Provvedimento AGCM I878 n. 31699 del 14/10/2025
DJI/NITAL - VENDITA DRONI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento avvia un’istruttoria nei confronti di DJ Europe B.V. e Nital S.p.A. per una presunta intesa verticale restrittiva della concorrenza nel mercato italiano della distribuzione all’ingrosso e al dettaglio di droni professionali DJI (enterprise). L’Autorità ritiene che DJI Europa, Nital e la rete dei rivenditori abbiano posto in essere un sistema di fissazione dei prezzi di rivendita online, basato sul sito Hobbyhobby come prezziario di riferimento, su controlli e pressioni sui rivenditori e su ritorsioni contro chi pratica sconti o ricorre ad acquisti all’estero. Il provvedimento non accerta ancora l’infrazione, ma ritiene la condotta potenzialmente idonea a integrare una restrizione fondamentale ai sensi del Regolamento UE 2022/720 e dell’art. 101 TFUE, non coperta dall’esenzione verticale. L’istruttoria dovrà concludersi entro il 30 giugno 2027.
DJI Europa e Nital: presunta intesa verticale di resale price maintenance nella vendita di droni enterprise DJI in Italia, con avvio istruttoria
DJI / Nital - vendita droni
Il provvedimento riguarda una presunta intesa verticale di resale price maintenance nella distribuzione e vendita dei droni professionali DJI in Italia. L’Autorità dispone l’avvio dell’istruttoria nei confronti di DJ Europe B.V. e Nital S.p.A. per verificare una possibile violazione dell’art. 101 TFUE, con particolare riferimento a restrizioni verticali e al controllo dei prezzi di rivendita online.
Parti e struttura della filiera
DJ Europe B.V. è descritta come società del gruppo cinese DJI, licenziataria dei marchi e incaricata della gestione dei rapporti con i rivenditori in Italia. Nital S.p.A. opera come importatore e distributore dei droni DJI in Italia, tramite canali fisici e online, e si definisce in sostanza come distributore esclusivo. Nella rete distributiva operano anche i Rivenditori Ufficiali indicati sul sito DJI; alcuni di essi, denominati Rivenditori Gold, sarebbero vincolati da contratti annuali di fornitura con obbligo di seguire le istruzioni sulle vendite trasmesse da Nital e DJI Europa e di acquistare in via esclusiva da Nital.
Mercato interessato
Il caso è circoscritto al mercato dei droni civili, che l’Autorità distingue in due macro-segmenti: droni consumer e droni enterprise. L’istruttoria riguarda i droni enterprise, caratterizzati da maggiori complessità tecniche, classi da C2 a C6 o equivalenti, impieghi professionali e prezzi significativamente più elevati. Sul piano della filiera, l’Autorità distingue produzione, distribuzione all’ingrosso e vendita al dettaglio, ritenendo che le condotte segnalate incidano sui mercati distributivi all’ingrosso e al dettaglio dei droni enterprise. Dal punto di vista geografico, il mercato produttivo è almeno SEE, mentre i mercati distributivi sono ritenuti nazionali.
Condotta contestata: sistema di RPM e prezziario Hobbyhobby
Secondo l’Autorità, tra DJI, Nital e i rivenditori esisterebbe un’intesa verticale volta a fissare i prezzi di rivendita dei droni enterprise DJI in Italia. Il sito Hobbyhobby sarebbe utilizzato come "prezziario" di riferimento: i prezzi ivi esposti vengono assunti come prezzi pubblici, diffusi ai rivenditori anche tramite listini che riportano il recommended retail price coincidente con quelli del sito. Il sistema sarebbe rafforzato da controlli sui prezzi online praticati dai rivenditori, dal confronto sistematico con i valori pubblicati su Hobbyhobby e da pressioni per allinearsi ai prezzi indicati.
Evidenze sulle pressioni e sulle ritorsioni
L’istruttoria richiama incontri organizzati da DJI, con la cooperazione di Nital, con rivenditori che praticavano sconti. Tali incontri avrebbero avuto tre finalità principali: raccogliere informazioni sui fornitori dei rivenditori disallineati, ammonire i rivenditori affinché comprassero secondo le istruzioni di DJI e rispettassero i prezzi di rivendita, e imporre un accordo che prevedeva obbligo di acquisto in Italia e divieto di sconti. In caso di mancato rispetto, risultano ritorsioni concrete: blocchi delle forniture, rifiuti di vendita da parte dei Rivenditori Ufficiali, diffide all’uso di segni distintivi e drastica riduzione dell’attività commerciale di uno dei rivenditori coinvolti.
Allineamento dei prezzi e ruolo del commercio parallelo
L’Autorità evidenzia una forte omogeneità tra i prezzi dei droni enterprise praticati online dai rivenditori e quelli di Hobbyhobby. Il confronto statistico mostra, per numerosi modelli, un allineamento totale con coefficiente di variazione pari a zero o comunque molto basso; analoghe considerazioni valgono per garanzie convenzionali e altri prodotti complementari. La ricostruzione porta l’Autorità a ritenere che il sistema sia funzionale a preservare prezzi elevati e a impedire l’acquisto all’estero da parte dei rivenditori, così da neutralizzare la concorrenza intra-brand e il commercio parallelo.
Valutazione giuridica dell’Autorità
L’Autorità qualifica la fattispecie come possibile intesa verticale restrittiva della concorrenza ai sensi dell’art. 101 TFUE. La restrizione viene ricondotta all’art. 4, lettera a), del Regolamento UE 2022/720, poiché concerne la facoltà dell’acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita; l’esenzione verticale risulta quindi inapplicabile. Viene chiarito che rientrano nel divieto non solo i prezzi fissi o minimi, ma anche i prezzi raccomandati o massimi quando, di fatto, equivalgano a prezzi imposti per effetto di pressioni o incentivi. Le restrizioni al commercio parallelo rafforzano ulteriormente la qualificazione anticoncorrenziale.
Pregiudizio al commercio tra Stati membri
L’Autorità ritiene che la condotta sia idonea a pregiudicare il commercio tra Stati membri, richiamando le linee direttrici della Commissione sul concetto di pregiudizio al commercio intraeuropeo. Rileva, in particolare, che la condotta incide su mercati nazionali di distribuzione ma riguarda acquisti effettuabili online e ostacola importazioni parallele nell’Unione europea, con effetti transfrontalieri apprezzabili.
Esito procedurale
Il provvedimento non contiene un accertamento finale dell’infrazione né una sanzione. L’Autorità delibera l’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 14 della legge n. 287/1990 nei confronti di DJ Europe B.V. e Nital S.p.A., fissa il termine di 60 giorni per chiedere l’audizione e stabilisce che il procedimento dovrà concludersi entro il 30 giugno 2027.
Punti principali
Parti coinvolte e contesto commerciale
DJ Europe B.V. è indicata come società del gruppo DJI, licenziataria dei marchi e gestore dei rapporti con i rivenditori in Italia; Nital S.p.A. è l’importatore e distributore dei droni DJI in Italia, attivo sia online sia tramite canali fisici. Il caso riguarda i droni civili, con focus sui droni professionali o enterprise, di regola più costosi e destinati a impieghi professionali e industriali.
Segnalazione e condotta denunciata
La segnalazione proviene da un rivenditore indipendente e denuncia un presunto sistema di resale price maintenance. La condotta segnalata consiste nel monitoraggio dei prezzi praticati dai rivenditori, nel confronto con i prezzi pubblicati su Hobbyhobby e nell’uso di minacce di interruzione delle forniture contro chi si discosta dai prezzi indicati o acquista all’estero.
Mercati rilevanti e struttura distributiva
L’Autorità individua il mercato dei droni civili e, al suo interno, distingue i droni consumer dai droni enterprise. La condotta si colloca nei mercati della distribuzione all’ingrosso e al dettaglio dei droni enterprise DJI in Italia; dal punto di vista geografico, il mercato produttivo è almeno SEE, mentre i mercati distributivi sono ritenuti nazionali. Sono richiamati anche prodotti complementari, come garanzie convenzionali, accessori, payloads e software.
Elementi istruttori sul sistema di RPM
Secondo l’Autorità, Nital e DJI vincolano i Rivenditori Gold a seguire le istruzioni sulle vendite, monitorano gli scostamenti rispetto ai prezzi di Hobbyhobby e si oppongono agli acquisti all’estero per impedire sconti più aggressivi. Gli incontri con i rivenditori disallineati avrebbero lo scopo di raccogliere informazioni sui fornitori, ammonire i rivenditori e imporre obblighi di acquisto in Italia e divieti di sconto. Sono riportati anche casi di ritorsioni, diffide e blocchi delle forniture.
Esito del provvedimento e prossimi passi
L’Autorità non adotta un provvedimento conclusivo sull’infrazione, ma delibera l’avvio dell’istruttoria nei confronti di DJ Europe B.V. e Nital S.p.A. ai sensi dell’art. 14 della legge n. 287/1990. Viene fissato il termine di 60 giorni per l’audizione delle parti e il procedimento deve concludersi entro il 30 giugno 2027.
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