Cassazione Civile, Ordinanza n. 26976/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l’anno 2009 emesso da un comune nei confronti della proprietaria di alcuni beni immobili. La CTR aveva accolto l’appello della contribuente, annullando l’accertamento sul presupposto della ruralità dei fabbricati, ritenuti strumentali all’attività agricola. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) vizio di motivazione della sentenza di appello, denunciando motivazione meramente apparente ex art. 360, n. 4, c.p.c. e norme processuali tributarie; (2) violazione e falsa applicazione delle norme sulla ruralità e sul trattamento esonerativo ICI, sostenendo che il beneficio richiede l’oggettiva classificazione catastale rurale e, per i fabbricati non già accatastati in categoria rurale, una tempestiva e rituale istanza di variazione/annotazione, non presentata nei termini; (3) motivo assorbito dalla decisione sul secondo. La contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ma fondato il secondo; il terzo è stato assorbito. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento ICI. Le spese di merito sono state compensate per il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale in corso di causa, mentre le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della controricorrente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
vizio della motivazione meramente apparente
La Corte ribadisce che il vizio ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto o sia solo apparente, ovvero presenti contrasti irriducibili o sia incomprensibile; non basta una motivazione non condivisa o sintetica.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro del contenuto minimo della motivazione del provvedimento.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario impone l’esposizione concisa dei motivi in fatto e diritto della decisione.
art. 111, sesto comma, Cost.
È richiamato come fondamento costituzionale dell’obbligo di motivazione sufficiente e non meramente apparente.
art. 9 del d.l. n. 557 del 1993
È la norma richiamata per individuare i requisiti della ruralità dei fabbricati ai fini del trattamento esonerativo ICI.
art. 23, comma 1-bis, del d.l. n. 207 del 2008
È richiamato come disposizione che esclude dall’ICI gli immobili iscritti catastalmente come rurali.
art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504 del 1992
È richiamato quale base normativa dell’assoggettamento/esenzione ICI in relazione alla classificazione catastale del bene.
art. 7, comma 2-bis, del d.l. n. 70 del 2011
Consente la domanda di variazione catastale su autocertificazione; la Corte ne evidenzia la rilevanza solo se presentata secondo forma e termini previsti, con effetti retroattivi nei limiti di legge.
art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013
È richiamato come norma di interpretazione autentica che collega gli effetti retroattivi del riconoscimento della ruralità alla specifica annotazione in atti e alla corretta procedura.
d.l. n. 78 del 2010
È menzionato nel motivo di ricorso come parte del quadro normativo sulla ruralità e sull’ICI.
art. 3, comma 19, del d.l. n. 78 del 2010
È richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme invocate sulla ruralità dei fabbricati.
circolare dell’Agenzia n. 2 del 2012
È richiamata dal ricorrente, ma la decisione si fonda soprattutto su norme e precedenti di legittimità.
Massime di principio
- Nel processo civile e tributario la motivazione è solo apparente, e quindi censurabile in cassazione, quando non renda percepibili le ragioni della decisione o sia incomprensibile; non è sufficiente che sia sintetica o non persuasiva.
- Ai fini dell’esenzione ICI per i fabbricati rurali rileva, in linea generale, la classificazione catastale oggettiva del bene; se l’immobile è iscritto in una categoria diversa, il contribuente deve contestare il classamento e attivare i rimedi previsti per ottenere il riconoscimento della ruralità.
- Il riconoscimento della ruralità con effetti retroattivi presuppone il rispetto della procedura e dei termini previsti dalla disciplina speciale; l’effetto agevolativo non può derivare da una semplice allegazione tardiva o non rituale.
- Quando la domanda di variazione catastale per ruralità è presentata oltre il termine stabilito dalla normativa speciale, non può operare la retroazione quinquennale prevista dalla legge.
- In presenza di orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel corso della causa, è possibile compensare le spese dei gradi di merito, fermo il principio della soccombenza per le spese del giudizio di legittimità.
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