Sentenza del 22/06/2020 n. 3043 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava merci provenienti dalla Turchia, dichiarate in transito comunitario esterno e destinate alla Bulgaria, il cui arrivo a destinazione non era stato appurato. L’Ufficio aveva richiesto diritti di confine pari a euro 12.560,12 e euro 12.136,24, oltre interessi, e irrogato sanzioni per l’omessa attestazione dell’effettiva esportazione. Le società contestavano la propria responsabilità e invocavano il regime daziario preferenziale turco, sostenendo di avere prodotto i certificati A.TR.; proponevano inoltre appello incidentale sul difetto di legittimazione passiva dello spedizioniere e chiedevano la sospensione del giudizio sulle sanzioni in attesa della definizione delle controversie sui tributi. L’Agenzia contestava l’applicabilità del regime preferenziale perché i certificati erano stati presentati in fotocopia, non indicati nella dichiarazione doganale e non prodotti tempestivamente in originale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha riunito i procedimenti per connessione. Ha accolto gli appelli dell’Agenzia contro le sentenze n. 119/2017 e n. 120/2017 della CTP di Napoli, riformandole e confermando integralmente gli inviti al pagamento: la merce non appurata è stata considerata immessa in consumo in Italia e assoggettata ai tributi ordinari. Ha rigettato gli appelli incidentali delle società: lo spedizioniere aveva agito come rappresentante indiretto e, comunque, era ravvisabile almeno una condotta negligente; anche l’importatore era soggetto passivo. Ha escluso il regime preferenziale perché la fotocopia non consentiva la verifica dell’autenticità e delle caratteristiche fisiche del certificato, l’originale era stato prodotto in giudizio soltanto tardivamente e l’operazione fraudolenta non rientrava nella regolare importazione cui si applica il beneficio. Ha inoltre rigettato l’appello delle società contro la sentenza n. 12665/2017 della CTP, che aveva respinto il ricorso contro l’atto di irrogazione delle sanzioni: l’atto non era stato contestato per vizi propri e la sua impugnazione dipendeva dalla contestazione degli atti impositivi, ormai confermati. Non risulta accolta la richiesta subordinata di sospensione. Spese di tutti i gradi compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
Art. 37, comma 1, del T.U.L.D.
Infatti, in caso di mancata presentazione della merce a destino, se non si verificano le condizioni di cui all'art. 37 co. 1 T.U.L.D., opera una presunzione assoluta di immissione in consumo della merce, per cui il mancato arrivo delle merci a destino è equiparato a una importazione.
Se la merce in transito non viene presentata a destinazione e non ricorrono le condizioni previste dalla disposizione, il mancato arrivo è equiparato a un’importazione e la merce si presume immessa in consumo.
Art. 96 del codice doganale comunitario
In caso di furto il dichiarante è obbligato al pagamento dei diritti di confine e dell'IVA (art. 96 c.d.c.), anche in assenza di colpa.
La responsabilità del titolare del regime di transito per i diritti e gli oneri divenuti esigibili in seguito a un’irregolarità può operare anche senza colpa.
Decisione n. 1/2006 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia, artt. 8, 9 e 10
E' certo che la produzione della fotocopia non consentiva di ritenere assolto l'obbligo di presentazione del certificato, atteso che l'art. 9 della decisione 1/2006 stabilisce che l'autorità doganale -al fine di accertarne l'autenticità- verifica una serie di caratteristiche "fisiche" del documento che possono essere constatate solo mediante l'esame dell'originale (formato, tipo di carta, caratteristiche di filigrana del modello, peculiarità dello strumento utilizzato per la compilazione, ecc.).
Per ottenere il trattamento preferenziale, la presentazione del certificato A.TR. deve consentire all’autorità doganale di verificarne l’autenticità attraverso l’esame dell’originale: una fotocopia non basta. Il certificato deve inoltre essere esibito entro il termine previsto, salvo specifiche situazioni eccezionali non ricorrenti nel caso.
L'accoglimenti degli appelli dell'Ufficio averso le sentenze che avevano parzialmente annullato gli inviti al pagamento impugnati, rendono palesemente privo di fondamento il gravame dei ricorrenti averso l'atto di irrogazione delle sanzioni oggetto della sentenza n. 12665/17, atto che non era stato impugnato per vizi propri, ma solo in quanto conseguente a atti impositivi la cui fondatezza si era contestata.
Nel caso deciso, la contestazione dell’atto sanzionatorio fondata soltanto sull’asserita invalidità degli atti impositivi presupposti è venuta meno una volta confermati questi ultimi; la Commissione ha inoltre rilevato che l’atto sanzionatorio non era stato impugnato per vizi propri.
Massime di principio
- Nel regime di transito doganale, chi assume la titolarità dell’operazione deve assicurare che la merce arrivi all’ufficio di destinazione e che il regime sia regolarmente appurato. Se la merce non è presentata e non ricorrono le condizioni previste dalla legge, può presumersi l’immissione in consumo nel territorio nazionale e sorgere l’obbligo di pagare i diritti di confine e l’IVA.
- Il trattamento daziario preferenziale richiede il rispetto delle condizioni documentali e dei termini previsti: quando è necessaria la verifica dell’autenticità del certificato, una fotocopia non equivale all’originale e la produzione tardiva in giudizio può non sanare l’omissione.
- La responsabilità doganale può gravare sui soggetti che hanno assunto obblighi nell’operazione, compreso lo spedizioniere che agisce in nome proprio come rappresentante indiretto; anche in caso di rappresentanza diretta, una condotta negligente può rilevare secondo la valutazione concreta del giudice.
- Un’operazione di transito fraudolenta, con merce dichiarata diretta all’estero ma non giunta a destinazione, non è automaticamente assimilabile a una regolare importazione cui applicare un regime preferenziale.
- Se l’atto sanzionatorio è contestato esclusivamente perché conseguente ad atti impositivi, la conferma di questi ultimi può far venir meno tale motivo di impugnazione; restano distinti eventuali vizi propri dell’atto sanzionatorio, che devono essere specificamente dedotti.
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