sul prezzo finale.
Quadro normativo sugli obblighi bio
La componente bio deriva dagli obblighi di immissione in consumo di biocarburanti previsti dalla normativa nazionale, da ultimo disciplinati dal D.M. 16 marzo 2023, n. 107. L’adempimento può avvenire mediante miscelazione fisica o acquisto di CIC. Nel periodo esaminato, il sistema degli obblighi è mutato: dal 14 aprile 2023 sono entrati in vigore nuovi obblighi, compreso quello di biocarburante in purezza e l’obbligo specifico di miscelazione nella benzina. L’AGCM precisa che, pur essendo i costi di assolvimenti differenti tra le imprese, ciò non giustificava il loro allineamento sistematico.
Origine dell’istruttoria e attività svolta
Il procedimento è stato avviato l’11 luglio 2023 a seguito di una segnalazione anonima ricevuta tramite la piattaforma whistleblowing dell’Autorità. La segnalazione lamentava un’intesa sulla componente bio, veicolata attraverso annunci pubblici su Staffetta Quotidiana. L’Autorità ha analizzato i numeri del giornale dal 2019 al 2023, ha acquisito risposte a richieste di informazioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva IC54 e ha svolto ispezioni presso le sedi delle parti e di soggetti terzi. Nel corso dell’istruttoria sono state esaminate anche numerose email interne e comunicazioni commerciali.
Meccanismo collusivo contestato
Secondo l’AGCM, a fine 2019 e poi dal 1° gennaio 2020 le imprese hanno iniziato ad allineare il valore della componente bio, fino a convergere nel primo trimestre 2020 sul valore di 26 €/mc. Da quel momento gli aumenti sono stati tendenzialmente simultanei, di entità analoga e spesso trimestrali. L’Autorità ritiene che il cartello abbia riguardato l’applicazione ai clienti a valle, e non i soli rapporti intercompany c.d. supply. La condotta è stata definita come pratica concordata restrittiva per oggetto, attuata mediante coordinamento dei prezzi su una componente importante del prezzo finale.
Prove endogene: parallelismo dei prezzi e allineamento anomalo
L’istruttoria ha usato diverse metodologie quantitative: valore modale, media, mediana e indice di convergenza relativa rispetto a ENI. Dai dati emerge che nel 2019 i valori della componente bio erano differenziati, mentre dal 2020 quasi tutte le imprese si sono allineate al valore di ENI. L’Autorità sottolinea anche la crescita delle frequenze con cui ciascuna impresa applicava lo stesso valore alla maggioranza dei clienti, spesso superiore all’80-90%. L’allineamento si è poi consolidato nel 2021 e nel 2022, fino a perdurare almeno fino al terzo trimestre 2023.
Prove esogene: contatti diretti e scambi informativi
Oltre al parallelismo, l’AGCM valorizza numerosi contatti bilaterali tra concorrenti. Le email interne richiamano direttamente ENI, Staffetta Quotidiana o il comportamento dei competitor. Tra gli esempi richiamati: KUWAIT che discute il valore di 26 €/mc “in linea con la proposta ricevuta da Eni”; SARAS che parla con ENI di mantenersi ferma a 55 €/mc o di fare un lieve aumento; IP che riporta gli aumenti dei competitor; ENI che in email interne parla di “verifica del mercato” prima di confermare le tariffe. Per l’Autorità, tali elementi rendono incompatibile la tesi di semplici comportamenti paralleli autonomi.
Ruolo di Staffetta Quotidiana
Gli annunci su Staffetta Quotidiana hanno avuto, secondo l’AGCM, una funzione decisiva di stabilizzazione e monitoraggio del cartello. Dal gennaio 2020 al giugno 2023 sono stati pubblicati 16 articoli sui prezzi della componente bio, molti dei quali anteriori o contestuali agli aumenti. ENI ha trasmesso direttamente a Staffetta i propri dati di prezzo e spesso anche il testo da pubblicare. Gli annunci hanno fornito benchmark ufficiali, hanno reso più agevole l’accettazione degli aumenti da parte dei clienti e hanno consentito alle imprese di verificare l’adesione dei concorrenti all’intesa.
Posizione delle singole imprese
ENI è stata considerata il leader del cartello: applicava una tariffa unica, comunicava per prima i prezzi a Staffetta e agli altri concorrenti e alimentava la stabilità dell’intesa.
IP ha mostrato un allineamento quasi completo ai prezzi di ENI, con aumenti e riduzioni sostanzialmente coincidenti, talvolta con effetti retroattivi o con lieve scostamento temporale dovuto ai vincoli contrattuali.
KUWAIT ha inizialmente mostrato prezzi più differenziati nel 2019, ma dal 2020 ha iniziato ad allinearsi a ENI; i documenti interni mostrano che monitorava il mercato e gli annunci di Staffetta per decidere gli aumenti.
SARAS ha applicato la stessa tariffa di ENI per gran parte del periodo 2021-2023; il dossier contiene anche email in cui la società discute direttamente con ENI del livello dei prezzi.
TAMOIL ha seguito ENI con qualche sfasamento, condizionato da vincoli contrattuali e term campaign; anche qui emergono riferimenti interni a Staffetta e alla necessità di essere “in linea” con ENI.
ESSO ha fornito dati meno completi, ma l’AGCM ha ritenuto comunque provato un allineamento sostanziale degli aumenti, spesso con uno sfalsamento di un mese dovuto alle term campaign e con una chiara attenzione ai benchmark di mercato e agli annunci di ENI.
REPSOL e IPLOM sono state escluse: per REPSOL non sono emersi parallelismi sufficienti né prove esogene significative; per IPLOM il modello di business era radicalmente diverso e non sono emersi elementi per contestarne la partecipazione al cartello.
Giudizio dell’Autorità sulla natura dell’infrazione
L’AGCM qualifica la condotta come intesa restrittiva della concorrenza ex art. 101 TFUE, nella forma di pratica concordata, con oggetto anticoncorrenziale. Non è stata ritenuta necessaria la prova di un impatto diretto sui prezzi finali al consumo, essendo sufficiente il coordinamento su una componente rilevante del prezzo. L’intesa è stata considerata pienamente attuata e di particolare gravità, anche per la quota di mercato complessiva delle imprese coinvolte e per il ruolo del settore nel mercato nazionale.
Pregiudizio al commercio tra Stati membri
Poiché l’intesa ha coperto l’intero territorio nazionale e coinvolto operatori di rilievo, l’AGCM ritiene integrato anche il pregiudizio al commercio tra Stati membri, con conseguente applicazione dell’art. 101 TFUE.
Durata e gravità
La durata accertata dell’intesa va dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2023. La violazione è stata qualificata come molto grave, in quanto cartello orizzontale segreto volto a condizionare la dinamica dei prezzi su una componente essenziale del carburante e ad alterare il normale gioco concorrenziale.
Criteri sanzionatori e compliance
Per il calcolo delle sanzioni l’Autorità applica i criteri delle Linee guida sanzioni AGCM, prendendo a riferimento il valore delle vendite della componente bio nel 2022 e applicando un coefficiente di gravità del [15-20]%. Viene inoltre considerata un’aggravante per ENI, per il suo ruolo decisivo nell’organizzazione e nel monitoraggio del cartello. Un’attenuante viene riconosciuta solo a SARAS per il programma di compliance, mentre non vengono riconosciute attenuanti a ENI e IP per i rispettivi programmi, poiché trasmessi troppo tardi rispetto ai criteri delle Linee guida.
Sanzioni irrogate e ordini finali
L’AGCM ha deliberato che ENI, KUWAIT, ESSO, TAMOIL, IP e SARAS cessino comportamenti analoghi in futuro e ha irrogato le seguenti sanzioni:
- ENI: € 336.214.660
- IP: € 163.669.804
- SARAS: € 43.788.944
- ESSO: € 129.363.561
- KUWAIT: € 172.592.363
- TAMOIL: € 91.029.755
Le sanzioni devono essere pagate entro 90 giorni dalla notifica, con gli ulteriori effetti previsti in caso di ritardo. Il provvedimento è impugnabile davanti al TAR Lazio o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Punti principali
Origine dell’istruttoria e parti coinvolte
Il procedimento è stato avviato l’11 luglio 2023 a seguito di una segnalazione anonima sul possibile coordinamento tra le principali compagnie petrolifere operanti in Italia. Le parti formalmente coinvolte erano ENI, ESSO, SARAS, KUWAIT, TAMOIL (anche per le attività di REPSOL), IP e IPLOM. L’Autorità ha poi ammesso soggetti terzi interessati e svolto ispezioni, richieste di informazioni, audizioni e data room.
Mercato e componente bio
La condotta riguarda il mercato nazionale dell’immissione in consumo di carburanti per autotrazione, nella fase logistica di miscelazione e distribuzione, con focus sulla quota di prezzo destinata a coprire gli obblighi bio. L’AGCM osserva che la componente bio incide in modo rilevante sul prezzo finale ed è una parte del margine lordo sui carburanti. Il mercato è descritto come oligopolistico, concentrato, trasparente e con forti barriere all’ingresso.
Meccanismo collusivo e prove principali
L’Autorità ha ritenuto provata una pratica concordata incentrata sull’allineamento degli aumenti della componente bio, emersa in modo anomalo dal 1° gennaio 2020. La prova è stata costruita con indicatori endogeni (moda, mediana, media, indici di convergenza, aumenti trimestrali) ed elementi esogeni (email e contatti bilaterali tra concorrenti, annunci su Staffetta Quotidiana). Il valore iniziale di 26 €/mc nel primo trimestre 2020 è stato considerato il principale segnale dell’intesa.
Ruolo di ENI e di Staffetta Quotidiana
ENI è stata considerata il soggetto decisivo nell’innesco e nella stabilizzazione del cartello: ha adottato una tariffa unica, ha comunicato per prima i propri valori a Staffetta Quotidiana e ha condiviso, anche con concorrenti, l’idea che applicasse la stessa tariffa a tutti. Gli articoli di Staffetta sono stati usati come benchmark e strumento di monitoraggio, spesso pubblicati prima o contestualmente agli aumenti e poi recepiti dalle imprese nei rapporti con i clienti.
Partecipazione delle singole imprese
L’Autorità ha ritenuto coinvolte ENI, KUWAIT, ESSO, TAMOIL, IP e SARAS. Per ciascuna sono stati evidenziati allineamenti di prezzo, comunicazioni interne che richiamano ENI o Staffetta, e in diversi casi aumenti retroattivi o sfalsati ma sostanzialmente coerenti con il cartello. IPLOM e REPSOL sono state escluse: per IPLOM per il modello di business radicalmente diverso e l’assenza di elementi sufficienti; per REPSOL per la mancanza di riscontri sul parallelismo e di evidenze esogene.
Valutazioni giuridiche e sanzione
L’AGCM ha qualificato la condotta come intesa restrittiva della concorrenza per oggetto, in violazione dell’art. 101 TFUE, con pregiudizio al commercio tra Stati membri. L’infrazione è stata ritenuta molto grave e durata dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2023. Le sanzioni finali sono state: ENI € 336.214.660; IP € 163.669.804; SARAS € 43.788.944; ESSO € 129.363.561; KUWAIT € 172.592.363; TAMOIL € 91.029.755. È stato ordinato anche di astenersi in futuro da condotte analoghe.
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