Provvedimento AGCM I801AC n. 31682 del 23/09/2025
SERVIZI DI PRENOTAZIONE DEL TRASPORTO TAXI - ROMA - INOTTEMPERANZA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento riguarda Radiotaxi 3570 Società Cooperativa e, in via partecipata, Mytaxi Italia S.r.l. nel procedimento avviato per reiterata inottemperanza alla diffida contenuta nel provvedimento AGCM n. 27244/2018, relativo alle clausole di non concorrenza negli atti che disciplinano i rapporti con i tassisti aderenti a Roma. L’Autorità esamina le modifiche statutarie introdotte da Radiotaxi 3570 per consentire ai soci di destinare la propria capacità anche a piattaforme terze non interconnesse con ItTaxi, prevedendo al contempo una quota sociale differenziata e uno sconto massimo del 15% per i soci che destinano tutta l’offerta alla cooperativa e alle piattaforme integrate. L’AGCM ritiene idonee le misure adottate a ottemperare alla diffida del 2018, ma accerta la durata dell’inottemperanza pregressa e irroga una penalità di mora complessiva di 29.587,20 euro, pari a 214,40 euro al giorno per 138 giorni di ritardo.
Radiotaxi 3570 - inottemperanza alla diffida del provvedimento AGCM n. 27244/2018 sulle clausole di non concorrenza nel servizio taxi a Roma: ottemperanza riconosciuta e penalità di mora di 29.587,20 euro
Radiotaxi 3570 - inottemperanza alla diffida sulle clausole di non concorrenza nel taxi romano
Il provvedimento riguarda il procedimento avviato nei confronti di Radiotaxi 3570 Società Cooperativa per la contestata reiterata inottemperanza al precedente provvedimento AGCM n. 27244/2018. L’Autorità valuta se le modifiche statutarie adottate dalla cooperativa siano idonee a rimuovere l’infrazione originariamente accertata, relativa a clausole di non concorrenza nei rapporti con i tassisti aderenti.
Parti e contesto economico
Radiotaxi 3570 è la principale società di radiotaxi a Roma, con circa 4.000 tassisti aderenti, e offre ai soci anche l’utilizzo dell’app itTaxi, sviluppata nell’ambito dell’URI. Mytaxi Italia S.r.l., partecipante ammessa al procedimento, opera come piattaforma di intermediazione taxi tramite l’app Mytaxi/FreeNow in più città italiane e in altri Paesi.
Il settore è quello del servizio taxi, qualificato dalla normativa di settore come servizio pubblico non di linea soggetto a licenza, tariffe amministrativamente determinate, turni e controlli comunali. Il provvedimento sottolinea che il servizio è autofinanziato dagli utenti e che i comuni incidono su numero dei veicoli, modalità del servizio, turni e tariffe.
Il precedente del 2018 e la diffida
Con il provvedimento n. 27244/2018 l’AGCM aveva accertato un’intesa restrittiva della concorrenza consistente in clausole che imponevano obblighi di non concorrenza ai tassisti aderenti, ostacolando l’ingresso o lo sviluppo di nuovi operatori nel mercato delle piattaforme di intermediazione taxi. L’Autorità aveva ordinato alle imprese interessate di adottare entro 120 giorni misure idonee a eliminare l’infrazione e astenersi da condotte analoghe, oltre a trasmettere una relazione sulle iniziative intraprese.
Il procedimento per inottemperanza
Il nuovo procedimento è stato avviato il 17 dicembre 2024 per contestare a Radiotaxi 3570 la violazione dell’art. 15, comma 2, L. 287/1990, in quanto la società non avrebbe dato esecuzione alle prescrizioni del provvedimento del 2018 e non avrebbe presentato nei termini la relazione richiesta dal provvedimento n. 31302/2024 del 30 luglio 2024. Quest’ultimo aveva già accertato una precedente inottemperanza e irrogato una sanzione di 140.043,95 euro, oltre a una penalità di mora giornaliera di 214,40 euro.
Nel corso del nuovo istruttoria l’Autorità ha acquisito le comunicazioni della parte, ha ammesso l’intervento di Mytaxi, ha prorogato il termine finale al 30 settembre 2025, ha inviato la CRI e ha sentito le parti in audizione finale.
Le misure di ottemperanza proposte da Radiotaxi 3570
Radiotaxi 3570 ha dapprima proposto una modifica dell’articolo 5 dello statuto, consentendo ai soci di mettere a disposizione la propria capacità anche verso piattaforme terze non interconnesse con ItTaxi, accompagnata da un meccanismo di sconto sulla quota sociale per chi decidesse di destinare la capacità solo alla cooperativa e alle piattaforme integrate.
Successivamente ha presentato una versione più articolata delle misure, approvate dal Consiglio di amministrazione e poi dall’assemblea straordinaria dei soci il 24 marzo 2025. Le modifiche statutarie prevedono:
- la facoltà per i soci, previa disponibilità, di offrire la propria attività anche a piattaforme terze mediante accordi di integrazione tecnologica con ItTaxi;
- la facoltà di dichiarare annualmente, entro novembre, la volontà di mettere la propria offerta a disposizione anche di piattaforme concorrenti non interconnesse con ItTaxi nei soli momenti di inattività;
- un nuovo articolo 5-bis con quota sociale differenziata e sconto massimo del 15% per i soci che non effettuano la dichiarazione e destinano l’intera offerta alla cooperativa e alle piattaforme integrate;
- un sistema di conseguenze progressive per i soci che, in assenza di dichiarazione, utilizzino comunque piattaforme terze, fino alla possibile esclusione al terzo accertamento.
Le difese di Radiotaxi 3570
Radiotaxi 3570 ha sostenuto che l’eliminazione totale della clausola di esclusiva non fosse richiesta dal provvedimento del 2018 e sarebbe stata eccessivamente impattante sul funzionamento della cooperativa. Secondo la società, il provvedimento e la giurisprudenza del Consiglio di Stato consentono un allentamento dell’esclusiva, non la sua soppressione integrale.
La cooperativa ha inoltre affermato che:
- lo sconto del 15% è modesto e non ha effetto realmente disincentivante;
- la dichiarazione annuale è necessaria per esigenze programmatorie, per conoscere la capacità disponibile e garantire lo smistamento delle chiamate e il rispetto dei turni comunali;
- un sistema sanzionatorio progressivo è proporzionato per tutelare il corretto funzionamento mutualistico;
- non è necessario un monitoring trustee, potendo l’Autorità ricevere eventuali segnalazioni tramite whistleblowing.
Le osservazioni di Mytaxi
Mytaxi ha contestato che le misure proposte, pur formalmente più aperte, continuino a disincentivare l’uso di piattaforme concorrenti. A suo avviso la misura realmente conforme alla diffida del 2018 sarebbe stata la rimozione completa della clausola di esclusiva, come già avvenuto per altre cooperative radiotaxi e in altri contesti territoriali.
La società ha inoltre osservato che lo sconto e la quota differenziata opererebbero come penalità indiretta per i soci che vogliono usare anche piattaforme terze; che la dichiarazione annuale comporterebbe un onere e un’esposizione verso la cooperativa; che le sanzioni interne sarebbero sproporzionate; e che le misure potrebbero essere replicate da altre imprese, con effetti negativi sul mercato.
Mytaxi ha chiesto, in subordine, correttivi come la nomina di un monitoring trustee, la previsione di una dichiarazione anonima e una tantum, la neutralità della quota sociale, la preventiva valutazione di eventuali aumenti tariffari interni, la riduzione delle sanzioni e una comunicazione neutra verso i soci e il mercato.
Valutazioni dell’Autorità sulla conformità delle misure
L’AGCM ricostruisce il significato del precedente del 2018 e della sentenza del Consiglio di Stato n. 7991/2020, chiarendo che l’illegittimità riguardava la portata assoluta della clausola di esclusiva, non ogni forma di vincolo. Secondo l’Autorità, l’allentamento dell’esclusiva, trasformandola in esclusiva relativa, è coerente con il bilanciamento tra tutela della concorrenza e funzionamento della cooperativa.
Le misure di Radiotaxi 3570 sono ritenute idonee perché:
- consentono ai tassisti di destinare la capacità residua a piattaforme terze nei momenti di inattività;
- hanno durata annuale, e quindi non introducono un vincolo indefinito;
- permettono di operare per piattaforme concorrenti senza recedere dalla cooperativa;
- mantengono uno sconto contenuto, pari al massimo al 15%, che non viene considerato un disincentivo significativo.
Quanto ai correttivi richiesti da Mytaxi, l’Autorità ritiene non necessario un monitoring trustee, perché le misure sono già state deliberate e attuate; ritiene sufficiente la forma libera della dichiarazione prevista dallo statuto; esclude la necessità di un modello predisposto dall’Autorità; e ritiene che l’eventuale aumento della quota sociale non possa essere arbitrario, essendo collegato alle decisioni societarie e al bilancio preventivo.
Durata dell’inottemperanza e penalità di mora
L’Autorità ritiene che l’inottemperanza sia iniziata con la mancata presentazione della relazione sulle misure adottate entro il termine del 7 ottobre 2024 e sia cessata il 24 marzo 2025, data di approvazione delle modifiche statutarie da parte dell’assemblea straordinaria dei soci.
Sulla base di una penalità di mora di 214,40 euro per ogni giorno di ritardo, l’AGCM quantifica l’importo complessivo in 29.587,20 euro, corrispondente a 138 giorni di ritardo.
Dispositivo
L’Autorità delibera che le misure adottate da Radiotaxi 3570, consistenti nella modifica delle clausole statutarie di non concorrenza a portata assoluta, integrano l’ottemperanza al provvedimento n. 27244/2018. Contestualmente impone una penalità di mora di 29.587,20 euro, da pagarsi entro 90 giorni dalla notificazione del provvedimento, con le ordinarie avvertenze su interessi di mora, maggiorazioni in caso di ritardo e possibilità di rateizzazione per imprese in difficoltà economica.
Punti principali
Origine del procedimento e precedente del 2018
Il procedimento nasce dalla contestazione a Radiotaxi 3570 della reiterata inottemperanza al provvedimento AGCM n. 27244 del 27 giugno 2018. In quel precedente l’Autorità aveva accertato un’intesa restrittiva della concorrenza consistente nell’inserimento, negli atti regolanti i rapporti con i tassisti aderenti, di clausole di non concorrenza idonee, nel loro complesso, a ostacolare l’ingresso di nuovi operatori sul mercato.
Parti e contesto del mercato taxi a Roma
Radiotaxi 3570 è la principale società di gestione del radiotaxi a Roma per numero di aderenti, circa 4.000, e opera anche tramite l’app itTaxi nell’ambito URI. Mytaxi Italia S.r.l. opera invece come piattaforma mobile di intermediazione tra tassisti e utenti, oggi sotto il marchio FreeNow. Il caso si colloca nel mercato dei servizi di prenotazione/intermediazione del trasporto taxi a Roma, in un settore regolato da licenza, tariffe amministrative e discipline comunali sui turni.
Misure di ottemperanza proposte e approvate
Radiotaxi 3570 ha proposto e poi approvato modifiche statutarie all’articolo 5 e l’introduzione dell’articolo 5-bis. Le modifiche consentono ai soci, previa disponibilità, di mettere a disposizione la propria offerta anche tramite piattaforme terze interconnesse con ItTaxi, nonché, nei momenti di inattività, tramite piattaforme concorrenti non interconnesse con ItTaxi, previa dichiarazione annuale entro novembre. L’articolo 5-bis introduce un criterio di contribuzione differenziata con sconto massimo del 15% sulla quota sociale per i soci che destinano tutta la propria capacità alla cooperativa e alle piattaforme integrate con ItTaxi.
Dibattito su proporzionalità, disincentivi e sanzioni interne
Mytaxi ha sostenuto che le misure restassero disincentivanti perché la dichiarazione annuale, lo sconto e le sanzioni progressive avrebbero di fatto penalizzato l’uso di piattaforme concorrenti. Ha quindi chiesto correttivi, tra cui un monitoring trustee, una dichiarazione anonima e una riformulazione neutra delle clausole. Radiotaxi 3570 ha replicato che la misura non impone un’esclusiva assoluta, è limitata nel tempo, non impedisce ai tassisti di operare per piattaforme terze e preserva le esigenze organizzative della cooperativa.
Esito: ottemperanza e penalità di mora
L’Autorità conclude che le misure adottate da Radiotaxi 3570 sono idonee a ottemperare al provvedimento n. 27244/2018, in quanto trasformano l’esclusiva assoluta in esclusiva relativa e consentono ai tassisti di offrire capacità residuale a piattaforme concorrenti. Tuttavia accerta che l’inottemperanza è perdurata dal 7 ottobre 2024 fino al 24 marzo 2025 e impone una penalità di mora di 29.587,20 euro, calcolata in 214,40 euro per 138 giorni di ritardo.
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