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Ordinanza

Ordinanza del 16/06/2026 n. 20143 - Corte di Cassazione

Accertamento - Omessa presentazione dichiarazione - Processo verbale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate e il primo motivo del ricorso incidentale del contribuente, rigetta il secondo motivo incidentale e cassa la sentenza con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia. L’avviso, fondato anche su elementi acquisiti a tavolino e difforme in parte dal processo verbale di constatazione, richiedeva uno specifico contraddittorio preventivo; la mancata partecipazione del contribuente al successivo incontro per l’accertamento con adesione non sana l’omissione. È inoltre errato riconoscere l’esimente sanzionatoria per l’operato del commercialista senza verificare denuncia, incarico, assenza di colpa e vigilanza del contribuente.

Accertamento IVA e IRAP per omessa dichiarazione: contraddittorio endoprocedimentale e sanzioni per affidamento sul commercialista.

Accertamento per omessa dichiarazione: contraddittorio e sanzioni

La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo al 2010, con recupero di IRAP e IVA e irrogazione di sanzioni a un imprenditore individuale che non aveva presentato la dichiarazione. La Corte ha cassato la decisione impugnata e rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia per un nuovo esame.

Fatti e svolgimento del giudizio

L’accertamento contestava ricavi non dichiarati e costi indebitamente dedotti. Per ricostruire il volume d’affari l’Amministrazione aveva richiesto documentazione, fornita solo in parte. L’omessa dichiarazione era stata ricondotta dal contribuente alla presunta responsabilità del commercialista.

Il contribuente aveva presentato istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 218 del 1997, ma non si era presentato all’incontro fissato dall’Ufficio. In primo grado il ricorso era stato respinto. In appello erano state annullate le sanzioni, sul presupposto dell’incolpevole affidamento sul commercialista, mentre era stato confermato nel resto l’accertamento. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione; il contribuente ha presentato ricorso incidentale articolato in due motivi.

Contraddittorio endoprocedimentale e validità dell’accertamento

Il contribuente lamentava che, pur essendo stato comunicato il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza e attivato il contraddittorio ai sensi dell’art. 12, comma 7, della Legge n. 212 del 2000, l’avviso fosse stato fondato anche su dati dell’anagrafe tributaria e documenti forniti in risposta agli inviti dell’Amministrazione. L’atto conclusivo si discostava infatti, almeno in parte, dai rilievi degli organi ispettivi. La Corte ha accolto il motivo.

Richiamando Cass., Sezioni Unite, n. 21271 del 25 luglio 2025, la Corte ha ribadito che, per la disciplina anteriore all’entrata in vigore dell’art. 6-bis della Legge n. 212 del 2000, il contraddittorio preventivo è generalizzato per i tributi armonizzati, mentre per quelli non armonizzati sussiste soltanto quando sia espressamente previsto. In materia di tributi armonizzati, la violazione comporta l’invalidità dell’atto se il contribuente indica concretamente gli elementi che avrebbe potuto far valere e non prospetta un’opposizione pretestuosa o inidonea, secondo una valutazione probabilistica ex ante del giudice di merito.

Nel caso concreto, il contraddittorio svolto dopo la comunicazione del processo verbale non era sufficiente a coprire gli ulteriori elementi acquisiti tramite verifiche «a tavolino». Per questi elementi occorreva uno specifico confronto preventivo. La presentazione dell’istanza di adesione dopo l’emissione dell’avviso e la successiva mancata partecipazione all’incontro non potevano sanare il vizio, poiché si trattava di condotte successive all’atto. Né l’inerzia del contribuente poteva sostituire una garanzia che, secondo la Corte, deve essere attivata per legge.

La decisione richiama inoltre l’art. 6-bis della Legge n. 212 del 2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 219 del 2023, e gli artt. 7 e 7-bis del D.L. n. 39 del 2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 67 del 2024. La disciplina prevede la comunicazione dello schema di atto, un termine non inferiore a 60 giorni per controdedurre, l’accesso del contribuente agli atti del fascicolo e una motivazione dell’atto finale che dia conto delle osservazioni non accolte. La Corte osserva che la riforma ha superato la precedente garanzia del termine di 60 giorni successivo al verbale, introducendo il contraddittorio preventivo generalizzato per gli atti autonomamente impugnabili davanti alla giurisdizione tributaria.

Secondo motivo incidentale: motivazione sull’accertamento

È stato rigettato il secondo motivo incidentale, con cui il contribuente denunciava motivazione apparente sulla conferma nel merito dei ricavi non dichiarati e dei costi indeducibili. La Corte ha richiamato i criteri delle Sezioni Unite: la motivazione è apparente quando, pur graficamente presente, non rende percepibile il percorso logico della decisione; il sindacato di legittimità è limitato alle anomalie che integrano una violazione costituzionalmente rilevante, quali l’assenza materiale della motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o una motivazione perplessa e incomprensibile (Cass., Sezioni Unite, nn. 22232 del 3 novembre 2016 e 8053 del 7 aprile 2014).

Nel caso di specie, il giudice d’appello aveva spiegato che la documentazione sui costi era parziale e non sufficientemente solida per superare le conseguenze della mancata dichiarazione per il 2010; aveva inoltre rilevato che non risultavano adeguatamente comprovati né l’incarico al consulente per la trasmissione della dichiarazione né gli adempimenti relativi alla produzione dei documenti. La motivazione è stata ritenuta succinta ma comprensibile e sufficiente a rendere riconoscibile il ragionamento seguito.

Sanzioni e responsabilità del commercialista

L’Agenzia delle Entrate contestava l’applicazione dell’esimente prevista dall’art. 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997. La Corte ha accolto il ricorso principale, precisando che l’esimente dell’art. 6, comma 3, opera per l’inadempimento di obblighi tributari non meramente formali, imputabile esclusivamente a un soggetto terzo, normalmente l’intermediario incaricato. Essa richiede inoltre che il contribuente abbia denunciato il terzo all’autorità giudiziaria e che non abbia agito con dolo o negligenza, neppure sotto il profilo della culpa in vigilando, secondo l’art. 5, comma 1, dello stesso decreto.

La Corte richiama il principio già enunciato da Cass., Sezione V, n. 28360 del 7 novembre 2018 e applicato nel precedente relativo all’anno 2009 (Cass., Sezione V, 13 gennaio 2022, n. 3557). Nel giudizio d’appello non risultavano provati né la presentazione della denuncia all’autorità giudiziaria né il conferimento al professionista dell’incarico di presentare le dichiarazioni e provvedere ai pagamenti. Inoltre, la decisione non aveva esaminato adeguatamente l’assenza di colpa del contribuente, il dovere di vigilanza e controllo sull’operato del consulente e la possibile applicazione dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 472 del 1997. Tali profili dovranno essere rivalutati in sede di rinvio.

Esito

La Corte ha accolto l’unico motivo del ricorso principale dell’Agenzia e il primo motivo del ricorso incidentale del contribuente; ha rigettato il secondo motivo incidentale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione è stata assunta il 10 giugno 2026 e depositata il 16 giugno 2026.

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