Cassazione Penale, Sentenza n. 25198/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava nove motivi: (i) illegittimità del mancato rinvio dell'udienza per adesione del difensore all'astensione proclamata dall'Unione Camere Penali (violazione dell'art. 3 del codice di autoregolamentazione e lesione delle facoltà difensive); (ii) rilievi connessi alla celebrazione in forma cartolare e alla mancata possibilità di depositare conclusioni; (iii) preteso ostacolo all'esercizio della difesa in relazione alla mancata formalizzazione dell'offerta riparatoria dopo annullamento con rinvio della Cassazione; (iv) doglianze sulla valutazione probatoria e sull'attribuzione del concorso nella frode assicurativa (art. 642 c.p.), contestando la genuinità e la valutazione delle dichiarazioni e dei documenti; (v) critiche sull'elemento psicologico del reato e sulla finalità di conseguire indebito indennizzo; (vi) censura per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante offerta riparatoria non formalmente corretta; (vii) richiesta di riconoscimento dell'attenuante della tenuità del danno (art. 62, comma 1, n. 4 c.p.); (viii) eccessività della pena e necessità di rimodulazione; (ix) vizio di motivazione nella quantificazione in via equitativa del risarcimento di Euro 5.000 a favore di Genertel.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi in quanto, essendo il giudizio d'appello trattato in forma cartolare, l'adesione all'astensione non configura un legittimo impedimento e i termini per il deposito degli scritti erano già scaduti. Ha poi respinto i motivi di merito come generici, ripetitivi o non consentiti, confermando implicitamente la valutazione probatoria delle decisioni di merito (integrazione motivazionale tra primo e secondo grado) e la sussistenza del concorso nel reato di frode assicurativa. Ha ritenuto corretta la disapplicazione delle attenuanti e la quantificazione equitativa del danno. Conseguenze pratiche: il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali, al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di difesa della parte civile Genertel S.p.a.; rimangono ferme le pronunce di merito (condanna penale e risarcimento civile).
Norme richiamate
art. 642 cod. pen.
Norma che incrimina la frode assicurativa: la Corte ha ritenuto sussistente il concorso del ricorrente anche senza la partecipazione materiale alla falsificazione dei certificati, valutando la finalità di ottenere un indennizzo indebito.
art. 162-ter cod. pen.
Regola l'estinzione del reato per offerta riparatoria: la Corte ha ritenuto che l'offerta non fosse rituale perché non accompagnata dal deposito della somma nelle forme richieste, per cui non poteva produrre effetto estintivo.
art. 1208 cod. civ.
Disciplina dell'offerta reale nella legge civile: la Corte ha richiamato l'esigenza del deposito presso Cassa Depositi e Prestiti o istituto bancario per rendere l'offerta perfezionata ed efficace ai fini dell'estinzione del reato.
art. 420-ter cod. proc. pen.
Norma sul legittimo impedimento del difensore: la Corte ha affermato che non opera in caso di trattazione cartolare d'appello, perché la comparizione personale del difensore non è prevista.
art. 598-bis cod. proc. pen.
Riferimento alle conclusioni scritte in appello: la Corte ha ritenuto imprescindibile il rispetto dei termini per il deposito scritto, specialmente nel rito cartolare, per garantire il contraddittorio.
art. 546 cod. proc. pen.
Schema della sentenza: la Corte ha osservato che il riepilogo processuale non è un requisito necessario della sentenza e che l'omissione di menzione della richiesta di rinvio non determina in sé nullità.
art. 627 cod. proc. pen.
Effetti della sentenza rescindente e vincolo di decisorio: la Corte ha ritenuto preclusa la riapertura della questione dell'offerta non depositata a seguito del principio affermato nella sentenza rescindente.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena: la Corte ha motivato che la pena era stata determinata nel minimo edittale e che la riduzione avrebbe richiesto il riconoscimento delle attenuanti non concesse.
art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.
Attenuante per tenuità del danno: la Corte ha rigettato il riconoscimento ritenendo non irrilevante il danno e fondandosi sulla valutazione delle spese e del pregiudizio per la compagnia.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e ad una somma alla Cassa delle ammende.
Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dagli avvocati, art. 3
La Corte ha ritenuto che l'art. 3, che tutela atti difensivi cui l'avvocato ha diritto, non si applica alle udienze camerali non partecipate in rito cartolare, perché in tali udienze la presenza non è obbligatoria.
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (art. 23-bis) - disciplina dei termini per il deposito delle conclusioni nel giudizio cartolare
La Corte ha interpretato il termine per il deposito delle conclusioni come perentorio nel giudizio cartolare d'appello, rilevando che la scadenza era anteriore all'astensione e quindi la difesa ha perso la possibilità di agire.
Massime di principio
- In appello celebrato in forma cartolare l'adesione del difensore a uno sciopero/astensione non configura di per sé un legittimo impedimento: il diritto di astensione non retroagisce sui termini già scaduti e non sospende i termini per il deposito degli scritti.
- Perché un'offerta riparatoria produca effetto estintivo (art. 162-ter c.p.) è necessario il rispetto della forma civilistica dell'offerta reale: il deposito della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un istituto bancario è essenziale; in mancanza l'offerta non è rituale.
- La Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato sulla motivazione dei giudici di merito: se esiste un apparato argomentativo logico non è consentito riformare valutazioni probatorie meramente rinnovate o alternative richieste dalla difesa.
- La mancata menzione in sentenza di una richiesta processuale (es. rinvio) non costituisce automaticamente causa di nullità quando il giudice abbia già deciso la questione con pronuncia motivata.
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è rilevante la prova di resipiscenza e di comportamento processuale significativo; offerte riparatorie non formalizzate o opportunistiche possono non essere valorizzate.
- La liquidazione del danno in via equitativa è discrezionale ma deve indicare i parametri valutati; la Corte verifica la coerenza e la logica di tale valutazione più che la specifica quantificazione.
- Nei ricorsi in Cassazione è fondamentale formulare censure specifiche, non generiche o meramente ripetitive delle argomentazioni già esaminate: il mancato sviluppo di rilievi nuovi espone a inammissibilità.
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