Sentenza del 21/12/2017 n. 2657 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Riscossione - Versamenti diretti - Versamento del saldo dell'imposta dovuta nei trenta giorni successivi al termine previsto dall'art. 17, comma 1, d.P.R. 07.12.2001, n. 435, maggiorato dello 0,40% - Mancata maggiorazione del versamento - Versamento tardivo - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che il versamento effettuato entro i trenta giorni successivi al termine ordinario non è tardivo, anche se privo della maggiorazione dello 0,40%. L'importo versato deve essere considerato pagamento parziale: la sanzione deve quindi essere calcolata soltanto sulla frazione non versata, corrispondente alla maggiorazione dello 0,40%, e non sull'intero saldo d'imposta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione del versamento effettuato entro il trentesimo giorno successivo al termine ordinario previsto dall'art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 435/2001, ma senza applicare la maggiorazione dello 0,40%. Occorreva stabilire se tale omissione comportasse un versamento tardivo dell'intero importo oppure soltanto un versamento parziale limitato alla maggiorazione non corrisposta.
Norme richiamate
Art. 17, comma 1, d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435
Versamento del saldo dell'imposta entro il termine previsto; il versamento nei trenta giorni successivi deve essere maggiorato dello 0,40%.
Il termine dei trenta giorni successivi costituisce una finestra temporale per effettuare il pagamento con la maggiorazione dello 0,40%; l'omessa maggiorazione non trasforma automaticamente il versamento in tardivo per l'intero importo.
Disciplina sanzionatoria del versamento insufficiente
Quando il contribuente versa l'imposta principale entro il termine utile ma non corrisponde la maggiorazione dovuta, si configura un versamento parziale. La sanzione deve essere proporzionata esclusivamente all'importo rimasto non versato.
Massime di principio
- Il pagamento effettuato entro il termine dei trenta giorni successivi a quello ordinario, ma senza la maggiorazione prevista, non equivale a tardivo versamento dell'intera imposta.
- La somma versata deve essere imputata al debito principale; l'eventuale maggiorazione omessa costituisce la sola parte non pagata.
- Le sanzioni per omesso o insufficiente versamento devono essere calcolate sulla quota effettivamente non versata, applicando il principio di proporzionalità.
- In casi analoghi occorre distinguere tra ritardo nel pagamento dell'imposta principale e mancato pagamento degli accessori o delle maggiorazioni: le conseguenze sanzionatorie possono riguardare soltanto questi ultimi.
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