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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12924/2022 del 22/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Esecuzione forzata promossa da Mauro Longo nei confronti del debitore Italiana Assicurazioni presso il terzo Intesa Sanpaolo; il giudice dell'esecuzione, sulla dichiarazione del terzo pari a Euro 3.643,89, assegnò a Longo Euro 1.789,26 e al difensore Euro 1.440,00. Intesa inviò due assegni per l'importo dichiarato (uno in favore di Longo restituito come non satisfattorio). Longo dedusse l'illegittimità del termine dilatorio concesso al terzo e contestò che la semplice consegna dell'assegno non accettato costituisse adempimento tale da travolgere il credito stabilizzato nell'ordinanza di assegnazione; impugnò quindi le decisioni di merito e, dopo il rigetto in Cassazione dell'appello, propose ricorso per revocazione sostenendo che la Corte non aveva esaminato correttamente la questione sull'adempimento mediante assegno.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la censura attenga a valutazione del motivo di ricorso (errore di apprezzamento) e non a un errore meramente percettivo sui "fatti" che possa giustificare la revocazione. Si è confermato altresì il principio che, non essendo stata proposta opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione, non potevano essere rinnovate in sede di gravame questioni relative al termine dilatorio concesso al terzo e al limite della somma assegnata; inoltre, in presenza di carattere non satisfattorio della somma assegnata, il terzo/debitore si era attenuto al criterio del necessario privilegio delle spese per l'espropriazione (art. 2755 c.c.). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e degli oneri contributivi previsti.

Norme richiamate

  • art. 2755 cod. civ.

    Richiamato per giustificare il criterio del privilegio necessario delle spese di espropriazione a favore del difensore/creditore del procedimento esecutivo, che legittima l'allocazione di una parte della somma dichiarata dal terzo.

  • art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Citato in relazione ai presupposti della revocazione: la revocazione è ammessa per fatti nuovi o per errori meramente percettivi sui fatti; la Corte precisa che la dedotta errata valutazione di un motivo non rientra nei casi di revocazione per errore di percezione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Riferimento normativo collegato alle limitazioni della revocazione delle decisioni della Corte di Cassazione e alla distinzione tra errori di percezione dei fatti e errori di valutazione giuridica.

  • art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 e art. 1, comma 17 legge n. 228/2012

    Richiamati ai fini dell'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, posto che il ricorso è stato proposto dopo la data rilevante e rigettato.

  • art. 23, comma 8-bis d.l. n. 137/2020 e art. 16, comma 1 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228

    Norme citate a giustificazione del procedimento in camera di consiglio senza udienza pubblica, in assenza di richiesta di trattazione orale.

Massime di principio

  • In sede di esecuzione presso terzo, la mancata tempestiva opposizione agli atti esecutivi relativi all'ordinanza di assegnazione impedisce di sollevare successivamente le stesse questioni in sede di gravame: le questioni sul termine dilatorio e sul limite della somma sono eccepibili tempestivamente o si perdono.
  • La semplice consegna di un assegno che venga restituito o non accettato dal creditore non è automaticamente idonea a travolgere il credito stabilito nell'ordinanza di assegnazione; l'adempimento va valutato nella sua efficacia reale e nell'osservanza delle modalità previste dall'atto di esecuzione.
  • Il terzo/debitore può conformarsi al principio del necessario privilegio delle spese di espropriazione (art. 2755 c.c.) nel riparto delle somme dichiarate, specie quando la somma complessiva dichiarata risulti non pienamente soddisfacente per l'ammontare dei crediti rivendicati.
  • Il rimedio della revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione è molto limitato: è ammesso per errori di percezione dei fatti (fatti nuovi o errori meramente percettivi) e non per censire valutazioni giuridiche o di merito compiute dalla Corte; chi contesta una valutazione interpretativa deve ricorrere nei modi ordinari o segnalare fattispecie espressamente previste per la revocazione.
  • Chi propone ricorso in Cassazione e lo perde può essere condannato alle spese e a versare contributi unificati aggiuntivi; occorre considerare la normativa sui contributi (DPR 115/2002 e l. 228/2012) quando il ricorso è stato proposto dopo le date di riferimento.

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