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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17809/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per IRES, IRAP e IVA, relativo all’anno d’imposta 2012, per costi ritenuti non documentati e non deducibili; in conseguenza dell’accertamento societario furono emessi anche avvisi IRPEF nei confronti dei soci, in ragione della presunzione di distribuzione di utili extracontabili tipica delle società a ristretta base partecipativa. I giudici di merito avevano avuto esiti differenziati: la CTP aveva respinto il ricorso della società e accolto in parte quelli dei soci; la CTR aveva poi annullato alcuni rilievi societari e, per quanto qui rileva, aveva escluso che costi contestati come non inerenti o non di competenza potessero fondare la presunzione di distribuzione di utili ai soci, ritenendo che ciò avrebbe determinato una doppia imposizione sui costi effettivamente sostenuti. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 39, lett. d), d.P.R. 600/1973 e dell’art. 83 d.P.R. 917/1986, sostenendo che anche i costi indeducibili, pur se effettivamente sostenuti, incrementano il reddito imponibile della società e consentono di presumere la distribuzione ai soci degli utili extracontabili. Nel corso del giudizio alcuni contribuenti hanno inoltre dedotto l’adesione alla definizione agevolata/rottamazione quater per una parte dei carichi, con richiesta di estinzione parziale o totale della lite, circostanza valutata dalla Corte in modo scindibile per le singole posizioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato ferma l’estinzione totale della lite per una delle controricorrenti che aveva definito integralmente la propria posizione con la definizione agevolata. Per gli altri due soci ha ritenuto che la rottamazione avesse inciso solo sui rilievi già soccombenti nei gradi di merito e non oggetto del ricorso erariale, sicché il giudizio di legittimità è stato esaminato quanto ai soli rilievi ancora sub iudice. Nel merito il ricorso dell’Agenzia è stato accolto: la Corte ha affermato che, nelle società a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili opera anche quando l’utile derivi da costi indeducibili ma effettivamente sostenuti, perché tali costi alterano il conto economico e determinano un maggior reddito imponibile della società. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata in relazione alla posizione dei due soci interessati e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39, lett. d), d.P.R. 600/1973

    La norma è evocata come base del potere di accertamento del reddito d’impresa e, nel caso concreto, non esclude che i costi indeducibili concorrano ad accrescere il reddito imponibile della società.

  • art. 83 d.P.R. 917/1986

    È richiamato per sostenere che il reddito d’impresa si determina a partire dal risultato di bilancio, rettificato secondo le regole fiscali; costi indeducibili o non competenti comportano un reddito fiscale maggiore.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene indicato come vizio denunciato nel ricorso per cassazione, per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 391, terzo comma, c.p.c.

    È richiamato in relazione alla possibilità di chiedere la trattazione dopo un decreto presidenziale di estinzione, quando l’estinzione abbia portata solo parziale.

  • art. 1, commi 186 e ss., L. 197/2022

    È richiamato come base della definizione agevolata invocata da una delle parti per ottenere l’estinzione del giudizio.

  • art. 1, commi 197 e 198, L. 197/2022

    La Corte ne trae la regola per cui il deposito della domanda di definizione e della prova del pagamento comporta l’estinzione del processo con decreto o ordinanza, con spese a carico della parte che le ha anticipate.

  • art. 1, commi 231 a 252, L. 197/2022

    È citato con riferimento alla rottamazione quater dei carichi affidati all’agente della riscossione, utilizzata per eccepire l’estinzione parziale o l’assenza di interesse sulla porzione di lite definita.

  • art. 20, comma 1, lett. c), d.l. 34/2023

    È richiamato come norma modificativa della disciplina della definizione agevolata delle controversie pendenti.

Massime di principio

  • Nelle società a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili può fondarsi sulla sola esistenza di un maggior reddito societario non dichiarato, salvo prova contraria del contribuente che dimostri accantonamento o reinvestimento degli utili.
  • La presunzione di distribuzione ai soci opera non solo quando il maggior reddito derivi da ricavi non contabilizzati o da costi fittizi/non documentati, ma anche quando il maggior reddito discenda da costi effettivamente sostenuti ma indeducibili: in entrambi i casi il conto economico risulta alterato e il reddito imponibile della società aumenta.
  • Ai fini dell’accertamento dei soci, non è necessario che l’Ufficio provi una specifica fonte dell’utile extracontabile diversa dall’indeducibilità dei costi; ciò che rileva è il maggior reddito societario che si presume distribuito in proporzione alle quote sociali.
  • Quando il giudizio di cassazione è oggettivamente o soggettivamente complesso, l’efficacia di un decreto di estinzione va verificata in concreto e può essere limitata solo alla frazione di lite effettivamente definita, senza travolgere le questioni ancora sub iudice.
  • La definizione agevolata delle controversie pendenti estingue il processo solo per la parte di lite effettivamente coperta dalla domanda e dal pagamento; per le residue questioni non definite il giudizio prosegue.
  • La parte contribuente che abbia definito agevolmente solo alcuni rilievi può chiedere la prosecuzione o la trattazione limitatamente alle porzioni di controversia ancora pendenti, se l’estinzione è solo parziale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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