Cassazione Penale, Sentenza n. 11366/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione basata su un unico motivo articolato in tre censure: 1) vizio di motivazione e mancata adeguata valutazione del contributo individuale della ricorrente, sostenendo che la sua condotta fosse mera resistenza passiva e non avesse apportato un contributo causale concreto; 2) errata applicazione e mancata esclusione dell'aggravante prevista per il numero elevato di concorrenti (nell'atto difensivo indicata come art. 393 comma 2, nella motivazione della Corte richiamata come art. 339 comma 2), con la conseguenza che l'esclusione avrebbe potuto comportare la prescrizione del reato; 3) censura sulla dosimetria della pena e sul mancato prevalere delle circostanze attenuanti generiche sulla aggravante.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto congrua e logica la motivazione dei giudici di merito, che avevano descritto specifiche condotte collettive e individuali (barriera umana, agitarsi, ostruzione fisica, uso dei piedi per bloccare attrezzi, percuotere mani degli agenti) ritenendole idonee a integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale in concorso e ad attribuire alla ricorrente un apporto causale. La Corte ha inoltre condiviso la sussistenza dell'aggravante relativa al numero di concorrenti (più di dieci), con la conseguenza che il reato non era prescritto. Quanto alla pena, la Corte d'appello aveva applicato le attenuanti generiche in equivalenza con l'aggravante e aveva ritenuto la pena di 8 mesi di reclusione proporzionata; la Cassazione ha dichiarato le doglianze inammissibili o infondate e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il capo relativo alle lesioni è stato dichiarato estinto per prescrizione in sede di merito.
Norme richiamate
art. 339, comma secondo, cod. pen. (richiamato dalla Corte)
La Corte ha interpretato l'aggravante come applicabile quando al fatto partecipi un numero superiore a dieci, ritenendo sussistente l'elemento numerico sulla base delle emergenze probatorie e con ciò escludendo la prescrizione del reato
artt. 336 e 337 cod. pen. (richiamati in giurisprudenza citata)
Richiamata la prassi consolidata della Cassazione secondo cui, ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia o di resistenza a pubblico ufficiale, non è necessaria una minaccia diretta o personale: è sufficiente qualsiasi forma di coazione, anche morale o indiretta, idonea a comprimere la libertà d'azione del pubblico ufficiale e a impedire o ostacolare la pubblica funzione
Principio sul concorso di persone (giurisprudenza: Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosanio e altre)
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la volontà di concorrere non richiede un accordo preventivo; è sufficiente un comportamento esteriore che fornisca un contributo apprezzabile all'attività criminosa altrui e l'unitarietà del 'fatto collettivo' puo' essere valutata in sede giudiziaria anche a posteriori
Massime di principio
- La partecipazione collettiva a ostacolare l'azione dei pubblici ufficiali può integrare il reato di resistenza anche se il singolo non ha compiuto una minaccia diretta: la coazione può essere anche indiretta o morale se idonea a comprimere la libertà d'azione degli agenti.
- Per il concorso di persone non è necessario un accordo formale: è rilevante un contributo esteriore, anche minimo, che si inserisca nell'unitario progetto ostativo del gruppo.
- Le contestazioni di fatto e di motivazione rese in sede di cassazione sono difficili da accogliere se i giudici di merito hanno formato un convincimento basato su un coacervo probatorio (filmati, dichiarazioni) con argomentazione logica e congrua.
- L'aggravante legata al numero di partecipanti può impedire la prescrizione; quindi la verifica della sua sussistenza è decisiva anche ai fini della estinzione per tempo del reato.
- Nelle impugnazioni sulla dosimetria della pena, il giudizio della Corte d'appello è resistente al sindacato di legittimità se motivato adeguatamente in relazione alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato; le censure generiche sulla discrezionalità del giudice della pena sono spesso inammissibili.
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